Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Per la redazione del programma planivolumetrico di cui all’articolo 106 le dimensioni dei locali vengono determinate in base al progetto pedagogico ed in base ai valori indicativi previsti negli articoli successivi. Il totale delle superfici utili non può essere superato.
(2) Per il conteggio del totale delle superfici utili delle aule si applicano i seguenti valori indicativi:
(3) Per le scuole con un numero ridotto di alunni e alunne il dimensionamento è il seguente:
(4) Le scuole elementari fino a 10 classi e le scuole medie inferiori fino a 9 classi, vanno raggruppate in un unico edificio per un utilizzo più intensivo degli spazi.
(5) Le dimensioni delle aule in generale vanno determinate sulla base del progetto pedagogico della scuola.