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Sentenze della Corte costituzionale
1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
Pubblicità sanitaria
Attendere, processo in corso!
Sentenza (5 novembre) 19 novembre 1992, n. 461; Pres. Corasaniti – Red. Guizzi
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Lombardia ha impugnato l'art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n.175, che pone norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. La ricorrente ricorda che la materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera appartiene alla competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. La legge di riforma sanitaria (23 dicembre 1978, n.833), in attuazione del riparto costituzionale di competenze tra Stato e regioni, ha assegnato allo Stato (art. 6, lett. s) le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali, riservando alle regioni l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato (art. 43).
Anche ad ammettere che la pubblicità inerente all'attività di singoli professionisti vada ricondotta alla disciplina degli ordini e dei collegi professionali (e la relativa autorizzazione per la pubblicità sia demandata dalla legge statale ai comuni), é del tutto evidente che il funzionamento delle istituzioni sanitarie non ha attinenza con la materia degli ordini professionali, ma rientra nelle attribuzioni che la legge di riforma sanitaria ha assegnato alle regioni (art. 43 della legge n.833 del 1978, citata).
La legge impugnata finisce per equiparare la regione (quanto all'autorizzazione prevista per la pubblicità di case di cura, gabinetti ed ambulatori) al comune (competente ad autorizzare la pubblicità dei singoli sanitari). Ciò che risulta dalla simmetria dei pareri prescritti e dal rinvio ai regolamenti ministeriali per la disciplina delle modalità di concessione dell'autorizzazione regionale.
Il legislatore statale ha, in tal modo, conferito alla regione una sorta di delega di funzioni amministrative in una materia nella quale essa risulta invece titolare di potestà legislativa concorrente, ed ha previsto un regolamento ministeriale palesemente illegittimo, anche alla luce dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che esclude espressamente il ricorso ai regolamenti statali nelle materie riservate a competenza regionale, laddove si tratti di attuare e integrare leggi e decreti legislativi.
Osserva infine la ricorrente che il legislatore poteva prevedere, al massimo, un atto di indirizzo e coordinamento, non già un regolamento, nella forma del decreto ministeriale.
2. La Provincia autonoma di Trento, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha impugnato gli artt. 1, 2, 4, 5 (commi 1 e 2) e 6 (comma 3) della citata legge n. 175 del 1992, per violazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, degli artt. 8, nn. 5 e 6; 9, n. 10; 16.
Dall'esame degli atti di trasferimento delle funzioni alle regioni ordinarie e, specificamente alla Provincia di Trento, risulta che la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie nonché delle case di cura e simili, é di competenza della Provincia autonoma, salvo per quanto attenga agli ordini professionali (v. il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art.1; il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).
Si duole poi la Provincia autonoma che la legge presenti carattere eccessivamente dettagliato, con riguardo ai mezzi e al contenuto della pubblicità. Anch'essa reputa illegittima l'attribuzione al Ministro della sanità del potere - definito regolamentare - di determinare le caratteristiche estetiche delle targhe ed inserzioni.
3. Si é costituito, con riferimento a entrambi i ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
Con riguardo al ricorso della Regione Lombardia fa presente che la disciplina impugnata attiene all'esercizio delle professioni sanitarie: la pubblicità tocca non tanto i luoghi di per sé considerati, quanto le sedi di esercizio dell'attività professionale.
Non a caso, le sanzioni comminate per l'inosservanza della pubblicità, anche quando questa concerna i luoghi, sono tipiche sanzioni disciplinari nei confronti dei professionisti (v. l'art. 5, comma 4, e l'art. 8, comma 1, della legge n. 175 del 1992).
Si tratta dunque di materia che riguarda l'esercizio della professione e, specificamente, i compiti degli ordini professionali (che formano oggetto di riserva di attribuzione statale), al cui intervento gli artt. 4 e 5 della legge affidano un ruolo determinante nella procedura di rilascio dell'autorizzazione. Le regioni non avrebbero alcuna competenza da rivendicare in materia di pubblicità delle professioni sanitarie, che riguarderebbe esclusivamente "profili ordinistici".
Il rinvio al regolamento ministeriale per la definizione delle caratteristiche estetiche dei mezzi pubblicitari, di cui all'art. 2 della legge, risponde all'interesse generale al corretto esercizio delle professioni sanitarie. Esigenze di uniformità giustificano anche la disposizione introdotta dal comma 2 dell'art. 5, che lascia pur sempre alle regioni il potere di dettare norme procedimentali integrative. Per quanto concerne poi il ricorso della Provincia autonoma di Trento, non sarebbero pertinenti le norme invocate.L'art. 1, secondo comma, lettera f) del d.P.R. n. 4 del 1972 non giustifica la rivendicazione di competenza prospettata con riguardo alle disposizioni introdotte dagli artt. 1, 2 e 3 della legge impugnata. Per altro verso, tutto quanto inerisce all'esercizio della professione medica e di quella sanitaria é materia riservata allo Stato (artt. 6 del d.P.R. n. 4 del 1972; 3, n. 9, del d.P.R. n. 474 del 1975; 30 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 6 della legge n. 833 del 1978).
La pubblicità cui ha riguardo il denunciato art. 1 della legge n.175 del 1992 concerne, allo stesso tempo, l'esercizio della professione e l'organizzazione degli appartenenti alla categoria, profili per i quali rileva l'autogoverno delle categorie interessate.
Quanto al regolamento ministeriale che dovrà definire le caratteristiche estetiche dei mezzi pubblicitari, di cui all'art. 2 della legge, si ribadisce che esso trova fondamento nell'interesse generale al corretto esercizio delle professioni sanitarie.
4. Con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 12 settembre 1992, la Provincia autonoma di Trento ha rinunziato al ricorso (n.37), non avendo il Consiglio provinciale ratificato la deliberazione della Giunta circa l'impugnazione della citata legge n. 175.
Considerato in diritto:
1. La questione sottoposta alla Corte riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n.175, che pone norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Tali disposizioni, secondo la Regione Lombardia, violano la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato.
Palese sarebbe, in particolare, l'illegittimità del comma 2, che prevede l'adozione di un regolamento ministeriale per stabilire le modalità del rilascio dell'autorizzazione regionale.
2. Analizzando il contenuto dei due commi impugnati, é agevole constatare che essi rispondono a logiche del tutto distinte.
Il comma 1 dell'art. 5 individua la regione come autorità amministrativa competente ad autorizzare la pubblicità di case di cura private, gabinetti ed ambulatori mono o polispecialistici. Nel procedimento, é previsto il parere degli ordini o dei collegi professionali per acquisire le necessarie valutazioni tecniche tipizzate dalla stessa legge: accertamento del possesso e della validità dei titoli accademici e scientifici; rispondenza della targa, insegna o inserzione alle caratteristiche stabilite dal regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità nonché gli ordini o i collegi professionali (art. 2, comma 3, della legge n. 175 del 1992).
Tale regolamento pone norme tecniche, dirette agli ordini e ai collegi professionali, per l'esercizio delle competenze loro riconosciute nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione; esso non tocca scelte di indirizzo politico-amministrativo della regione e non vulnera l'ambito delle sue attribuzioni, costituzionalmente protetto (v., da ultimo, la sentenza di questa Corte n. 483 del 1991).
La questione non é dunque fondata, relativamente al comma 1 dell'art. 5.
3. Deve invece essere accolta la censura mossa al comma 2 dello stesso articolo.
L'indubbio rilievo che va riconosciuto, nella materia in esame, agli ordini e ai collegi professionali non toglie che é la regione ad avere la titolarità dei poteri di vigilanza e di autorizzazione sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, stante il chiaro dettato dell'art.43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Fra siffatti poteri, rientra certamente quello di autorizzare la pubblicità concernente tali istituzioni sanitarie.
Questa Corte ha più volte affermato (v., da ultimo, le sentenze nn. 391, 204, 49 del 1991) il principio secondo cui un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale non può porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie loro attribuite.
Detto principio deriva dalle regole costituzionali relative all'ordine delle fonti normative, ed é stato espressamente sancito dall'art. 17, commi 1, lett. b, e 3, della legge n. 400 del 1988, che circoscrive la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorità a lui sottordinate.
Esiste, d'altronde, una connessione naturale tra la disciplina del procedimento e la materia dell'organizzazione: la regolamentazione, da parte della regione, dei procedimenti amministrativi di propria spettanza é un corollario della competenza in materia di ordinamento degli uffici, quale espressione della sua potestà di autorganizzazione (cfr., da ultimo, la sent. n. 465 del 1991).
Risulta dunque evidente l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 5, che peraltro era già stata rilevata, in sede di parere alla commissione di merito, dalla prima commissione (affari costituzionali) del Senato.
4. Quanto al ricorso presentato dalla provincia autonoma di Trento, considerato che la Provincia stessa ha rinunciato al ricorso con atto notificato il 12 settembre 1992 al Presidente del Consiglio dei ministri, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 ("Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie");
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe;
dichiara estinto il processo, relativamente al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento, per rinuncia.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
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Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
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Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
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Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
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Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
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Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
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