In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 30/06/2015

a) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 181)
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici

1)
Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) La presente legge disciplina gli adempimenti e le procedure amministrative nelle seguenti materie:

  1. la prevenzione incendi in tutte le attività soggette a controllo secondo la normativa statale in vigore;
  2. la sicurezza, la tutela contro l'inquinamento dell'aria e delle acque ed il contenimento del consumo energetico, in relazione agli impianti di riscaldamento ed agli edifici in cui sono installati, esclusi gli impianti di produzione del vapore.

Art. 2 (Regolamento di esecuzione)

(1) Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, contenente le norme tecniche da osservare nelle opere e nelle materie di cui all'articolo 1, si applicano quelle stabilite in via generale dalla normativa in vigore.

Art. 3 (Concessione edilizia)  delibera sentenza

(1) I progetti prescritti per le nuove costruzioni e per l'ampliamento, la ristrutturazione, nonché il risanamento di edifici esistenti devono essere conformi alle norme tecniche vigenti nelle materie indicate all'articolo 1.

(2) Ad integrazione della domanda di concessione edilizia per nuovo impianto o costruzione, o per modifiche di impianti esistenti, ove prescritto dalle norme vigenti, vanno presentati agli uffici comunali competenti, prima dell'inizio dei lavori di costruzione o installazione:

  1. il progetto e la relazione tecnica relativi alle misure di prevenzione incendi;
  2. il progetto e la relazione tecnica dell'impianto termico, relativamente alle misure di sicurezza, alle misure per la tutela contro l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, nonché alle misure per il contenimento del consumo energetico.

(3) Il progetto e la relazione tecnica di cui al comma 2 devono essere redatti in conformità alle disposizioni fissate con regolamento di esecuzione.

(4) La presentazione del progetto e della relazione tecnica di cui al comma 2 produce gli stessi effetti della domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi e della domanda di autorizzazione all'installazione d'impianti termici.

(5) La concessione edilizia viene integrata con l'annotazione della presentazione delle documentazioni relative alla prevenzione incendi ed agli impianti termici, se prescritte, ed autorizza il richiedente ad eseguire tutte le costruzioni e impianti in essa indicati.

(6) Per gli interventi da effettuarsi sugli edifici o agli impianti, per i quali non sia prescritta la concessione edilizia, compresi gli interventi di adattamento dell'edificio alle norme vigenti nelle materie indicate all'articolo 1, la conformità alle norme tecniche dell'intervento previsto è attestata da un tecnico iscritto al relativo collegio od ordine professionale. Tale attestazione deve essere depositata, assieme al progetto, ove prescritto, prima dell'inizio dei lavori, presso il comune competente, il quale certifica l'avvenuto deposito.

(7) Il progettista e il committente, ciascuno limitatamente al proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili della corretta applicazione delle norme di prevenzione incendi e delle norme relative agli impianti termici.

(8) Il sindaco può in ogni momento chiedere la consulenza tecnica e l'esecuzione di controlli all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi o ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente, qualora trattasi di problemi connessi con la tutela da inquinamenti. L'ufficio interessato riferisce mediante relazione tecnica al sindaco. Le determinazioni dell'ufficio hanno carattere vincolante. Il sindaco può in ogni momento chiamare a partecipare alle sedute della commissione edilizia esperti riconosciuti nel settore della prevenzione incendi, nonché degli impianti termici.

(9) Il comune invia tempestivamente all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi l'ordine del giorno della commissione edilizia comunale, se in esso sono trattati progetti per edifici o impianti di cui al comma 2.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999 - Edilizia e urbanistica - destinazione d'uso - residence - trasformazione in condominio - prevenzione incendi - è applicabile la normativa tecnica prescritta per il residence

Art. 4 (Dichiarazione di conformità)

(1) Al termine dei lavori l'impresa costruttrice o installatrice deve depositare presso il comune competente una dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la relazione tecnica e che sono state rispettate le prescrizioni vigenti nelle materie di cui all'articolo 1.

(2) La conformità dell'opera alle norme di cui all'articolo 1 nei casi prescritti dalla legge è attestata dal verbale di collaudo eseguito da un tecnico iscritto al collegio od ordine professionale. Per gli edifici provinciali tale collaudo può essere effettuato anche da tecnici dell'ufficio competente in materia di prevenzione incendi, purché in possesso dei necessari requisiti professionali.2)

(3) Il progettista, l'impresa esecutrice dei lavori, il committente e nei casi previsti il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno limitatamente al proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili della corretta applicazione delle norme di prevenzione incendi e delle norme relative agli impianti termici.

2)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.

Art. 5 (Licenza d'uso)

(1) Il sindaco rilascia la licenza d'uso dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità ovvero, ove prescritto, il verbale di collaudo, di cui all'articolo 4 per gli edifici e impianti.

(2) La licenza d'uso è comprensiva delle certificazioni previste dalle norme vigenti nelle materie indicate all'articolo 1, fatte salve quelle di esclusiva competenza di organi dello Stato.

(3) Il sindaco può in ogni momento chiedere la consulenza o un'ispezione di controllo all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi o ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente quando trattasi di problemi connessi con la tutela da inquinamenti.

(4) In caso di constatata inosservanza delle norme di cui all'articolo 1 il sindaco nega la licenza d'uso.

(5) Per le attività e gli impianti da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere inviata a cura della ditta installatrice, o del collaudatore, all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi, una scheda tecnica dell'opera e dell'impianto di cui all'articolo 1, contenente i dati di riconoscimento e le principali caratteristiche.

(6) La licenza d'uso ha validità, ai sensi del presente articolo, fintanto che non vengano modificate sostanzialmente le condizioni costruttive, impiantistiche, di deposito e lavorazione di sostanze pericolose e non vengano superati i limiti massimi di affollamento autorizzati.

Art. 6 (Controlli)

(1) L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi effettua controlli a campione dei progetti depositati nei comuni, nonché ispezioni delle costruzioni e installazioni in corso e di quelle ultimate, prima del rilascio della licenza d'uso, riferendo al sindaco competente in caso di accertamento di inosservanza delle norme della presente legge.

(2) L'Ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento sui progetti inoltratigli su propria richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stata comunicata la determinazione o senza che l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del comune di procedere indipendentemente dall'acquisizione della relazione tecnica dell'ufficio.

(3) In caso di accertata inosservanza delle norme concernenti le materie di cui all'articolo 1, il sindaco ordina al proprietario o al titolare dell'attività di eseguire i lavori necessari per l'eliminazione delle inosservanze entro i tempi tecnici necessari.

(4) In tutti gli edifici ed impianti per i quali è già stata rilasciata la licenza d'uso, l'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e, relativamente a problemi connessi con gli inquinamenti, i competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente possono effettuare ispezioni e controlli e richiedere la documentazione tecnica e le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.

(5) I funzionari tecnici incaricati del servizio ispettivo relativamente alle materie di prevenzione incendi, nonché alla sicurezza ed al contenimento energetico degli impianti di riscaldamento ricevono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con le attribuzioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R., 28 marzo 1975, n. 474, integrato dall'articolo 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.

(6) In caso di constatata inosservanza o carenza di applicazione delle norme vigenti nelle materie di cui all'articolo 1, il funzionario rilascia al responsabile o al conduttore o al proprietario dell'impianto copia del verbale di ispezione contenente le prescrizioni secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 16 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41. Qualora le verifiche necessitino di analisi o di valutazioni d'eseguibilità non immediata, le eventuali prescrizioni vengono notificate al proprietario dell'impianto dall'ufficio competente. Copia del verbale viene trasmessa d'ufficio al sindaco competente, se le prescrizioni in esso contenute comportano adempimenti per il comune.

(7) Per determinati controlli da effettuarsi periodicamente sugli impianti di riscaldamento al fine di misurare che i prodotti della combustione non superino i valori-limite fissati dalle leggi vigenti, per verificare i dispositivi per la tutela delle acque da inquinamento e lo stato generale dell'impianto, possono essere incaricati, mediante deliberazione della Giunta provinciale, gli spazzacamini. L'attività di controllo e verifica degli spazzacamini è sottoposta alla vigilanza dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e dell'ufficio tutela dell'aria. Le tariffe da applicarsi per l'attività di controllo e verifica degli spazzacamini devono essere approvate dalla Giunta provinciale. Nel caso gli uffici provinciali competenti constatino irregolarità o violazioni di legge nell'attività di controllo e verifica degli spazzacamini, a carico dello spazzacamino responsabile si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca allo spazzacamino l'autorizzazione ad eseguire le verifiche di cui al presente comma.

(7/bis) Con regolamento di esecuzione possono essere definite altre categorie professionali abilitate allo svolgimento delle mansioni di controllo e verifica degli impianti di combustione di cui al comma 7.3)

3)
Il comma 7/bis è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 7 (Conduzione degli impianti e degli stabilimenti)

(1) Il proprietario o conduttore dell'edificio o dell'impianto deve assicurare una regolare ed idonea manutenzione al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza e regolarità di funzionamento.

(2) Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, vengono individuati gli impianti, la cui manutenzione deve essere eseguita mediante verifiche periodiche da parte di personale qualificato. Su apposito libretto di manutenzione vengono annotate le anomalie o i difetti riscontrati e tutte le riparazioni o sostituzioni effettuate, escluse quelle di materiale di facile consumo, ogni annotazione deve recare la data, la firma ed i dati di identificazione di chi ha eseguito la verifica.

Art. 8 (Abilitazione alla conduzione di impianti termici)

(1) Il personale addetto alla conduzione di un impianto di riscaldamento di potenzialità al focolare superiore a 232 kW deve aver conseguito il patentino di abilitazione, che viene rilasciato al termine di un corso, previo superamento dell'esame finale.

(2) I titolari del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono abilitati anche alla conduzione di impianti termici e, a richiesta, possono ottenere dall'ufficio competente il rilascio del patentino di conduzione degli impianti termici.

(3) Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, vengono fissate le norme relative all'istituzione dei corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

(4) Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, vengono ordinate periodicamente revisioni parziali o generali del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti.

(5) Presso l'Ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi viene istituito un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma dei precedenti commi.

(6) Non è tenuto agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 5 chi abbia conseguito il patentino ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, ed ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22.

Art. 9 (Recipienti a pressione)

(1) Tutti i recipienti a pressione esonerabili secondo le vigenti norme, inseriti negli impianti di riscaldamento, sono esonerati dalle verifiche periodiche, qualora la ditta installatrice o il collaudatore dell'impianto certifichi nel verbale di collaudo che gli stessi sono correttamente calcolati e installati nell'impianto.

(2) I recipienti a pressione, non esonerabili dalle verifiche periodiche secondo le norme vigenti, inseriti negli impianti di riscaldamento, devono essere notificati all'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi, a cura della ditta installatrice. Il collaudatore deve registrare nel verbale di collaudo l'avvenuta notifica.

Art. 10 (Attribuzioni in materia di prevenzione incendi e di impianti termici)

(1) La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge è affidata all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e limitatamente alle norme concernenti la tutela da inquinamenti ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente.

(2) L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi esercita in materia di prevenzione incendi, nonché nelle materie relative alla sicurezza ed al contenimento di consumo energetico degli impianti di riscaldamento, le seguenti funzioni:

  1. elabora ed aggiorna le norme tecniche e procedurali;
  2. elabora ed aggiorna la raccolta della normativa tecnica anche sulla base di risultati acquisiti da indagini svolte in occasione di incendi;
  3. formula pareri ed espleta attività di consulenza;
  4. promuove corsi di specializzazione e di aggiornamento per liberi professionisti e per operatori specializzati in materia;
  5. espleta attività di informazione e divulgazione nella materia di competenza;
  6. rilascia pareri, esegue ispezioni, in cooperazione con il Commissariato del Governo, la Questura, l'ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Art. 11 (Conferenza dei servizi)  delibera sentenza

(1) Il direttore della Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile:

  1. decide i ricorsi in materia di prevenzione incendi e impianti termici avverso le prescrizioni dell'ufficio provinciale competente in materia di prevenzione incendi e dei sindaci;
  2. concede deroghe alle norme di prevenzione incendi nei casi previsti dalla legge;
  3. esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti;
  4. rilascia il nulla osta di fattibilità dell'attività di cui all'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 19 maggio 1997, n. 137;
  5. esercita i compiti e le funzioni del comitato tecnico di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  6. esercita i compiti che riguardano il trasporto di sostanze pericolose, in quanto di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, il direttore di ripartizione propone l'indizione di una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.4)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005 - Prevenzione di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
4)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.

Art. 125)

5)
L'art. 12 è stato abrogto dall'art. 3 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.

Art. 13 (Sanzioni)

(1) Nei casi di persistente inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, viene applicata da parte del sindaco territorialmente competente a carico della persona responsabile la sanzione amministrativa da Euro 3.717 a Euro 7.433. Per edifici già abitati o attività in corso il sindaco può ordinare la chiusura dell'edificio o la cessazione dell'attività.6)

(2) La concessione da parte della Provincia di eventuali contributi previsti per la realizzazione di impianti o costruzioni di cui alla presente legge, è subordinata al rispetto delle norme della legge medesima.

(3) Sono fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

(4) Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

(5) Colui che viola le norme relative agli impianti termici o non esegue in tempo utile le prescrizioni legalmente impartite dall'ufficio competente è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 190 a Euro 374. Tali importi vengono raddoppiati qualora gli impianti abbiano una potenzialità al focolare superiore a 350 kw.6)

6)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 33, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 147)

7)
Reca modifiche alla L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

Art. 15 (Personale)

(1) Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo generale del personale provinciale è aumentata di:

  1. 2 unità nella VII qualifica funzionale;
  2. 21 unità nella VI qualifica funzionale;
  3. 3 unità nella IV qualifica funzionale.

(2) Il laboratorio prove materiali della Provincia viene dotato delle strutture e attrezzature prescritte dei decreti del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 e 26 marzo 1985 ai fini del riconoscimento di legge per l'esecuzione di prove e classificazioni di reazioni al fuoco dei materiali

Art. 168)

8)
Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1988, n. 30.

Art. 17 (Norme transitorie)

(1) Le domande già presentate ai competenti uffici prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini del rilascio di pareri, di certificazioni, di licenze e autorizzazioni, sono istruite ed evase dagli stessi uffici in base alla previgente normativa, a meno che gli interessati non le ritirino e si avvalgano delle disposizioni di cui alla presente legge.

(2) I certificati di prevenzione incendi già rilasciati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli che saranno eventualmente rilasciati ai sensi del comma precedente, vengono trasmessi d'ufficio al comune competente ed allegati alla licenza d'uso.

(3) Gli impianti termici i cui progetti e relazioni tecniche sono stati a suo tempo notificati all'Associazione Nazionale per il controllo della combustione - A.N.C.C.-sono da considerarsi in regola se conformi alla documentazione di progetto. Se questi impianti risultano difformi da tale documentazione o se vi sono state apportate modifiche rilevanti, i proprietari devono presentare ai sindaci dei comuni competenti una documentazione tecnica, conformemente alle procedure previste dalla presente legge.

Art. 18 (Norme finali)

(1) La legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22, nonché tutte le norme provinciali incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 19-209)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

9)
Omissis.
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118 
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11 (Norma transitoria)
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActiona) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
ActionActionb) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
ActionAction Art. 1-2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4-6
ActionAction Art. 7 (Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative)
ActionAction Art. 7/bis (Soppressione di tasse provinciali sulle concessioni non governative)
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction Art. 13
ActionAction Art. 14
ActionAction Art. 15
ActionAction Art. 16
ActionAction Art. 17
ActionAction Art. 18
ActionAction Art. 19
ActionAction Art. 20
ActionAction Art. 21
ActionAction Art. 22
ActionAction Art. 23
ActionAction Art. 24 (Abrogazione di norme)
ActionAction Art. 25
ActionAction Art. 26 (Clausola d'urgenza)
ActionActionc) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
ActionActiond) Legge provinciale11 agosto 1998, n. 9
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39 
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionA Prevenzione incendi
ActionActiona) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 28
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2011 , n. 16
ActionActionB Servizio antincendi e protezione civile
ActionActionC Provvidenze in caso di calamità
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11 
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionl) Legge provinciale17 giugno 1998, n. 6
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction06/04/1992 - Delibera N. 1568 del 06.04.1992
ActionAction03/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
ActionAction05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
ActionAction05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
ActionAction05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
ActionAction28/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
ActionAction04/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
ActionAction25/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
ActionAction02/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
ActionAction22/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
ActionAction11/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
ActionAction25/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
ActionAction27/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
ActionAction03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
ActionAction03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
ActionAction17/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
ActionAction20/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
ActionAction27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
ActionAction27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
ActionAction29/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
ActionAction29/10/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
ActionAction10/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
ActionAction19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
ActionAction19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
ActionAction29/06/1992 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1992, n. 3645
ActionAction05/10/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 5 ottobre 1992, n. 5825
ActionAction21/12/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 21 dicembre 1992, n. 8000
ActionAction16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction16/03/1992 - DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction07/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 gennaio 1992, n. 1
ActionAction27/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1992, n. 10
ActionAction14/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1992 , n. 2
ActionAction15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 2
ActionAction15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 3
ActionAction15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 4
ActionAction21/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 gennaio 1992, n. 4
ActionAction07/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1992, n. 5
ActionAction12/02/1992 - Legge 12 febbraio 1992, n. 188
ActionAction20/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1992, n. 6
ActionAction25/02/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionAction25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 8
ActionAction25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 9
ActionAction06/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1992, n. 11
ActionAction11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 12
ActionAction11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13
ActionAction17/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 marzo 1992, n. 14
ActionAction01/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionAction13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionAction13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionAction04/05/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
ActionAction05/05/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionAction05/05/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 20
ActionAction13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 11
ActionAction13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12
ActionAction14/05/1992 - Legge provinciale 14 maggio 1992, n. 14
ActionAction02/06/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1992, n. 21
ActionAction10/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 16
ActionAction10/06/1992 - Legge provinciale 10 giugno 1992, n. 17
ActionAction16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 19
ActionAction17/06/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
ActionAction23/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20
ActionAction23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21
ActionAction23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
ActionAction30/06/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionAction02/07/1992 - Legge provinciale 2 luglio 1992, n. 23
ActionAction06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 24
ActionAction06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 25
ActionAction07/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
ActionAction07/07/1992 - Legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27
ActionAction08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 24
ActionAction08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 25
ActionAction09/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 luglio 1992, n. 26
ActionAction09/07/1992 - Legge provinciale 9 luglio 1992, n. 28
ActionAction10/07/1992 - Legge provinciale 10 luglio 1992, n. 29
ActionAction15/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1992, n. 27
ActionAction15/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
ActionAction17/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 luglio 1992, n. 28
ActionAction21/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29
ActionAction21/07/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 30
ActionAction10/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1992, n. 31
ActionAction13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 31
ActionAction13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 32
ActionAction14/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 agosto 1992, n. 32
ActionAction21/08/1992 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionAction21/08/1992 - Legge provinciale 21 agosto 1992, n. 35
ActionAction02/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1992, n. 33
ActionAction16/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 settembre 1992, n. 34
ActionAction21/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1992, n. 35
ActionAction24/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1992, n. 36
ActionAction28/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1992, n. 37
ActionAction21/10/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionAction21/10/1992 - Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionAction25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 40
ActionAction25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 41
ActionAction30/12/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 42
ActionAction12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 
ActionAction18/08/1992 - Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 
ActionAction25/11/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 39 —
ActionAction20/05/1992 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 15 —
ActionAction29/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionAction13/01/1992 - Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 1 
ActionAction16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionAction13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
ActionAction12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionAction23/04/1992 - Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionAction16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18
ActionAction16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionAction16/03/1992 - Legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7
ActionAction16/03/1992 - Legge provinciale 16 marzo 1992, n. 8
ActionAction17/03/1992 - Legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9
ActionAction23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 41
ActionAction23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 42
ActionAction10/12/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
ActionAction10/12/1992 - Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
ActionAction21/12/1992 - Legge provinciale 21 dicembre 1992, n. 45
ActionAction30/12/1992 - Legge provinciale 30 dicembre 1992, n. 46
ActionAction16/01/1992 - Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
ActionAction14/02/1992 - Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946