Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Il deposito degli abiti può essere realizzato come guardaroba centrale, di zona, di classe oppure di corridoio e va ben arieggiato.
(2) Tipi di guardaroba ammessi:
(3) Nelle scuole dell’infanzia il guardaroba va collocato in posizione separata rispetto all'aula ma ad essa collegato e posto nelle vicinanze dell'ingresso. Nel caso di più sezioni, va preferita una collocazione decentralizzata. Il guardaroba (anche nicchie nel corridoio) ha dimensioni tali da garantire per ogni bambino il deposito degli indumenti ed un posto a sedere delle dimensioni minime di 0,35 m.
(4) E’ preferibile un guardaroba con idonei ganci appendiabiti a distanza appropriata con panca dell'altezza di 30,00 cm posta davanti e sottostanti scomparti per le scarpe.