Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Per la normale attività didattica e di studio è prevista un’aula propria per ogni classe costituita ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.
(2) Le superfici utili delle aule normali vengono calcolate in base al numero di alunni e alunne ed in applicazione dei seguenti valori indicativi:
(3) La superficie utile delle aule commisurata in base al numero di alunni e alunne (ai sensi dell’articolo 8, comma 3) è compresa tra 43,00 m2 e 72,00 m2.