Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Le abitazioni eventualmente necessarie sono conformi alla normativa in materia prevista per l'edilizia abitativa agevolata e vanno dotate di un ingresso indipendente.
(2) Nelle scuole di montagna possono essere previste, se necessario, abitazioni per gli insegnanti.