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In vigore al: 30/06/2015
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Sentenze della Corte costituzionale
1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
Normativa statale in materia di credito fondiario edilizio e alle opere pubbliche
Attendere, processo in corso!
Sentenza (22 gennaio) 5 febbraio 1992, n. 40; Pres. Corasaniti – Red. Cheli
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato in data 8 luglio 1991 (R. Ric. n. 28 del 1991) la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 2, comma 2, 3, commi 2 e 3, e 25, comma 1, 1. 6 giugno 1991 n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche), per violazione degli artt. 5, n. 3, e 16, comma 1, dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), così come attuati dall'art. 3, commi 1 e 3, d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione T. -A. A. in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale).
Secondo la Regione ricorrente la legge impugnata avrebbe innovato radicalmente la disciplina del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche, in parte regolando la materia ex novo
,
in parte riattribuendo diversamente poteri già previsti da precedenti norme poste dal d.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7, ora abrogato. Senonché talune disposizioni di tale legge, conferendo allo Stato (e segnatamente alla Banca d'Italia ed al ministero del tesoro) determinati poteri e funzioni relativi agli enti di credito fondiario ed edilizio, ma omettendo di far salve le competenze spettanti in materia alla Regione Trentino-Alto Adige, avrebbero determinato una illegittima compressione delle prerogative regionali relative al settore creditizio, come definite dallo Statuto e dalle norme di attuazione.
In particolare, la Regione osserva che l'art. 2, comma 2, 1. n. 175 ha attribuito alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare l'esercizio del credito, laddove le norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 riservano alla Regione il compito di rilasciare « l'autorizzazione all'inizio delle operazioni » (art. 3, comma 1, lett. b)
.
La Regione contesta, inoltre, l'invasione di competenza determinata dall'art. 3, commi 2 e 3, della stessa legge n. 175, dove si dispone che gli statuti degli enti di credito fondiario ed edilizio, con le relative modifiche, siano approvati dal Ministro del tesoro o dalla Banca d'Italia, a seconda che l'ente non abbia oppure abbia forma di società per azioni, mentre l'art. 3, comma 1, lett. a) e d), del citato d.P.R. n. 234 riserva espressamente alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige sia « la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione » che « l'approvazione delle modifiche statutarie », relative agli enti ed alle aziende di credito regionale.
Infine, un ulteriore motivo di illegittimità viene riferito all'art. 25 della stessa legge n. 175 che, attraverso il richiamo all'art. 14 1. 10 febbraio 1981 n. 23 ha esteso anche agli enti di credito fondiario larga parte del regime posto dalla legge bancaria (r. d. 1. 12 marzo 1936 n. 375, conv. con 1. 7 marzo 1938 n. 141). La Regione, titolare in materia di una potestà legislativa di tipo concorrente, non ha nulla da obbiettare in ordine a tale scelta, ma rivendica, in relazione agli enti operanti in ambito esclusivamente regionale, il rispetto, anche nel nuovo regime normativo, dei propri poteri legislativi ed amministrativi, tra i quali rientrerebbero, oltre alle funzioni già richiamate, anche la competenza a disporre "l'amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito " (art. 3, comma 1, lett. f)
,
d.P.R. n. 234).
La Regione conclude affermando che le prospettate censure di incostituzionalità verrebbero meno ove si dovesse ritenere che, pur nel silenzio del legislatore, la nuova normativa di carattere generale non avrebbe inteso intaccare le competenze speciali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige, competenze che rimarrebbero, pertanto, conservate anche nel nuovo regime. La ricorrente dubita, peraltro, che a questa soluzione sia possibile giungere in via interpretativa in quanto dalla normativa impugnata non emergerebbe in tal senso una chiara volontà del legislatore.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura rileva che la materia del credito sarebbe stata radicalmente innovata per effetto della direttiva del Consiglio CEE n. 780 del 1977, attuata su delega conferita al Governo dalla 1. 5 marzo 1985 n. 74 con d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350 (nonché, per il Trentino-Alto Adige, con 1. reg. 22 marzo 1987 n. 1), ove si è posto il principio che « l'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano » (ari. 1, comma 1). Per effetto di tale principio risulterebbero ridotte le funzioni riferibili alla materia « ordinamento degli enti di credito » già di competenza regionale. In particolare, la funzione di autorizzazione all'esercizio del credito avrebbe perduto i profili di discrezionalità prima presenti e non potrebbe, quindi, più farsi rientrare nella materia dell'« ordinamento degli enti di credito ». Pertanto tale autorizzazione, esclusiva di ogni altro potere autorizzatorio regionale, sarebbe ora stata riservata alla Banca d'Italia (dall'art. 2, comma 2, 1. n. 175), in coerenza con il riparto di attribuzioni di cui al d.P.R. n. 234 del 1977, che, all'art. 1, comma 3, tiene « ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina... dell'esercizio del credito ».
Per quanto attiene poi alla censura rivolta all'ari. 3, commi 2 e 3, in tema di approvazione degli statuti e delle relative modifiche, essa, ad avviso della difesa dello Stato, risulterebbe infondata in quanto diretta contro norme di carattere generale non suscettibili di incidere sulle speciali disposizioni in vigore, ai sensi del d.P.R. n. 234 del 1977, per la Regione Trentino-Alto Adige.
Anche la disposizione espressa nell'art. 25, comma 1
,
1. n. 175 sarebbe coerente con la riserva a favore dello Stato e della Banca d'Italia stabilita dal comma 3 dell'art. 1 d.P.R. n. 234 del 1977, in quanto istituti quali l'amministrazione straordinaria o la liquidazione degli enti atterrebbero all'esercizio dell'attività creditizia e non già all'ordinamento degli enti stessi. Si tratterebbe di interventi che, per essere volti a fronteggiare le situazioni di crisi delle imprese creditizie, troverebbero, comunque, il loro fondamento nell'interesse generale all'ordinato svolgimento del settore, non rilevando l'eventuale carattere regionale delle imprese interessate.
3. In prossimità dell'udienza la Regione Trentino-Alto Adige ha presentato memoria nella quale, oltre a ribadire gli argomenti già svolti nell'atto di intervento, si contesta l'esistenza di una connessione tra la qualificazione imprenditoriale .dell'attività creditizia, espressa dalla direttiva CEE n. 77/780, e l'ambito delle competenze riservate nella stessa materia alla Regione, ai sensi dello Statuto speciale e delle norme di attuazione. In ogni caso ad avviso della Regione una ridefinizione delle competenze regionali stabilite dalle norme di attuazione non avrebbe potuto prodursi altro che attraverso la modificazione delle stesse.
Considerato in diritto:
1. Il ricorso investe gli artt. 2, comma 2, 3, commi 2 e 3, e 25, comma 1, 1. 6 giugno 1991 n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche), ritenuti lesivi delle competenze spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di istituti di credito a carattere regionale, di cui agli artt. 5, n. 3, e 16, comma 1, dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), come attuati dall'art. 3, commi 2 e 3, d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione T. -A. A. in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale).
Ad avviso della ricorrente le disposizioni impugnate, nel porre una nuova normativa di carattere generale per l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, sarebbero incorse nelle illegittimità denunciate per non aver fatte salve, con riferimento agli enti ed alle aziende di credito di carattere regionale, le specifiche attribuzioni spettanti alla
Regione Trentino-Alto Adige in tema di autorizzazione all'esercizio del credito, di approvazione degli statuti e delle relative modifiche, di amministrazione straordinaria e di messa in liquidazione di detti enti e aziende.
Le questioni sollevate nel ricorso non si presentano fondate nei termini che verranno di seguito precisati.
2. L'art. 2, comma 2, 1. 6 giugno 1991 n. 175 dispone che l'autorizzazione all'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche sia rilasciata agli enti interessati dalla Banca d'Italia « alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350».
L'art. 3, comma 2, della stessa legge attribuisce alla competenza del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'approvazione degli statuti (e delle relative modifiche) degli enti di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche. La stessa competenza viene riferita dall'art. 3, comma 3, alla Banca d'Italia quando l'approvazione riguardi enti costituiti in forma di società per azioni.
Infine, l'art. 25, comma 1, disponendo che ai suddetti enti creditizi si applichi l'art. 14 1. 10 febbraio 1981 n. 23, determina l'estensione agli enti in parola delle disposizioni contenute nei titoli da V a VIII della legge bancaria n. 141 del 1938, ivi comprese quelle concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione delle aziende di credito, che la stessa legge bancaria affida (artt. 57 e 67) alla competenza del Governo e della Banca d'Italia.
Queste disposizioni, ove dovessero trovare incondizionata applicazione anche nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige per gli enti e le aziende di credito a carattere regionale, non potrebbero non risultare in contrasto secondo quanto lamenta la Regione ricorrente con le specifiche competenze assegnate alla stessa Regione in materia creditizia dall'art. 5, n. 3, dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234.
Va, a questo proposito, ricordato che la disciplina posta dall'art. 3, comma 1, di tale d.P.R
.
n. 234 attribuisce alla competenza regionale i provvedimenti concernenti « l'istituzione e l'autorizzazione alla costituzione » (lett. a), « l'autorizzazione all'inizio delle operazioni » (lett. b ),
«
l'approvazione delle modifiche statutarie » (lett. d), nonché « l'amministrazione straordinaria » e « la messa in liquidazione » (lett. f) degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale. Si tratta di formule normative che, per la loro precisione, non sono tali da consentire margini di compatibilita tra la disciplina posta in sede di attuazione statutaria e le norme impugnate che, se applicate all'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, verrebbero inevitabilmente a sovrapporsi ed a incidere nell'esercizio dei poteri assegnati, per il settore creditizio, alla sfera regionale.
Né di contro sarebbe possibile richiamare secondo quanto prospettato dalla difesa statale la riserva espressa dal comma 3 dell'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 234, dove si conferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia « per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito, nonché il relativo controllo e vigilanza su enti ed aziende di credito », dal momento che tale riserva oltre a riferirsi ad interventi di carattere generale connessi alla « disciplina » del settore va, comunque, coordinata con l'esistenza di quei poteri amministrativi a contenuto particolare, che il primo comma dell'art. 3 riferisce all'ambito delle competenze della Regione.
Del pari non potrebbe valere il richiamo al carattere innovativo della normazione posta dalla direttiva del Consiglio della CEE n. 77/780 e dalle norme statali di recepimento di tale direttiva (1. 5 marzo 1985 n. 74, e d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350): carattere che ad avviso dell'Avvocatura potrebbe giustificare il ridimensionamento, se non addirittura l'assorbimento da parte dello Stato, delle competenze in materia creditizia assegnate alla Regione Trentino-Alto Adige dallo Statuto speciale. Al contrario, proprio la vicenda connessa all'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 offre una precisa conferma del permanere delle competenze già i riconosciute in questa materia, attraverso lo Statuto e le relative norme di attuazione, a questa Regione. Se da un lato, infatti, il carattere imprenditoriale dell'attività creditizia affermato (o, più esattamente, confermato) dalla direttiva comunitaria é tale da non incidere sui profili che qui interessano, attinenti al riparto delle competenze tra Stato e Regioni a speciale autonomia, dall'altro, va rilevato che proprio il legislatore nazionale si è preoccupato di far salva, in sede di recepimento della citata direttiva comunitaria, la competenza regionale, quando ha stabilito, nell'art. 14 d.P.R. n. 350 del 1985, che le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri in materia creditizia « provvedono ad emanare... norme di recepimento » della stessa direttiva, nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla legge n. 74 del 1985 e dal richiamato d.P.R
.
n. 350. Ed è proprio sulla base di questa disposizione che la Regione TrentinoAlto Adige, al fine di emanare la disciplina attuativa della direttiva n. 77/780, ha adottato la 1. reg. 22 marzo 1987 n. 1, dove si dispone, tra l'altro, che le autorizzazioni all'esercizio dell'attività creditizia a favore degli enti di carattere regionale « sono rilasciate dalla Giunta regionale ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 3 d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 » e « comunicate dalla Giunta regionale alla Commissione delle Comunità europee tramite la Banca d'Italia » (art. 2, commi 2 e 3).
Esclusa, dunque in relazione ai profili richiamati dalla difesa statale la possibilità di conciliare la disciplina enunciata in sede di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige dall'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 234 del 1977 con i poteri di autorizzazione, di approvazione e di controllo riferiti dalle norme impugnate esclusivamente al Ministro del tesoro ed alla Banca d'Italia, l'illegittimità delle norme denunciate nell'ipotesi in cui le stesse dovessero ritenersi applicabili senza condizioni nell'ambito del territorio regionale verrebbe, pertanto, a discendere come conseguenza naturale dalla posizione di preminenza propria della disciplina attuativa dello statuto speciale rispetto alla legge ordinaria.
3. Una corretta lettura delle norme impugnate, nel contesto complessivo della disciplina formulata dalla legge n. 175 del 1991, conduce, peraltro, a escludere questa conseguenza: e ciò in considerazione, oltre che del particolare valore che va riconosciuto alle norme attuative dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, del principio di conservazione che induce ad adottare come preferenziale l'interpretazione suscettibile di preservare la validità della disciplina oggetto di contestazione.
Già in altre occasioni (v. di recente sentt. nn. 191 del 1991, 85 del 1990, 213 e 1133 del 1988) questa Corte ha avuto modo di affermare che l'assenza nelle leggi statali di un'espressa clausola di salvaguardia delle competenze legislative spettanti alle Regioni ad autonomia differenziata o alle Province autonome non preclude di giungere in via interpretativa allo stesso risultato, ogni qualvolta la volontà del legislatore nazionale di rispettare le speciali attribuzioni regionali o provinciali emerga con chiarezza e non si trovi contraddetta dalla presenza di disposizioni esplicitamente dirette a incidere su tali attribuzioni. Nella specie, sia dalle singole norme impugnate che dal contesto della legge n. 175 non è dato desumere la presenza di una esplicita volontà dello Stato diretta a sconfinare nella sfera delle attribuzioni spettanti in materia creditizia alla Regione Trentino-Alto Adige. Al contrario tale volontà può ritenersi chiaramente esclusa, ove la disciplina posta dalla legge in esame venga interpretata con riferimento al quadro complessivo della normazione statale e regionale innanzi richiamata, adottata ai fini dell'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 (d.P.R. n. 350 del 1985 e 1. reg. n. 1 del 1987).
La conclusione è, dunque, nel senso che le norme investite dal ricorso, pur in assenza di una esplicita clausola di salvaguardia delle competenze regionali, non hanno inteso incidere sui poteri spettanti in materia creditizia alla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 234 del 1977, poteri che restano, pertanto, sotto ogni profilo, immutati.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 2, comma 2, 3, commi 2 e 3, e 25, comma 1,1. 6 giugno 1991 n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche), per violazione degli artt. 5, n. 3, e 16, comma 1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 3, commi 1 e 3, d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Tabella 1
(prevista dall'articolo 3)
(prevista dall'articolo 3)
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
A Pesca
B Caccia
a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
Art. 1 (Ammissione all'esame)
Art. 2 (Prove d'esame)
Art. 3 (Esito dell'esame venatorio)
c) LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 4
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18
e) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
c) Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
Art. 1-3.
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7-8.
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Norme transitorie e finali
Allegati A-D
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
h) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
j) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
A
B
C
D
E
F
G
a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4
CAPO I
CAPO II
CAPO III
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
a) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
Art. 1
Art. 2
Art. 3
c) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
d) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
f) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2
h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
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Delibera N. 1568 del 06.04.1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
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1999
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1997
1996
1995
1994
1993
1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
1991
1990
1989
1988
1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico
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1995
1994
1993
1992
06/04/1992 - Delibera N. 1568 del 06.04.1992
03/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
28/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
04/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
25/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
02/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
22/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
11/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
25/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
27/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
17/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
20/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
29/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
29/10/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
10/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
29/06/1992 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1992, n. 3645
05/10/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 5 ottobre 1992, n. 5825
21/12/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 21 dicembre 1992, n. 8000
16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
16/03/1992 - DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
07/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 gennaio 1992, n. 1
27/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1992, n. 10
14/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1992 , n. 2
15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 2
15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 3
15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 4
21/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 gennaio 1992, n. 4
07/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1992, n. 5
12/02/1992 - Legge 12 febbraio 1992, n. 188
20/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1992, n. 6
25/02/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 8
25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 9
06/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1992, n. 11
11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 12
11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13
17/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 marzo 1992, n. 14
01/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
04/05/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
05/05/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
05/05/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 20
13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 11
13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12
14/05/1992 - Legge provinciale 14 maggio 1992, n. 14
02/06/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1992, n. 21
10/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 16
10/06/1992 - Legge provinciale 10 giugno 1992, n. 17
16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 19
17/06/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
23/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20
23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21
23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
30/06/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
02/07/1992 - Legge provinciale 2 luglio 1992, n. 23
06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 24
06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 25
07/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
07/07/1992 - Legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27
08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 24
08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 25
09/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 luglio 1992, n. 26
09/07/1992 - Legge provinciale 9 luglio 1992, n. 28
10/07/1992 - Legge provinciale 10 luglio 1992, n. 29
15/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1992, n. 27
15/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
17/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 luglio 1992, n. 28
21/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29
21/07/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 30
10/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1992, n. 31
13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 31
13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 32
14/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 agosto 1992, n. 32
21/08/1992 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
21/08/1992 - Legge provinciale 21 agosto 1992, n. 35
02/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1992, n. 33
16/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 settembre 1992, n. 34
21/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1992, n. 35
24/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1992, n. 36
28/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1992, n. 37
21/10/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
21/10/1992 - Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 40
25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 41
30/12/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 42
12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39
18/08/1992 - Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33
25/11/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 39 —
20/05/1992 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 15 —
29/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
13/01/1992 - Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 1
16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37
13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
23/04/1992 - Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18
16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
16/03/1992 - Legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7
16/03/1992 - Legge provinciale 16 marzo 1992, n. 8
17/03/1992 - Legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9
23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 41
23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 42
10/12/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
10/12/1992 - Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
21/12/1992 - Legge provinciale 21 dicembre 1992, n. 45
30/12/1992 - Legge provinciale 30 dicembre 1992, n. 46
16/01/1992 - Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
14/02/1992 - Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
1991
1990
1989
1988
1987
22/01/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
17/02/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
17/02/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
20/02/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
02/03/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
02/03/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
05/03/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
15/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
15/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
22/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
22/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
25/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
25/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
28/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
17/06/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
28/07/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
22/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
30/09/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
03/12/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
17/12/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
30/12/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
30/12/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
12/01/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1987, n. 1
06/08/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 agosto 1987, n. 10
25/08/1987 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 agosto 1987, n. 12
07/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1987, n. 13
07/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1987, n. 14
08/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 settembre 1987, n. 15
11/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 settembre 1987, n. 16
15/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1987, n. 17
24/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1987, n. 19
14/01/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1987, n. 2
05/10/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 ottobre 1987, n. 21
28/10/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1987, n. 22
26/11/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23
30/11/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 novembre 1987, n. 24
15/12/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1987, n. 25
21/12/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1987, n. 26
16/01/1987 - Legge provinciale 16 gennaio 1987, n. 1
21/01/1987 - Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3
21/01/1987 - Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4
04/03/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 marzo 1987, n. 3
06/03/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1987, n. 4
25/03/1987 - Legge provinciale 25 marzo 1987, n. 6
30/03/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 marzo 1987, n. 5
13/04/1987 - Legge provinciale 13 aprile 1987, n. 7
16/04/1987 - Legge provinciale 16 aprile 1987, n. 8
16/04/1987 - LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
23/04/1987 - LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10
05/05/1987 - Legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11
06/05/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 maggio 1987, n. 6
29/05/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 maggio 1987, n. 7
02/06/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1987, n. 8
29/06/1987 - Legge provinciale vom 29 giugno 1987, n. 12
30/06/1987 - Legge provinciale 30 giugno 1987 , n. 13
20/07/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1987, n. 9
28/07/1987 - Legge provinciale 28 luglio 1987, n. 15
31/07/1987 - Legge provinciale 31 luglio 1987, n. 16
31/07/1987 - Legge provinciale 31 luglio 1987, n. 17
06/08/1987 - Legge provinciale 6 agosto 1987, n. 18
07/08/1987 - Legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19
07/08/1987 - Legge provinciale 7 agosto 1987, n. 20
17/08/1987 - Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 22
17/08/1987 - Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 23
17/08/1987 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 24
17/08/1987 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 25
17/08/1987 - Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 26
22/10/1987 - LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1987, n. 27
04/11/1987 - LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
19/11/1987 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
19/11/1987 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 512
19/11/1987 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 513
19/11/1987 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
19/11/1987 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
02/12/1987 - Legge provinciale 2 dicembre 1987, n. 30
10/12/1987 - Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
17/12/1987 - Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554
23/12/1987 - Legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35
23/12/1987 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1987, n. 34 —
13/03/1987 - LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
17/08/1987 - Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
25/11/1987 - Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29 —
19/11/1987 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
21/12/1987 - Legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 32 —
17/07/1987 - Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
21/12/1987 - LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
21/01/1987 - Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
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