(1) Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque e al massimo tredici membri eletti dall'assemblea generale a maggioranza semplice per la durata di quattro anni. Il numero dei voti di preferenza non può superare la metà dei membri da eleggere. Se il consiglio direttivo è composto di nove o più membri da eleggere, un terzo di essi deve essere rappresentato da imprenditori alberghieri. Devono inoltre essere rappresentati nel consiglio direttivo con rispettivamente almeno una persona gli affittacamere od operatori agrituristici, i commercianti e - limitatamente alle località di turismo invernale - gli impianti di risalita e/o le scuole di sci. Le relative associazioni professionali di categoria a livello locale hanno il diritto, in sede di elezione, di proporre candidati appartenenti alla propria categoria. Del consiglio direttivo fanno inoltre parte di diritto il membro della giunta comunale competente per il turismo o - in mancanza - il sindaco o un assessore comunale da questi delegato nonché il presidente del gruppo locale dell'associazione degli albergatori più rappresentativa a livello provinciale o un membro del comitato locale da questi delegato.
(2) Le frazioni comunali devono essere rappresentate nel consiglio direttivo in proporzione alla loro importanza turistica ed al numero dei soci.
(3) Il consiglio direttivo può cooptare al massimo due ulteriori membri.
(4) I membri del consiglio direttivo uscenti per qualsiasi motivo verranno sostituiti, al massimo fino ad un terzo, con quelle persone che nelle elezioni figurano immediatamente dopo i membri eletti, altrimenti dovranno essere indette nuove elezioni.
(5) Le riunioni del consiglio direttivo devono essere indette con almeno tre giorni di preavviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno, ed hanno luogo ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere anche convocato, se sia stato inoltrato un relativo invito almeno 24 ore prima.
(6) Il consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni con maggioranza relativa alla presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
(7) Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.