(1) Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia medesima ed ai rispettivi enti di provenienza riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.