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In vigore al: 11/09/2012

Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2008, n. 521)2)
Riedizione del regolamento: "Coltivazione, raccolta, lavorazione, preparazione, confezionamento e vendita di prodotti agricoli e piante officinali"

1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 B.U. 28 ottobre 2008, n. 44.
2)
Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 2 aprile 2012, n. 10.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la produzione, la lavorazione e la vendita al pubblico di prodotti agricoli, prodotti in Alto Adige da imprenditori agricoli produttori diretti, singoli o associati, nonché la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, il confezionamento ed il commercio delle piante officinali, in attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”, e successive modifiche.

(2) Il presente regolamento si applica anche nel caso in cui le attività di cui al comma 1 vengano esercitate da persone che non sono imprenditori agricoli, in particolare che non esercitano l’attività agricola in forma imprenditoriale. Condizione è l’utilizzo di propria materia prima, quale anche lana, cera, legno e prodotti simili. L’attività non può essere esercitata quale attività principale.

(3) Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, trovano applicazione le relative definizioni e disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, comunitarie o derivanti da accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per

  1. Prodotti agricoli primari di propria produzione sono i prodotti primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento di cui si ha la proprietà o la disponibilità e situati nel territorio provinciale, così come le piante, anche selvatiche, elencate nell'allegato A.
  2. Prodotti lavorati di propria produzione sono i prodotti ottenuti prevalentemente dalla lavorazione di prodotti agricoli primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento di cui si ha la proprietà o la disponibilità. Per la vendita sul mercato contadino, la materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve provenire, per almeno il 75%, dalla propria azienda agricola. I fondi possono essere localizzati anche in province confinanti con la provincia di Bolzano. Sono considerati di propria produzione i prodotti lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e forniti ad una ditta che ne ha eseguito la lavorazione.
  3. Vendita diretta al pubblico é quella esercitata nei locali adibiti all'attività di cui all'articolo 1, sul mercato contadino o mediante consegna a domicilio del consumatore; è altresì considerata vendita diretta al pubblico la fornitura dei propri prodotti agricoli a rivenditori nonché ad alberghi, ristoranti, altri esercizi ricettivi, esercizi pubblici, mense ed esercizi analoghi. Sono fatti salvi i limiti imposti da specifiche norme di natura fiscale o da specifiche norme di settore.
  4. Consumatore è chi acquista merce per il proprio consumo diretto.
  5. Piante officinali sono le piante per uso alimentare, cosmetico e domestico, comprese nell’elenco di cui all’allegato A.
  6. Prodotti ad uso alimentare sono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate all’alimentazione umana.
  7. Prodotti ad uso cosmetico sono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano come l'epidermide, il sistema pilifero ed i capelli, le unghie, le labbra, gli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.
  8. Prodotti ad uso domestico sono le sostanze e le preparazioni, diverse dalle sostanze alimentari, dai cosmetici e dai medicinali, ottenute da piante officinali e destinate in via prevalente alla profumazione di ambienti o arredi; tali prodotti possono esplicare anche un’azione residuale ad effetto insetticida o repellente per gli insetti.

Art. 3 (Esercizio dell’attività)

(1) La coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli di propria produzione e delle piante officinali possono essere effettuati in forma singola o associata.

Capo II
Produzione, lavorazione e vendita di prodotti agricoli

Art. 4 (Campo di applicazione)

(1) Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai locali ed alle attrezzature utilizzati per:

  1. la vendita diretta dei prodotti;
  2. la lavorazione dei prodotti.

(2) Sono fatti salvi i limiti commerciali imposti da specifiche norme di natura fiscale, sanitaria ed edilizia, da altre specifiche norme di settore e da specifici regolamenti comunali.

(3) Salvo quanto previsto dal presente regolamento, per la produzione e la vendita di prodotti agricoli di propria produzione non alimentari non sono richiesti requisiti strutturali ed operativi specifici.

Art. 5 (Denuncia di inizio dell'attività )

(1) L’attività di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia. La denuncia di inizio dell’attività segue le stesse modalità previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attività eseguita ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e successive modifiche.

(2) Nel caso di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di prodotti agricoli non alimentari la denuncia viene presentata al comune ove ha sede l’imprenditore agricolo che effettua la lavorazione o la vendita o entrambe.

(3) Nel caso di attività di vendita su un mercato contadino o di vendita in forma itinerante o di entrambe, l’imprenditore agricolo è tenuto a portare con sé copia della denuncia di inizio attività.

(4) Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private all’aperto di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività, nel caso in cui si tratti di prodotti non alimentari o di prodotti agricoli primari.

(5) L’attività di vendita di prodotti agricoli primari e di prodotti agricoli lavorati di propria produzione da parte di imprenditori agricoli della provincia di Bolzano può essere estesa a tutto il territorio nazionale conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, e conformemente a quanto indicato in altre norme specifiche e in accordi tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome. Parimenti l’attività di vendita di prodotti agricoli primari e di prodotti agricoli lavorati di propria produzione da parte di imprenditori agricoli con sede in altra provincia può essere esercitata sul territorio provinciale conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, e conformemente a quanto indicato in altre norme specifiche e in accordi tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome.

(6) Nei mercati contadini che si svolgono nella provincia di Bolzano i prodotti agricoli primari venduti, devono essere prodotti esclusivamente in aziende agricole ubicate nel territorio amministrativo della provincia.

(7) All’interno dei mercati contadini è ammesso l’esercizio, durante la durata del mercato, dell’attività di trasformazione finalizzata alla somministrazione, nel rispetto delle buone pratiche igieniche e senza l’obbligo di una specifica notifica. Tale attività deve figurare nella denuncia di inizio di attività di vendita prevista dal comma 1.

(8) All’interno dei mercati contadini possono essere realizzate attività culturali, didattiche, dimostrative legate ai prodotti agricoli e al territorio rurale di riferimento, anche attraverso scambi con altri mercati contadini. In questo caso il venditore deve indicare l’origine territoriale dei prodotti posti in vendita.

(9) Entro il 20 gennaio di ogni anno i comuni trasmettono alla Ripartizione provinciale Agricoltura un elenco delle denunce effettuate nell’anno precedente che riguardano la produzione o la vendita di prodotti non alimentari. La Ripartizione provinciale Agricoltura trasmette l’elenco alle altre ripartizioni competenti. L’elenco deve specificare la tipologia dei prodotti lavorati o venduti, il nominativo e l’indirizzo dell’imprenditore agricolo, nonché il suo identificativo fiscale.

Art. 6 (Requisiti dei locali di vendita di prodotti alimentari, dei locali di deposito e stagionatura di prodotti alimentari, nonché dei locali di lavorazione di prodotti alimentari )

(1) I locali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli alimentari devono avere dimensioni, superfici ed essere attrezzati in misura adeguata alla tipologia dei prodotti destinati alla vendita. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati nell’allegato B.

(2) La vendita dei prodotti agricoli alimentari può avvenire anche nei locali di lavorazione, a condizione che venga eseguita in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di produzione. Nella zona di produzione è proibito l'accesso agli acquirenti.

(3) I locali adibiti a deposito e stagionatura dei prodotti agricoli destinati alla vendita come alimenti, devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati nell’allegato B.

(4) Nei locali di cui al comma 3 possono essere depositati e stagionati prodotti alimentari diversi, purché adeguatamente separati e protetti. È vietato l’immagazzinamento promiscuo di prodotti alimentari e non alimentari, se non sono state prese le opportune precauzioni per evitare la contaminazione di prodotti non protetti.

(5) Le cucine casalinghe ed altri locali possono essere adibiti alla lavorazione di prodotti agricoli non facilmente deperibili e alla lavorazione del miele. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati nell’allegato B:

(6) Qualora sussista il pericolo di contaminazioni crociate tra alimenti aventi un diverso profilo microbiologico, la lavorazione dei diversi prodotti agricoli alimentari nello stesso locale deve essere eseguita in tempi diversi. Nell’intervallo tra le diverse lavorazioni, i locali e le attrezzature devono essere sottoposti a lavaggio e a disinfezione.

(7) Per la lavorazione di carni, salumi, prodotti lattiero-caseari, pesce, prodotti di pasticceria e da forno o altri alimenti facilmente deperibili devono essere adibiti locali specifici, dotati dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per i singoli lavori, lavabili, disinfettabili e idonei per alimenti. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati nell’allegato B. Le cucine casalinghe possono essere considerate idonee alle lavorazioni sopra indicate se posseggono i requisiti del presente comma e se le lavorazioni avvengono in tempi diversi dalla normale attività di preparazione dei cibi per uso familiare.

(8) Nei locali adibiti all’affumicatura tradizionale non possono essere depositati prodotti non alimentari, fatta eccezione per il legname. Le relative aperture devono essere dotate di protezioni che impediscono l’ingresso ad insetti e roditori. È consentito l’uso di armadi affumicatoi e di impianti automatici per l’affumicatura.

(9) I locali di lavorazione dei prodotti agricoli alimentari, ad esclusione di quelli adibiti allo stoccaggio del latte, possono essere utilizzati anche per la produzione di alimenti diversi, purché la lavorazione avvenga in tempi differenti e nell’intervallo tra le diverse lavorazioni i locali e le attrezzature siano sottoposti a lavaggio ed a disinfezione.

Art. 7 (Materiali)

(1) Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione, nella preparazione, nel confezionamento, nel deposito e nella stagionatura dei prodotti agricoli e destinati al contatto diretto con gli stessi devono essere idonei al contatto con gli alimenti, mantenuti in buono stato e regolarmente lavati e, se necessario, disinfettati.

Art. 8 (Igiene del personale, delle lavorazioni, del trasporto e della vendita di prodotti agricoli alimentari)

(1) Il personale addetto alla lavorazione, al trasporto e alla vendita dei prodotti agricoli alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale e indossare indumenti adeguati e puliti.

(2) Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea, può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità, diretta o indiretta, di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.

(3) La lavorazione dei prodotti agricoli deve essere effettuata in modo tale da consentire una corretta prassi igienica, impedendo la contaminazione crociata durante le operazioni fra prodotti alimentari, apparecchiature, materiali, acqua o durante gli interventi del personale.

(4) I mezzi utilizzati per il trasporto di carni, del pesce e di altri alimenti deperibili devono essere mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione; inoltre essi devono consentire un’adeguata pulizia o disinfezione. A questi mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.

(5) Nel trasporto degli alimenti di origine animale e vegetale devono essere mantenute le temperature previste dalle specifiche norme di settore.

(6) La vendita di alimenti non conservabili a temperatura ambiente è consentita solo in presenza di idonea attrezzatura di conservazione e di esposizione, che consenta la protezione degli alimenti ed il mantenimento di temperature idonee alla loro conservazione. Le superfici destinate a venire a contatto con gli alimenti devono essere idonee per alimenti, facilmente lavabili e disinfettabili.

(7) Le uova vendute anche su un mercato pubblico locale da produttori di uova la cui azienda non supera le 50 galline ovaiole non hanno l’obbligo di essere stampigliate con il codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006, e successive modifiche. Nel punto di vendita sono indicati il nome e l’indirizzo dell’azienda, nonché il termine entro il quale è preferibile consumare le uova.

(8) Il pesce può essere venduto solo se eviscerato e conservato tramite ghiaccio in contenitori idonei per alimenti, che non permettono l’uscita dell’acqua di fusione.

(9) I banchi d’esposizione posti all’aperto devono essere in buono stato, protetti dal sole e dalle precipitazioni tramite opportune coperture e dotati di un idoneo contenitore per i rifiuti, munito di coperchio azionabile a pedale e di capacità adeguata.

(10) Il personale che manipola i prodotti alimentari destinati alla vendita o alla trasformazione deve essere in possesso, se richiesto dalla normativa vigente, della certificazione concernente l’idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti

(11) Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, è vietata l’attività di vendita in forma itinerante e sul mercato contadino di carni fresche o congelate e di preparazioni di carni, se non come prodotto preconfezionato.

(12) Sul mercato contadino è vietata la vendita del latte crudo o trattato termicamente.

Art. 9 (Disposizioni particolari per la produzione e vendita del latte)

(1) Il latte destinato alla vendita deve rispondere ai requisiti previsti dall’allegato III, sezione IX del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e successive modifiche, che stabilisce requisiti specifici in materia di igiene degli alimenti di origine animale.

(2) Il latte fresco può essere venduto solo presso l’azienda agricola o in locali idonei con questa correlati e previa pastorizzazione o altro trattamento termico equivalente che permetta di ottenere una reazione negativa al saggio per la fosfatasi. In alternativa il latte deve essere venduto con la consegna all’acquirente di un foglio informativo recante la dicitura “latte crudo non pastorizzato”. L’informazione al consumatore può essere costituita anche da un cartello recante la stessa dicitura, posto in modo visibile nel locale di vendita. Subito dopo il trattamento termico il latte deve essere conservato ad una temperatura non superiore a +4 °C.

(3) È ammessa anche la consegna a domicilio del latte a richiesta del cliente. Non è ammessa la tentata vendita.

(4) L’attività di vendita del latte fresco è da considerarsi a tutti gli effetti collegata ad una attività di lavorazione e necessita della denuncia di inizio attività di lavorazione secondo le modalità definite nell’articolo 5.

(5) La vendita diretta di latte crudo da parte di aziende agricole tramite macchine erogatrici può avvenire alle seguenti condizioni:

  1. l’inizio dell’attività deve essere denunciata ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2;
  2. il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della provincia dove è situata l’azienda di produzione o delle province contermini;
  3. il latte crudo prodotto in stalla deve soddisfare i criteri previsti all’allegato III, sezione IX, capitolo I, punto III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e i criteri indicati nell’allegato C del presente decreto.

Art. 10 (Disposizioni particolari per la macellazione e la vendita di volatili e conigli)

(1) La macellazione di volatili e conigli va eseguita distintamente per specie in spazi idonei ed isolati all’interno dei locali di lavorazione di prodotti agricoli o in locali specifici, sempre che le loro dimensioni e le attrezzature di cui sono dotati siano rapportate all’entità della macellazione. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati nell’allegato B.

(2) Se la macellazione non avviene in locali specifici, le giornate nelle quali questa viene eseguita devono alternarsi con quelle dell’attività di lavorazione di prodotti agricoli. Dopo ciascun utilizzo i locali e le attrezzature devono essere adeguatamente lavati e disinfettati.

(3) Durante la macellazione le budella, gli scarti, le pelli e le piume vanno poste immediatamente in un idoneo contenitore munito di coperchio. Gli scarti vanno smaltiti in giornata.

(4) Lo smaltimento dei residui della macellazione è consentito solo presso depositi e container autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, e successive modifiche.

(5) Subito dopo la macellazione le carcasse di volatili e conigli devono essere refrigerate e raggiungere la temperatura massima di +4 °C. L’utilizzo di panni è vietato nella pulizia delle carni.

(6) Le aziende sono soggette ad un controllo da parte del veterinario ufficiale sullo stato sanitario dei volatili e dei conigli presenti e destinati alla macellazione. Il titolare dell’azienda deve avvisare il veterinario ufficiale almeno 24 ore prima di ogni macellazione. Dopo la visita post mortem, che deve avvenire lo stesso giorno della macellazione, il veterinario ufficiale rilascia una dichiarazione d’idoneità al consumo, che deve essere tenuta a disposizione delle autorità sul luogo di vendita. La dichiarazione d’idoneità al consumo è redatta in triplice copia, di cui una rimane presso la sede di macellazione, una accompagna la merce ed una rimane come copia per il veterinario ufficiale.

(7) Sul mercato contadino è consentita la vendita di carcasse di volatili e di conigli completamente eviscerate, anche divise a metà o quarti. Sul mercato contadino è vietata ogni attività di toelettatura, sezionamento, lavaggio delle carcasse. Sul mercato contadino il banco deve essere attrezzato con un idoneo sistema che permetta di avere a disposizione acqua pulita per il lavaggio delle mani, nonché un dispensatore di sapone e asciugamani monouso. L’acqua di lavaggio deve essere raccolta in un apposito contenitore. Il venditore deve lavarsi più volte le mani nel corso del periodo di vendita e quando deve manipolare merci diverse dai volatili o conigli. I volatili ed i conigli devono essere pesati e consegnati previo avvolgimento in un idoneo involucro protettivo. Il sistema per il lavaggio delle mani non è richiesto nel caso di esclusiva vendita di pollame o coniglio preconfezionato.

Art. 11 (Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico)

(1) L’acqua utilizzata nei locali destinati alla vendita, alla lavorazione, al deposito di alimenti e alla macellazione deve essere idonea per uso alimentare.

(2) Le acque reflue devono essere smaltite in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 12 (Conserve alimentari)

(1) I contenitori per le confetture e altre conserve alimentari devono essere a tenuta e sottoposte, dopo il riempimento, ad adeguato trattamento termico anche con il solo ausilio delle normali attrezzature casalinghe.

Capo III
Coltivazione, raccolta, preparazione, lavorazione, confezionamento e commercio di piante officinali

Art. 13 (Coltivazione, raccolta e lavorazione di piante officinali)

(1) La coltivazione e raccolta delle piante officinali di cui all’allegato A è consentita sul territorio provinciale nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento ed il loro utilizzo è limitato alle parti ivi indicate.

(2) Nella coltivazione e raccolta convenzionale ed ecologica delle piante officinali, si devono rispettare le buone pratiche agricole. Non possono essere utilizzati fitosanitari che non siano autorizzati per tali scopi. I tempi di decadimento devono essere assolutamente osservati.

(3) Le piante di cui all’allegato A sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, per la preparazione di infusi semplici e composti, oppure come spezie, per gli scopi indicati nell’allegato A, come anche per trasformazioni farmaceutiche.

(4) Qualsiasi altra lavorazione di parte della pianta, ad esclusione della produzione di alimenti, cosmetici, prodotti per la casa, deve essere operata da persone in possesso della laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, oppure del diploma in tecniche erboristiche, fatte salve le lavorazioni tradizionali in Alto Adige, come la distillazione di pino mugo, pino cembro, ginepro, abete rosso e le preparazioni denominate “Fichtenhonig” e analoghe.

(5) Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.

(6) La coltivazione e la lavorazione delle piante officinali, nonché i prodotti da esse ottenuti sono sottoposti alla vigilanza e al controllo di un esperto della Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale.

Art. 14 (Titoli richiesti )

(1) Chi intende coltivare piante officinali al fine della loro lavorazione e commercializzazione, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, laurea in biologia o scienze naturali o laurea equipollente, ai sensi della normativa vigente, o diploma abilitante all’esercizio della professione di erborista;
  2. certificato di abilitazione alla coltivazione, lavorazione e commercializzazione di piante officinali.

(2) Almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di cui al comma 1, la persona interessata deve dare comunicazione scritta alla Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale e al comune competente per territorio, specificando le piante officinali che intende coltivare, lavorare e commercializzare. Almeno dieci giorni prima della data di inizio dell’attività indicata nella comunicazione, la predetta Ripartizione può impartire prescrizioni. In ogni caso va indicato il periodo di raccolta delle singole piante officinali.

(3) Per la lavorazione, la preparazione, il confezionamento e la vendita di piante officinali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5.

(4) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di coltivazione e commercializzazione di piante o parti di esse comprese nell’allegato A, che tradizionalmente vengono utilizzate come frutti freschi, nonché come aromatizzanti in cucina o a scopo ornamentale, purché non destinate alla produzione di infusi.

Art. 15 (Corso di formazione)

(1) Per il conseguimento del certificato di abilitazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), la persona interessata deve aver superato uno specifico esame di idoneità, da sostenersi dopo la frequenza obbligatoria di un apposito corso di formazione organizzato dall’Ufficio provinciale sperimentazione agraria in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.

(2) Il corso di formazione di cui al comma 1 ha la durata minima di 70 ore ed il programma deve comprendere le seguenti materie:

  1. i principi attivi delle piante officinali;
  2. botanica e sistematica;
  3. chimica generale;
  4. tecniche di coltivazione e di lavorazione o trasformazione dei prodotti di piante officinali ed esercitazione pratica;
  5. igiene generale e autocontrollo con sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
  6. malattie e insetti dannosi nella coltivazione e stoccaggio delle piante officinali;
  7. economia aziendale nella coltivazione delle piante officinali.

(3) Alle materie di cui al comma 2 possono essere riservate rispettivamente sino a 20, 20, 20, 10, 10, 10 e 10 ore d’insegnamento.

(4) L’esame di idoneità di cui al comma 1 avviene dinanzi ad un’apposita commissione al termine del corso, mediante una prova scritta ed una orale sugli argomenti trattati. All’esame orale è ammesso solamente chi ha superato positivamente la prova scritta. La commissione viene nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutti-, viti- e orticoltura "Laimburg" ed è formata dai docenti del corso.

Arti. 16 (Destinazione dei prodotti ottenuti da piante officinali )

(1) I prodotti ottenuti a seguito della lavorazione, preparazione e del confezionamento di piante officinali, ai fini della loro commercializzazione, sono destinati, a seconda delle loro caratteristiche, ad uso alimentare, cosmetico o domestico.

Art. 17 (Locali e materiali)

(1) I locali ove si effettuano la preparazione, la lavorazione ed il confezionamento di piante officinali ad uso alimentare devono presentare i requisiti minimi obbligatori previsti dall’articolo 6. Tuttavia, per gli spazi o vani nei quali viene effettuata l’essiccazione delle piante officinali si tiene conto delle effettive esigenze igieniche dell’attività svolta.

(2) Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione, nella preparazione e nel confezionamento di prodotti ad uso alimentare, ottenuti da piante officinali e destinati a venire a diretto contatto con i prodotti stessi, devono essere dichiarati idonei al contatto con gli alimenti.

(3) Le apparecchiature per l’essiccazione delle piante officinali possono essere realizzate in legno naturale non trattato ed in perfetto stato di conservazione.

Art. 18 (Prodotti ad uso cosmetico ottenuti da piante officinali)

(1) Nella lavorazione, nella preparazione e nel confezionamento di prodotti ad uso cosmetico ottenuti da piante officinali devono essere rispettate le prescrizioni contenute nella legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modifiche.

Art. 19 (Menzioni obbligatorie suppletive per il commercio)

(1) Sugli imballaggi, sulle etichette o sui documenti accompagnatori dei prodotti di cui all’articolo 16, nel caso in cui si tratti di alimenti, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalle normative di settore, devono essere espressamente indicati in caratteri indelebili:

  1. il nome comune e quello botanico di ciascuna essenza;
  2. la parte di pianta contenuta nel prodotto;
  3. l’indicazione dell’uso al quale è destinato il prodotto;
  4. le modalità di conservazione e di utilizzo del prodotto;
  5. l’anno di raccolta della pianta;
  6. la data di produzione o confezionamento del prodotto con l’indicazione, in chiaro e nell’ordine, del giorno, del mese e dell’anno.

Capo IV
Norme comuni

Art. 20 (Etichettatura)

(1) I prodotti destinati ad uso alimentare ottenuti da lavorazione, preparazione e confezionamento di prodotti agricoli e piante officinali devono essere venduti nel rispetto delle norme concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

(2) La semplice denominazione “tè”, “Tee” o “tea” può essere utilizzata esclusivamente per le foglie delle diverse varietà di piante da tè.

(3) L’etichettatura e la pubblicità dei prodotti ottenuti da piante officinali ed aromatiche non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane o animali. L’etichettatura e la pubblicità non devono accennare ad altre proprietà.

Art. 21 (Autocontrollo)

(1) Gli operatori sono soggetti all'obbligo dell’autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 22 (Vigilanza)

(1) La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è esercitata dal personale appartenente ai servizi di igiene pubblica dei comprensori sanitari territorialmente competenti, ai servizi veterinari e alla polizia annonaria secondo le rispettive competenze.

Capo V
Norme finali

Art. 23 (Disposizioni transitorie)

(1) In fase di prima applicazione, al fine del conseguimento del certificato di abilitazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), vengono riconosciuti i corsi già organizzati dall’amministrazione provinciale prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24 (Abrogazione di norme)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10, eccezione fatta per l’articolo 27, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
Elenco delle piante officinali coltivate in provincia di Bolzano ed elenco della piante officinali selvatiche

 

Anlage A

Allegato A

Verzeichnis der in Südtirol angebauten und wild wachsenden Heilpflanzen

Elenco delle piante officinali coltivate in provincia di Bolzano ed elenco della piante officinali selvatiche

(*) Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Pflanzen sind in Aufgussgetränken mit Vorsicht zu verwenden, da sie besonders reich an Wirkstoffen sind.

(*) Le piante contrassegnate da un asterisco sono da usare con cautela nella preparazione di infusi a causa della particolare ricchezza in principi attivi.

Pflanzenkodex (K.)

Codice piante (C.)

01 – Kosmetikpflanze

01 – uso cosmetico

02 – Haushaltsmittel

02 – uso domestico

03 – Gewürzpflanze

03 – pianta aromatica

04 – Heilpflanze

04 – pianta officinale

05 – Nahrungspflanze

05 – pianta alimentare

06 – Färbepflanze

06 – pianta colorante

K. – C.

Pflanze – pianta

verwendeter Pflanzenteil - parte utilizzata

04

Weißtanne

Abies alba Mill

abete bianco

Blatt

Knospe

folium

gemma

foglia

gemma

04

Schafgarbe

Achillea millefolium L.

millefoglio

Blüte

Kraut

flos

herba

fiori

erba

04

Odermenning

Agrimonia eupatoria L.

agrimonia

Blatt

Kraut

folium

herba

foglie

erba

04

Frauenmantel

Alchemilla vulgaris L.

alchemilla

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

pianta

03/04/05

Schnittlauch

Allium schoenoprasum L.

erba cipollina

Blatt

folium

foglie

03/04/05

Schnittknoblauch

Allium tuberosum L.

aglio fino

Blatt

folium

foglie

03/04/05

Bärlauch

Allium ursinum L.

aglio orsino

Blatt

folium

foglie

04/03

Zitronenstrauch

Aloysia triphylla Kunth

erba luigia

Blüte

Blatt

flos

folium

fiori

foglia

04

Eibisch

Althaea officinalis L.

altea

Blüte

Blatt

Wurzel

flos

folium

radix

fiori

foglia

radice

03/04/05

Dill

Anethum graveolens L.

aneto

Kraut

Blatt

herba

folium

erba

foglie

04

Engelwurz

Angelica archangelica L.

angelica

Blatt

Kraut

Wurzel

folium

herba

radix

foglia

pianta

radice

04/06

Färberkamille

Anthemis tinctoria L.

antemide

Blütenkopf

capitula

capolino

03/04/05

Meerrettich

Armoracia rusticana Gaertn

rafano

Wurzel

radix

radice

04/03/05

Estragon

Artemisia dracunculus L.

dragoncello

Kraut

Kraut mit Blüte

folium

herba cum floribus

foglia

erba con fiori

04/03

Beifuss

Artemisia vulgaris L.

assenzio vulgare

Blütenkopf

Blatt

capitula

folium

capolino

foglia

04/05

Hafer

Avena sativa L.

avena

Kraut

Blüte

herba

flos

erba

fiori

04/05

Gänseblümchen

Bellis perennis L.

pratolino

Blütenkopf

Blatt

capitula

folium

capolino

foglia

04/05

Berberitze

Berberis vulgais L.

crespino

Frucht

fructus

frutto

04

Birke

Betula alba L.

betulla

Blatt

folium

foglia

01/04

Ringelblume

Calendula officinalis L.

calendula

Blütenkopf

Kraut

capitula

herba

capolino

foglia

04/06

Färberdistel

Carthamnus tinctoria L.

cartamo

Blüte

flos

fiori

03/04

Kümmel

Carum carvi L.

cumino

Kraut

Samen

herba

semen

foglia

semi

04/05

Edelkastanie

Castanea sativa L.

castagno

Blüte

flos

fiori

01/04/05

Kornblume

Centaurea cyanus L.

fiordaliso

Blüte

flos

fiori

04

Tausendgüldenkraut

Centaurium erythraea L.

centaurea minore

Kraut mit Blüte

Gesamtpflanze

herba cum floribus

summitas

erba con fiori

pianta intera

04/05

Isländisch Moos

Cetraria islandica Ach

cetraria

Flechte

thallus

tallo

04

Römische Kamille

Chamaemelum nobile (L.) All.

camomilla romana

Blütenkopf

Blüte

capitula

flos

capolino

fiori

02/03/04

Marienblatt

Chrysanthemum balsamita Desf

erba di San Pietro

Blütenkopf

Kraut

capitula

folium

capolino

erba

04/06

Wegwarte

Cichorium intybus L.

cicoria

Blüte

Blatt

flos

folium

fiori

foglie

03/04/05

Koriander

Coriandrum sativum L.

coriandro

Kraut

Samen

herba

semen

erba

semi

04

Weissdorn

Crategus monogyna JACO

biancospino

Blüte

Blatt

folium

flos

foglie

fiori

03/04/05

Zitronengras

Cymbopogon citratus Staff.

erba limone

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

04/05

Artischocke

Cynara scolymus L.

carciofo

Blatt

folium

foglia

04

Drachenkopf

Dracocephalum moldavicum L.

melissa dei carmelitani

Kraut mit Blüte

herba cum floribus

erba con fiori

04

Kleinblütiges Weidenröschen

Epilobium parviflorum L.

garofanino minore

Kraut mit Blüte

herba cum floribus

erba con fiori

04

Ackerschachtelhalm (*)

Equisetum arvense L. (*)

equiseto (*)

Kraut

herba

erba

04

Augentrost

Euphrasia officinalis L.S.L.

eufrasia

Kraut mit Blüte

herba cum floribus

erba con fiori

04/05

Buchweizen

Fagopyrum esculentum Moench

grano saraceno

Blatt

Blüte

folium

flos

foglie

fiori

03/04/05

Gewürzfenchel

Foeniculum vulgare L.

finocchiello

Kraut

Samen

herba

semen

erba

semi

04/05

Erdbeere

Fragaria vesca L.

fragola

Blatt

Frucht

folium

fructus

foglia

frutto

04

Gelber Enzian

Gentiana lutea L.

genziana maggiore

Wurzel

radix

radice

04

Enzian

Gentiana punctata L.

genziana puntata

Wurzel

radix

radice

04

Heublumen

Graminis flos

fiori di fieno

Kraut mit Blüte

herba cum floribus

erba con fiori

04

Sonnenblume

Helianthus annuus L.

girasole

Zungenblüte

ligula

ligula

04

Currykraut

Helichrysum italicum Don.

elicriso

Blatt

Blüte

Kraut mit Blüte

folium

flos

herba cum floribus

foglia

fiori

erba con fiori

04

Behaartes Habichtskraut

Hieracuim pilosella L.

pilosella

Kraut mit Blüte

herba cum floribus

erba con fiori

04/05

Sanddorn

Hippophaë rhamnoides L.

olivello spinoso

Beere

baccae

bacche

04

Hopfen

Humulus lupulus L.

luppolo

Blüte

flos

fiori

04/03

Isop

Hyssopus officinalis L.

issopo

Blatt

Kraut mit Blüte

folium

herba cum floribus

foglia

erba con fiori

04/02

Färberwaid

Isatis tinctoria L.

isatide

Kraut

herba

erba

04

Nussbaum

Juglans regia L.

noce

Blatt

Nussschale

folium

pericarpum

foglia

pericarpo

04

Taubnessel

Lamium album L.

ortica bianca

Blüte

Kraut mit Blüte

flos

herba cum floribus

fiori

erba con fiori

04

Lorbeer

Laurus nobilis L.

alloro

Blatt

folium

foglia

01/02/03/04

Lavendelarten

Lavandula species

lavanda specie

Kraut

Blüte

blühende Pflanze

herba

flos

herba cum floribus

erba

fiori

erba con fiori

04/03/05

Liebstöckl

Levisticum officinale Koch

levistico

Blatt

Kraut

Wurzel

folium

herba

radix

foglie

erba

radice

04/05

Apfelblüte

Malus domestica Borkh

fiori di melo

Blüte

Frucht

flos

fructus

fiori

frutto

04/05/06

Schwarze Malve

Malva alcea L.

malva nera

Blüte

flos

fiori

04/01

Malve

Malva silvestris L.

malva

Blüte

Blatt

flos

folium

fiori

foglia

04/01

Mauretanische Malve

Malva silvestris ssp. Mauritiana

malva blu

Blüte

Blatt

flos

folium

fiori

foglia

04

Malvenarten

Malva species

malva specie

Blatt

Blüte

folium

flos

foglie

fiori

04

Andorn

Marrubium vulgare L.

marrabio

Blatt

Kraut mit Blüte

folium

herba cum floribus

foglia

erba con fiori

04/01

Kamille

Matricaria recutita Rausch.

camomilla comune

Blütenkopf

Blüte

Kraut Gesamtpflanze

capitula

flos

herba cum summitas

capolino

fiori

foglia pianta intera

04

Zitronenmelisse

Melissa officinalis L.

melissa

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

04/05

Pfefferminze

Menta x piperita L.

menta piperita

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

04

Apfelminze

Mentha rotundifolia L.

menta rotundifolia

Kraut

Blatt

herba

folium

erba

foglie

03/04

Minzenarten

Mentha species

menta specie

Kraut

Blatt

herba

folium

erba

foglie

04

Spearmint

Mentha spicata L.

spearmint

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

04

Krauseminze

Mentha spicata var. Crispa L.

menta crispa

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

04/03/05

Goldmelisse

Monarda didyma L.

monarda

Blatt
Kraut mit Blüte

Flos
herba cum floribus

Foglia
erba con fiori

04/05

Brunnenkresse

Nasturtium officinale R.Br.i Ait.

crescione

Kraut

Blatt

herba

folium

erba

foglie

04

Weiße Melisse

Nepeta cataria sp. Citriodora

nepeta cedrina

Kraut mit Blüte

herba cum floribus

erba con fiori

03/04

Schwarzkümmel

Nigella sativa L.

cumino nero

Kraut

Blüte

Samen

herba

flos

semen

erba

fiori

semi

04/03/05

Basilikum

Ocimum basilicum (et sp.) L.

basilico

Blatt

folium

foglia

04

Nachtkerze

Oenothera biennis L.

enagra

Blüte

flos

fiori

04/03/05

Kretischer Origano

Origanum creticum

origano cretico

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

04/03/05

Griechischer Origano

Origanum heracleoticum L.

origano greco

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

04/03/05

Majoran

Origanum majorana L.

maggiorana

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

04/03/05

WilderDost

Origanum vulgare L.

origano selvatico

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

04

Klatschmohn

Papaver rhoeas L.

papavero campestre

Blüte

Blatt

Samen

flos

folium

semen

fiori

foglia

semi

04/03/05

Petersilie

Petroselinum crispum A.W.Hil.

prezzemolo

Blatt

Samen

Wurzel

folium

semen

radix

foglia

semi

radice

04

Kleine Bibernelle

Pimpinella saxifraga L.

pimpinella minore

Kraut

Wurzel

Rhizom

herba

radix

rhizoma

erba

radice

rizoma

04

Spitzwegerich

Plantago lanceolata L.

piantaggine

Blatt
Kraut mit Blüte

Folium
herba cum floribus

Foglia
erba con fiori

04

Gänsefingerkraut

Potentilla anserina L.

piede d’oca

Kraut mit Blüte
Rhizom

herba cum floribus

rhizoma

erba con fiori
rizoma

04

Schlüsselblume

Primula officinalis Hill.

primula

Blüte

Wurzel

flos

radix

fiori

radice

04/05

Schlehdorn

Prunus spinosa L.

prugnolo

Blüte

Frucht

flos

fructus

fiori

frutti

04/05

Schwarze und rote Johannisbeere

Ribes nigrum et rubrum L.

ribes nero e rosso

Blatt

Frucht

folium

fructus

foglia

frutto

04/05

Hagebutte

Rosa canina L.

rosa canina

Frucht

Knospe

fructus

gemma

frutto

gemma

04/05

Rosenarten

Rosa species

rosa specie

Blüte

flos

fiori

03/04/05

Rosmarin

Rosmarinus officinalis L.

rosmarino

Blüte

Blatt

flos

folium

fiori

foglia

04/05

Brombeere

Rubus fruticosus L.S.L.

rovo

Blatt

Frucht

folium

fructus

foglia

frutto

04/05

Himbeere

Rubus idaeus L.

lampone

Blatt

Frucht

folium

fructus

foglia

frutto

03/05/04

Fruchtsalbei

Salvia dorisiana

salvia dorisiana

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

03/05/04

Melonensalbei

Salvia elegans

salvia melone

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

04/05

Salbei (*)

Salvia officinalis L. (*)

salvia (*)

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

03/05

Ananassalbei

Salvia rutilans

salvia ananas

Blatt

folium

foglia

04/05

Holunder

Sambucus nigra L.

sambuco

Blüte

Frucht

flos

fructus

fiori

frutti

04

Kleiner Wiesenknopf

Sanguisorba minor Scop.

sanguisorba minore

Kraut

herba

erba

03/04/05

Bohnenkraut

Satureja hortensis L.

santoreggia

Blatt

Kraut

folium

herba

foglia

erba

03/04/05

Bergbohnenkraut

Satureja montana L.S.L.

santoreggia perenne

Blatt
Kraut mit Blüte

Folium
herba cum floribus

Foglia
erba con fiori

04

Mariendistel

Silybum marianum Gaertn.

cardo mariano

Frucht

Kraut

Samen

fructus

herba

semen

frutto

erba

semi

03/04/05

Süßwurzel

Sium sisarum L.

radice dolce

Kraut

Wurzel

herba

radix

erba

radice

04

Goldrute

Solidago virgaurea L.

verga d’oro

Kraut mit Blüte

herba cum floribus

erba con fiori

04/05

Löwenzahn

Taraxacum officinale Weber

tarassaco

Kraut mit Wurzeln
Blüte

herba cum radicibus
flos

erba con radici
fiori

04

Sandthymian

Thymus serpyllum L.

serpillo

Kraut mit Blüte

herba cum floribus

erba con fiori

03/04/05

Thymian

Thymus vulgaris L.

timo

Blatt
Kraut mit Blüte

Folium
herba cum floribus

Foglia
erba con fiori

03/04/05

Zitronenthymian

Thymus x citriodorus

timo cedrino

Blatt
Kraut mit Blüte

Folium
herba cum floribus

Foglia
erba con fiori

04

Winterlinde

Tila cordata Mill.

tiglio rosso

Blüte

flos

fiori

04

Sommerlinde

Tilia platyphyllos Scop.

tiglio bianco

Blüte

flos

fiori

04/05

Weißer Klee

Trifolium alba L.

trifoglio bianco

Blatt

Blüte

folium

flos

foglie

fiori

04/05

Rotklee

Trifolium pratense L.

trifoglio rosso

Blatt

Blüte

folium

flos

foglie

fiori

04/05

Blauer Steinklee

Trigonella cerulea.) Ser a.

trigonella

Blatt

Kraut mit Blüte

Folium

herba cum floribus

foglia

erba con fiori

04/05

Griechisches Heu

Trigonella foenum graecum L.

fieno greco

Samen

Kraut

semen

herba

semi

erba

04/05

Kapuzinerkresse

Tropaeolum majus L.

cappuccina

Blüte

Blatt

flos

herba

fiori

erba

01/04

Große Brennnessel

Urtica dioica L.

ortica grande

Blatt

folium

foglie

04/05

Schwarze Heidelbeere

Vaccinium myrtillus L.

mirtillo nero

Blatt

Frucht

folium

fructus

foglia

frutto

04/05

Rote Heidelbeere

Vaccinium vitis-idaea L.

mirtillo rosso

Blatt

Frucht

folium

fructus

foglia

frutto

04

Großblütige Königskerze (*)

Verbascum phlomoides L. (*)

tasso verbasso grande (*)

Blüte
Kraut mit Blüte

Flos
herba cum floribus

Fiori
erba con fiori

04

Kleinblütige Königskerze (*)

Verbascum thapsus L. (*)

tasso barbasso (*)

Blüte

Kraut mit Blüte

flos

herba cum floribus

fiori

erba con fiori

04

Eisenkraut

Verbena officinalis L.

verbena

Kraut

herba

erba

04

Echter Ehrenpreis

Veronica officinalis L.

veronica officinale

Kraut mit Blüte

herba cum floribus

erba con fiori

04

WohlriechendesVeilchen

Viola odorata L.

violetta mammola

Blüte

Blatt

Rhyzom

flos

folium

rhizoma

fiori

foglia

rizoma

04

Stiefmütterchen

Viola tricolor L.

viola del pensiero

Blüte

flos

fiori

04

Weinrebe

Vitis vinifera L.

vite

Blatt

Beeren

folium

baccae

foglia

bacche

Allegato B
Requisiti dei locali di vendita di prodotti alimentari, dei locali di deposito e stagionatura di prodotti alimentari, dei locali di lavorazione di prodotti alimentari e dei locali per la macellazione e la vendita di volatili e conigli

Requisiti dei locali di vendita di prodotti alimentari

(1) I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati di seguito:

  1. superfici ed altezza dei locali adeguate per le attività svolte;
  2. distanza di almeno 5 m dalla concimaia;
  3. non comunicanti direttamente con i locali ove sono ricoverati gli animali;
  4. pareti, pavimento e soffitto facilmente lavabili e disinfettabili nel caso di vendita di carni, salumi, prodotti lattiero-caseari, pesce, prodotti di pasticceria da forno o di altri alimenti facilmente deperibili; è ammesso anche il legno laccato e la tinteggiatura con materiale lavabile;
  5. lavabo dotato d’acqua idonea all’uso alimentare con rubinetteria concepita in modo da ridurre il rischio di contaminazione e fornito di distributore di detergente liquido e di asciugamani monouso, nonché di attrezzatura idonea alla produzione di acqua calda, nel caso di vendita di carni, salumi, prodotti lattiero-caseari, pesce, prodotti di pasticceria e da forno o altri alimenti facilmente deperibili;
  6. frigorifero con termometro di minima/massima in grado di mantenere una temperatura di + 4 °C, ove necessario per le tipologie di prodotti in vendita;
  7. contenitore per rifiuti con coperchio azionabile a pedale;
  8. adeguate protezioni contro gli insetti e altri animali nocivi alle finestre e alle aperture comunicanti con l’esterno, nel caso di vendita di carni, salumi, prodotti lattiero-caseari, pesce, prodotti di pasticceria e da forno o altri alimenti facilmente deperibili;
  9. locali facilmente pulibili con strutture anche in legno o pietra nel caso di sola vendita di prodotti agricoli non trasformati o non facilmente deperibili.

Requisiti dei locali di deposito e di stagionatura di prodotti alimentari

(1) I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati di seguito:

  1. superfici ed altezza dei locali adeguate per le attività svolte;
  2. distanza di almeno 5 m dalla concimaia;
  3. non comunicanti direttamente con i locali ove sono ricoverati gli animali;
  4. pareti anche in pietra, ma senza fessurazioni tali da consentire il passaggio di roditori e simili;
  5. pavimenti, se in terra battuta, adeguatamente ricoperti di ghiaia, senza ristagni di acqua;
  6. soffitti anche in legno in buono stato di manutenzione e pulizia;
  7. adeguate protezioni contro gli insetti e altri animali nocivi alle finestre e alle aperture comunicanti con l’esterno.

Requisiti dei locali di lavorazione di prodotti alimentari

(1) I locali per la lavorazione di prodotti non facilmente deperibili devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati di seguito:

 

  1. superfici ed altezza dei locali adeguate per le attività svolte
  2. distanza di almeno 5 m dalla concimaia;
  3. non comunicanti direttamente con i locali ove sono ricoverati gli animali;
  4. pavimenti e pareti facilmente lavabili e disinfettabili, anche se non piastrellati; per le pareti è sufficiente la tinteggiatura con materiale lavabile fino ad un’altezza di 2 m;
  5. pareti e pavimenti di legno esclusivamente in legno laccato, facilmente lavabile e disinfettabile;
  6. soffitti, anche in legno, in buono stato di pulizia e manutenzione;
  7. lavabo dotato di acqua idonea all’uso alimentare e fornito di distributore di detergente liquido e di asciugamani monouso, nonché di attrezzatura idonea alla produzione di acqua calda;
  8. cappa aspirante sul punto di cottura, anche a circuito chiuso, se il trattamento termico è richiesto nell’ambito delle lavorazioni;
  9. superfici di lavoro idonee per alimenti, facilmente pulibili e disinfettabili;
  10. contenitore per rifiuti con coperchio azionabile a pedale;
  11. armadio per la sola conservazione di materiali di pulizia e disinfezione;
  12. armadi per la sola conservazione dei prodotti alimentari;
  13. adeguate protezioni contro gli insetti e altri animali nocivi.

(2) Per la lavorazione di carni, salumi, prodotti lattiero-caseari, pesce, prodotti di pasticceria e da forno o di altri alimenti facilmente deperibili i locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati di seguito:

  1. superfici ed altezza dei locali adeguate per le attività svolte;
  2. distanza di almeno 5 m dalla concimaia;
  3. non comunicanti direttamente con i locali ove sono ricoverati gli animali;
  4. pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili con scarico a sifone almeno nella zona di lavorazione; non è ammesso il legno;
  5. pareti ricoperte sino ad un'altezza di almeno 2 m con materiale resistente, facilmente lavabile e disinfettabile; non è ammesso il legno;
  6. soffitti facilmente lavabili e disinfettabili; i soffitti possono essere anche in legno laccato;
  7. lavabo dotato di acqua idonea all’uso alimentare con rubinetteria concepita in modo da ridurre il rischio di contaminazione e fornito di distributore di detergente liquido e di asciugamani monouso, nonché di attrezzatura idonea alla produzione di acqua calda;
  8. superfici di lavoro idonee per alimenti, facilmente pulibili e disinfettabili;
  9. macchinari ed attrezzature lavabili e disinfettabili; nelle produzioni tradizionali è ammesso l’uso di strumenti ed attrezzi in legno naturale purché in buone condizioni, lavabili e disinfettabili;
  10. frigorifero con termometro di minima/massima, in grado di mantenere una temperatura di + 4 °C;
  11. cappa aspirante sul punto di cottura, anche a circuito chiuso, se il trattamento termico è richiesto nell’ambito delle lavorazioni;
  12. contenitore per rifiuti con coperchio azionabile a pedale;
  13. armadio per la sola conservazione di materiali di pulizia e disinfezione;
  14. armadi per la sola conservazione dei prodotti alimentari;
  15. armadio per i vestiti da lavoro;
  16. adeguate protezioni contro gli isnetti e altri animali nocivi.

(3) Per la produzione lattiero-casearia può essere usato il locale di stoccaggio del latte se corrisponde ai requisiti di cui al comma 2.

(4) Nell’ambito della struttura utilizzata per la lavorazione di prodotti alimentari deve essere disponibile un servizio igienico. Il servizio igienico si può trovare in una struttura vicina, che può essere anche l’abitazione. Il servizio igienico non deve essere collegato direttamente con il locale di lavorazione e deve essere dotato di lavandino con rubinetteria concepita in modo da ridurre il rischio di contaminazione e fornito di distributore di detergente liquido e di asciugamani monouso, nonché di attrezzatura idonea alla produzione di acqua calda. Non sono comunque ammessi rubinetti azionabili direttamente con la mano o con il gomito, ad eccezione dei rubinetti a pressione.

Locali per la macellazione e la vendita di volatili e conigli

(1) La macellazione di volatili e conigli va eseguita distintamente per specie in spazi idonei ed isolati all’interno dei locali di lavorazione di prodotti agricoli o in locali specifici, sempre che le loro dimensioni e le attrezzature di cui sono dotati siano rapportate all’entità della macellazione. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati di seguito:

  1. superfici ed altezza dei locali adeguate per le attività svolte;
  2. distanza di almeno 5 m dalla concimaia;
  3. non comunicanti direttamente con i locali ove sono ricoverati gli animali;
  4. pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili con scarico a sifone;
  5. pareti ricoperte sino ad un'altezza di almeno 2 m con materiale resistente, facilmente lavabile e disinfettabile;
  6. soffitti facilmente lavabili e disinfettabili; i soffitti possono essere anche in legno laccato;
  7. lavabo dotato di acqua idonea all’uso alimentare con rubinetteria concepita in modo da ridurre il rischio di contaminazione e fornito di distributore di detergente liquido e di asciugamani monouso, nonché di attrezzatura idonea alla produzione di acqua calda;
  8. superfici di lavoro idonee per alimenti, facilmente pulibili e disinfettabili;
  9. un dispositivo in grado di produrre acqua calda a + 82 °C per la disinfezione dei coltelli;
  10. contenitori con coperchio per i sottoprodotti della macellazione;
  11. frigo per l’esclusiva conservazione di pollame e conigli con termometro di massima/minima in grado di mantenere una temperatura di + 4 °C;
  12. attrezzatura per la macellazione, quali coltelli, contenitori, gancere, idonea per alimenti;
  13. armadio per la sola conservazione di materiali di pulizia e disinfezione;
  14. armadio per i vestiti da lavoro;
  15. adeguate protezioni contro gli insetti e altri animali nocivi;
  16. nell’ambito della struttura utilizzata per la macellazione deve essere disponibile un servizio igienico. Il servizio igienico si può trovare in una struttura vicina, che può essere anche l’abitazione. Il servizio igienico non deve essere collegato direttamente con il locale di lavorazione e deve essere dotato di lavandino con rubinetteria concepita in modo da ridurre il rischio di contaminazione e di attrezzatura per la produzione di acqua calda. Non sono comunque ammessi rubinetti azionabili direttamente con la mano o con il gomito, ad eccezione dei rubinetti a pressione.

Allegato C
Requisiti per la commercializzazione di latte crudo mediante macchine erogatrici

In generale

(1) Le aziende agricole che intendano commercializzare latte crudo attraverso macchine erogatrici, fermo restando gli obblighi e responsabilità del produttore, nonché le procedure previste dal proprio piano di autocontrollo stabilite dalla normativa vigente, devono essere sottoposte a controlli effettuati da parte dei servizi veterinari competenti circa il rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia di sanità animale, benessere animale, igiene e sicurezza alimentare, secondo linee programmatiche indicate dal Servizio Veterinario provinciale.

(2) Il latte crudo, al momento dell’erogazione, deve risultare conforme ai requisiti generali di sicurezza alimentare come previsto dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 ed ai criteri microbiologici volti a verificare l’assenza di microrganismi patogeni e delle loro tossine. Tali criteri devono essere verificati in autocontrollo.

(3) In caso di superamento dei limiti di carica batterica e/o di cellule somatiche e/o di presenza di microrganismi patogeni e loro tossine, la vendita di latte crudo deve essere sospesa fino alla rimozione della non conformità. In tale caso, durante il periodo di sospensione, l’azienda non può ricorrere alla sostituzione con latte proveniente da altre aziende di produzione.

(4) Il trasporto del latte crudo negli appositi contenitori dall’azienda agricola al luogo ove è posizionato l’erogatore, qualora non sia in azienda, deve avvenire con un mezzo di trasporto conforme al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

(5 ) Le macchine erogatrici devono essere rifornite giornalmente di latte crudo.

(6) Il latte crudo non erogato dalla macchina, nella stessa giornata di riempimento, qualora non smaltito a norma di legge, deve essere riportato nell’azienda di provenienza, rispettando le condizioni igieniche e di temperatura e collocato in un serbatoio appositamente dedicato.

(7) Il latte di cui al comma 6, deve essere sottoposto a pastorizzazione prima di una sua successiva commercializzazione, oppure:

  1. destinato alla caseificazione per la produzione di formaggi a lunga stagionatura, oppure
  2. all’alimentazione animale ai sensi del regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005

(8) I contenitori in questione devono rispondere ai requisiti normativi previsti per i materiali a contatto con gli alimenti.

(9) Nel caso in cui il latte crudo venga erogato tal quale da macchine erogatrici, sulle stesse devono essere riportate le indicazioni specifiche, di cui all’allegato C.

(10) Le stesse indicazioni devono essere riportate sull’etichetta delle bottiglie, qualora la macchina erogatrice disponga di un sistema automatico d’imbottigliamento.

(11) In entrambi i casi è fatto obbligo di riportare, tra le informazioni rivolte al consumatore, la dicitura: “Latte crudo non pastorizzato”.

Parametri microbiologici specifici

Nell’azienda di produzione devono essere valutati in autocontrollo almeno i seguenti parametri riferiti al latte crudo oltre a quelli previsti dalle norme vigenti in merito alla carica batterica ed al contenuto cellulare:

Staphilococcus aureus/ml
n = 5 m = 500 M = 2000 c = 2;

Listeria monocytogenes
assenza in 25 ml, n = 5; c = 0;

Salmonella spp.
assente in 25 ml, n = 5, c = 0;

Escherichia coli O157
assenza in 25 ml n = 5 c = 0;

Campylobacter termotolleranti
assenza in 25 ml, n = 5 c = 0 (raccomandazione CE 2005/175);

Aflatossine
< = 50 ppt

Nota:
n = unità campionaria; c = numero di unità campionarie ammesse comprese tra m e M; m = valore inferiore; M = valore superiore;

Il superamento dei limiti sopra indicati riferiti a germi patogeni comporta l’esclusione dalla commercializzazione sino a quando i parametri non sono rientrati nella norma.

Il primo controllo deve avvenire prima dell’inizio della commercializzazione; i controlli successivi devono essere eseguiti con frequenza scelta dal produttore e comunque deve essere previsto almeno un controllo al trimestre.

Requisiti tecnici degli erogatori automatici ed indicazioni specifiche per il consumatore

Gli erogatori devono essere posizionati in locali chiusi o in aree delimitate protette dalle intemperie e dotati di corrente elettrica ed acqua potabile.

Le macchine erogatrici devono garantire il rispetto delle temperature di conservazione anche nel tratto delle tubazioni compreso tra il serbatoio e il rubinetto di erogazione.

Devono essere di facile pulizia e disinfezione. Le superfici destinate a venire a contatto con il latte devono essere di materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti.

Le macchine erogatrici devono garantire una temperatura del latte non superiore a +4 °C e non inferiore a 0 °C.

Devono avere il rubinetto di erogazione costruito in modo tale da non essere esposto a insudiciamenti e contaminazione; inoltre esso deve essere facilmente smontabile per consentirne la pulizia

Le macchine erogatrici devono avere un termometro registratore a lettura esterna da sottoporre a taratura periodica. Le registrazioni devono essere conservate per almeno un anno.

Le macchine erogatrici devono avere un dispositivo che impedisce l’erogazione del latte se la temperatura di questo ultimo supera i +4 °C.

Le macchine erogatrici devono riportare le seguenti indicazioni, chiaramente visibili in lingua tedesca ed italiana:

  1. denominazione di vendita (latte crudo di…);
  2. ragione sociale dell’allevamento di provenienza ed indirizzo;
  3. data di mungitura;
  4. data di fornitura all’erogatore;
  5. data di scadenza (definita dal produttore, ma non superiore a 48 h);
  6. istruzioni per la conservazione domestica: in frigorifero a temperatura non superiore a +4 °C;
  7. informazione al consumatore: “Latte crudo non pastorizzato”.

Nel caso in cui vi sia un sistema automatico d’imbottigliamento, deve essere rilasciata un’etichetta con le seguenti diciture:

 

  1. denominazione di vendita
  2. quantità netta in litri
  3. data di confezionamento (giorno/mese/anno)
  4. data di scadenza (da consumarsi entro (giorno/mese/anno)
  5. ragione sociale e sede dell’allevamento di provenienza
  6. istruzioni per la conservazione domestica: in frigorifero a temperatura non superiore a +4 °C
  7. informazione al consumatore: “Latte crudo non pastorizzato”

 

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ActionAction20/10/2008 - Delibera N. 3851 del 20.10.2008
ActionAction21/10/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2008 , n. 58
ActionAction24/10/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2008 , n. 59
ActionAction03/11/2008 - Delibera N. 3990 del 03.11.2008
ActionAction10/11/2008 - Delibera N. 4136 del 10.11.2008
ActionAction10/11/2008 - Delibera N. 4172 del 10.11.2008
ActionAction13/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionAction14/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 14 novembre 2008 , n. 64
ActionAction17/11/2008 - Delibera N. 4251 del 17.11.2008
ActionAction20/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2008 , n. 66
ActionAction24/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2008 , n. 67
ActionAction24/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2008 , n. 68
ActionAction24/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2008 , n. 69
ActionAction09/12/2008 - Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
ActionAction11/12/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
ActionAction15/12/2008 - Delibera N. 4709 del 15.12.2008
ActionAction15/12/2008 - Delibera N. 4722 del 15.12.2008
ActionAction15/12/2008 - Delibera N. 4732 del 15.12.2008
ActionAction16/12/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2008 , n. 73
ActionAction16/09/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2008 , n. 50
ActionAction26/09/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2008, n. 52 
ActionAction09/12/2008 - Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
ActionAction21/01/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6 
ActionAction05/08/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42 
ActionAction16/07/2008 - Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 
ActionAction12/02/2008 - Contratto collettivo12 febbraio 2008
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