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In vigore al: 21/11/2014

f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 111)
Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1981, n. 32/numero straordinario.

PARTE I
Ordinamento degli uffici

TITOLO I
Principi e finalità dell'organizzazione amministrativa provinciale

Art. 1-2.   2)

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

TITOLO II
Funzionamento dell'amministrazione provinciale

Art. 3-5.   2)

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 6 (Comunicazione degli atti)

(1) Il Presidente della giunta provinciale, anche su richiesta di singoli Assessori, ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti formali con efficacia esterna adottati dagli Assessori o dai funzionari dirigenti, nelle rispettive materie di competenza e di prendere visione della relativa documentazione. 3)

3)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 7   4)

4)
Abrogato dall'art. 36 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

TITOLO III
Ordinamento delle strutture organizzative

Art. 8-10.   2)

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 11   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 12   6)

6)
Abrogato dall'art. 35 del Contratto di comparto per il personale provinciale 4 luglio 2002.

Art. 13-14.   7)

7)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 15 (Segretari particolari)

(1) Alle dirette dipendenze del Presidente della giunta provinciale possono essere posti fino a tre segretari particolari, oltre ad un segretario personale, ed alle dirette dipendenze di ogni assessore provinciale effettivo o supplente un segretario particolare. Essi coadiuvano il Presidente e gli assessori nella loro opera personale, sempre in quanto connessa con la loro carica. 8)

(2) I segretari particolari non possono impartire istruzioni agli uffici nè trattare affari di competenza degli uffici.

(3) I segretari particolari possono essere scelti fra il personale della Provincia ed anche tra estranei all'amministrazione provinciale, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi provinciali, ad eccezione del limite superiore di età.

(4) L'assunzione dei segretari particolari ha luogo a tempo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente o degli assessori cui sono stati assegnati.

(5) Ai segretari particolari scelti tra estranei all'amministrazione provinciale spettano il trattamento e la progressione economica previsti per la qualifica funzionale provinciale corrispondente ai requisiti posseduti.

(6)Ai segretari di cui al comma 1 spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello, l’indennità di funzione, con il relativo regime, attribuita ai direttori d’ufficio per l’esercizio delle funzioni dirigenziali. 9)

(7) I segretari particolari possono essere autorizzati a prestare fino a quaranta ore straordinarie mensili.

(8) I segretari particolari con almeno un anno di anzianità di servizio possono essere ammessi, entro il cinquantesimo anno di età, ai concorsi per l'ammissione all'impiego provinciale per la carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, salvi i casi di elevazione o di esonero dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti. In caso di nomina ad un posto di ruolo il servizio precedentemente prestato nella stessa qualifica funzionale o superiore quale segretario particolare è riconosciuto agli effetti della progressione nella qualifica funzionale di inquadramento. In caso di servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore il relativo servizio è riconosciuto per metà. 10)

8)
L'art. 15, comma 1, è stato così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
9)
L'art. 15, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
10)
Art. 15 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

Art. 16-17.   7)

7)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 18-19.   11)

11)
Abrogati dall'art. 50 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

Art. 20   12)

12)
Sostituisce il 1° comma dell'art. 10 della L.P. 29 aprile 1975, n. 22.

Art. 21-22.   2)

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

TITOLO IV
Funzioni dirigenziali

Art. 23-34.   2)

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 35 (Ufficio stampa e pubbliche relazioni)

(1) Al personale addetto all'ufficio stampa e pubbliche relazioni ed assunto con le modalità di cui alla legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, spetta il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le funzioni svolte.

(2) Al direttore dell'ufficio, nominato dalla Giunta provinciale, spetta il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal Contratto nazionale di cui al comma precedente per il redattore capo. Al direttore non è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 47 della presente legge.

PARTE II
Nuovo assetto retributivo-funzionale e modifiche all'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano

TITOLO V
Norme concernenti il nuovo assetto retributivo-funzionale

Art. 36-38.   13)

13)
Abrogati dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 39   14)

14)
Abrogato dall'art. 22 della L.P. 25 gennaio 1988, n. 5.

Art. 40-41.   13)

13)
Abrogati dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 42   15)

15)
Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 43   16)

16)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 44

(1)(2)(3)  17)

(4) L'articolo 12 della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, e l'articolo 19 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, sono abrogati.

17)
Abrogati dall'art. 20, comma 3, lettera d), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 45   18)

18)
Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 46

(1)(2)  17)

(3)  19)

17)
Abrogati dall'art. 20, comma 3, lettera d), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.
19)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 46/bis   20)

20)
L'art. 46/bis è stato aggiunto dall'art. 19 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 57, e successivamente abrogato dall'art. 20, comma 3, lettera e), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 47   21)

21)
L'art. 47 è stato abrogato dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 48 (Indennità di coordinamento)

(1) L'indennità di coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è stabilita in misura mensile pari al 15% di una mensilità dello stipendio iniziale, comprensivo dell'indennità di cui al precedente articolo 45, dell'ultima classe di stipendio della qualifica funzionale di appartenenza. L'indennità viene corrisposta per dodici mensilità. Agli effetti della pensionabilità si applicano per l'indennità di coordinamento le norme previste dall'articolo 85 della presente legge. 22)

(2)  23)

22)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 15 gennaio 1985, n. 5; vedi anche l'art. 6, commi 2 e 3 della L.P. 15 gennaio 1985, n. 5:

(2) È fatta in ogni caso salva la misura dell'idennità di coordinamento in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) A decorrere dal 1° febbraio 1985 è comunque assicurata la misura dell'indennità di dirigenza e dell'indennità di coordinamento nell'ammontare spettante alla data del precedente 31 gennaio.

23)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della L.P. 24 marzo 1977, n. 11.

Art. 49   24)

24)
Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 50   25)

25)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 51   26)

26)
Abrogato dall'art. 32, comma 4, del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 52 (Trattamento personale medico e veterinario)

(1) Con decorrenza dal 1° luglio 1979 al personale medico del ruolo speciale dei servizi sanitari ed al personale medico del reparto medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi si applica il trattamento economico previsto a livello nazionale per il corrispondente personale medico ospedaliero, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

(2) A tal fine le qualifiche di medico provinciale, nonché di direttore di laboratorio si considerano corrispondenti a quella di primario ospedaliero, le qualifiche di medico capo ed aiuto medico a quella di medico aiuto ospedaliero e le qualifiche di medico superiore e medico e di assistente medico laboratorio a quella di assistente medico ospedaliero.

(3) Qualora il nuovo trattamento economico complessivamente spettante al personale ai sensi dei precedenti commi sia inferiore a quello percepito nella qualifica di provenienza, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile a seguito dell'attribuzione di successive classi di stipendio ovvero di miglioramenti economici a carattere generale.

(4) Il trattamento economico previsto dai precedenti commi per il medico provinciale si applica anche al veterinario provinciale, quello previsto per il medico capo al veterinario capo e quello previsto per il medico superiore o medico al veterinario superiore o veterinario del ruolo speciale dei servizi veterinari di cui alla legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47.

(5) L'inquadramento del personale provinciale nei livelli retributivi stabiliti per il personale ospedaliero già effettuato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, decorre dal 1° luglio 1979.

(6) Al personale di cui al presente articolo non spettano le indennità di cui agli articoli 45 e 47 della presente legge.

Art. 53   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

TITOLO VI
Norme sull'ammissione agli impieghi provinciali

Art. 54   27)

27)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 55   28)

28)
L'art. 55 è stato abrogato dall'art. 36 del D.P.P. 30 maggio 2003, n. 20.

Art. 56-57.   29)

29)
Abrogati dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 58   30)

30)
Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Art. 59   31)

31)
Sostituisce l'art. 33 della L.P. 23 giugno 1959, n. 6, nonché l'art. 2 della L.P. 27 agosto 1962, n. 8.

TITOLO VII
Norme in materia di valutazione del servizio, doveri e sanzioni disciplinari

Art. 60   32)

32)
Omissis; vedi l'art. 1 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e l'art. 17 della D.G.P. 7 ottobre 1996, n. 4818.

Art. 61   33)

33)
Sostituisce il 2° comma dell'art. 7 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 62-63.   34)

34)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 64-66.   7)

7)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 67   34)

34)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

TITOLO VIII
Diritti e doveri sindacali

Art. 68 (Libertà e rappresentatività sindacale)

(1) È garantito a tutti i dipendenti provinciali il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

(2) L'amministrazione si consulta periodicamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i dipendenti provinciali su questioni connesse col rapporto di lavoro e le condizioni di lavoro dei dipendenti provinciali.

(3) Le organizzazioni sindacali collaborano, in armonia con i loro compiti quali rappresentanti del personale e con l'osservanza delle competenze dell'amministrazione, all'efficienza dell'amministrazione che è al servizio del cittadino.

Art. 69 (Assemblee sindacali)

(1) I dipendenti provinciali hanno diritto di riunirsi anche nei luoghi dove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo nel limite di 10 ore annue.

(2) Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

(3) Qualora la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni.

(4) È comunque riconosciuto anche al personale docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro nei limiti annui di cui al primo comma. Qualora ciò comportasse la sospensione di lezioni, deve essere dato congruo preavviso alle famiglie degli alunni ed ai datori di lavoro degli apprendisti frequentanti le scuole professionali.

(5) Il diritto di cui al precedente comma è riconosciuto anche al personale amministrativo delle scuole, ove ciò non comporti interruzioni delle lezioni, vi sia disponibilità di locale e sia comunque garantito il servizio.

(6) Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea secondo i criteri sovraindicati saranno stabilite con decreto del Presidente della giunta provinciale, sentite le rappresentanze sindacali dei dipendenti provinciali.

Art. 70 (Dirigenti sindacali)

(1) Sono dirigenti sindacali i dipendenti provinciali membri degli organi direttivi delle rappresentanze sindacali del personale provinciale.

(2) Per il libero esercizio del loro mandato essi:

  • a)  non sono soggetti, quando svolgono attività sindacale, alla dipendenza funzionale;
  • b)  durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici connessi con la qualifica rivestita;
  • c)  non possono essere trasferiti ad altra sede o comandati ad altri enti senza il loro preventivo consenso.

Art. 71-72.   35)

35)
Abrogati dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 73 (Affissioni)

(1) Nelle sedi centrali e periferiche dell'amministrazione è concesso alle organizzazioni sindacali del personale l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di notiziari, circolari ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di interesse sindacale e del lavoro.

(2) L'affissione al di fuori degli spazi di cui al precedente comma è vietata.

Art. 74 (Locali delle rappresentanze sindacali)

(1) Alle organizzazioni sindacali con almeno 500 iscritti tra i dipendenti provinciali, la Provincia assicura la disponibilità di un idoneo locale nel capoluogo, da adibire ad ufficio sindacale.

Art. 75-76.   36)

36)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

TITOLO IX
Norme in materia di congedi, aspettative e lavoro a tempo definito

Art. 77-78.   35)

35)
Abrogati dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 79

(1) (2) (3) (4) (5)  37)

(6) L'articolo 110 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nonché l'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e successive modifiche, sono abrogati.

37)
Abrogati dall'art. 33, comma 1, lettera b), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 80   38)

38)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 81   39)

39)
Abrogato dal0l'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 82   38)

38)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 83   40)

40)
Integra l'art. 2 della L.P. 5 giugno 1978, n. 26.

Art. 84 (Rapporti di lavoro a tempo parziale)

(1) Per specifici settori di attività e categorie di personale e nei limiti ed alle condizioni da determinarsi con regolamento di esecuzione alla presente legge, in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, la Giunta provinciale è autorizzata a determinare i posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario settimanale di lavoro pari al cinquanta per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno.

(2) Al rapporto a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salvo la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.

(3) Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego o lavoro, nonché l'esercizio della libera professione o di attività commerciale.

(4) Al personale in servizio è consentito di optare nel limite dei posti di cui sopra e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo parziale.

(5) Il personale di cui ai commi precedenti, previa autorizzazione della Giunta provinciale e compatibilmente con le esigenze di servizio, può optare per un rapporto d'impiego a tempo pieno che in tale caso deve protrarsi per almeno un anno.

(6) I periodi di servizio prestato a tempo parziale sono computati per intero ai fini sia del raggiungimento dei limiti prescritti per il diritto a pensione sia della determinazione del servizio utile per tutti i trattamenti previdenziali previsti dalla vigente normativa provinciale, inclusa l'indennità di buona uscita, di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e all'articolo 54 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

(7) La suddetta indennità di buona uscita è determinata in relazione all'ultima retribuzione pensionabile spettante a parità di servizio ad orario completo proporzionalmente ridotta per gli anni di servizio a tempo parziale in rapporto all'orario effettivamente prestato.

(8) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nè può fruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario.

(9) In caso di necessità funzionale si potrà provvedere mediante assunzione di personale supplente ai sensi delle relative norme in vigore al completamento dell'orario nella misura di riduzione concessa al personale ad orario determinato. 41)

41)
L'art. 84 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

TITOLO X
Norme in materia di previdenza

Art. 85   42)

42)
Abrogato dall'art. 10, comma 10, del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 86 (Integrazione indennità buonuscita)

(1) L'integrazione prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, spetta anche per il servizio prestato dal relativo personale alle dipendenze dello Stato che abbia dato diritto alla liquidazione dell'indennità per fine rapporto di servizio di cui all'articolo 9 del D. L. C. p. S. 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 87 (Acconto su trattamento previdenziale provinciale)

(1) La Provincia può corrispondere un acconto sui trattamenti previdenziali previsti dagli articoli 47 e 48 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, fino ad una misura pari al 90% dei trattamenti medesimi.

Art. 88

(1) (2)  43)

(3) Al personale di cui al primo comma spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia ed all'ente di provenienza, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa.

(4) Parimenti e considerato utile ai fini della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalle vigenti disposizioni legislative provinciali l'intero servizio effettivamente reso dal personale interessato presso l'ente di provenienza, fatta salva la facoltà dell'amministrazione provinciale di recuperare comunque le relative indennità di anzianità maturate per il servizio medesimo. 44)

43)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
44)
Il 4° comma è stato sostituito dall'art. 68 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

Art. 89   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 90   39)

39)
Abrogato dal0l'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 91 (Estensione benefici previdenziali al personale scuole materne)

(1) Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia medesima ed ai rispettivi enti di provenienza riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

TITOLO XI
Norme transitorie e finali

Art. 92-96.   45)

45)
Abrogati dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 97 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico).

(1) Gli uffici provinciali che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli sulla base dei dati in possesso dell'ufficio personale e degli uffici che liquidano gli stipendi o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Art. 98   46)

46)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 99   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 100   47)

47)
Abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 101   46)

46)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 102   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 103   48)

48)
Abrogato dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 104   46)

46)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 105-108.   49)

49)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 109-110.   7)

7)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 111   36)

36)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 112   50)

50)
L'art. 112 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 giugno 1981, n. 12; la L.P. 23 giugno 1981, n. 12 è stata abrogata dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 113   46)

46)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 114   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 115   46)

46)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 116   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

TITOLO XII
Norme finanziarie

Art. 117-118.   51)

51)
Omissis.

Art. 119 (Clausola d'urgenza).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato A-B 52)

52)
Omissis; vedi il D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
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ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
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ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36 
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
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ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
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