(1) Il personale addetto alla lavorazione, al trasporto e alla vendita dei prodotti agricoli alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale e indossare indumenti adeguati e puliti.
(2) Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea, può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità, diretta o indiretta, di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.
(3) La lavorazione dei prodotti agricoli deve essere effettuata in modo tale da consentire una corretta prassi igienica, impedendo la contaminazione crociata durante le operazioni fra prodotti alimentari, apparecchiature, materiali, acqua o durante gli interventi del personale.
(4) I mezzi utilizzati per il trasporto di carni, del pesce e di altri alimenti deperibili devono essere mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione; inoltre essi devono consentire un’adeguata pulizia o disinfezione. A questi mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.
(5) Nel trasporto degli alimenti di origine animale e vegetale devono essere mantenute le temperature previste dalle specifiche norme di settore.
(6) La vendita di alimenti non conservabili a temperatura ambiente è consentita solo in presenza di idonea attrezzatura di conservazione e di esposizione, che consenta la protezione degli alimenti ed il mantenimento di temperature idonee alla loro conservazione. Le superfici destinate a venire a contatto con gli alimenti devono essere idonee per alimenti, facilmente lavabili e disinfettabili.
(7) Le uova vendute anche su un mercato pubblico locale da produttori di uova la cui azienda non supera le 50 galline ovaiole non hanno l’obbligo di essere stampigliate con il codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006, e successive modifiche. Nel punto di vendita sono indicati il nome e l’indirizzo dell’azienda, nonché il termine entro il quale è preferibile consumare le uova.
(8) Il pesce può essere venduto solo se eviscerato e conservato tramite ghiaccio in contenitori idonei per alimenti, che non permettono l’uscita dell’acqua di fusione.
(9) I banchi d’esposizione posti all’aperto devono essere in buono stato, protetti dal sole e dalle precipitazioni tramite opportune coperture e dotati di un idoneo contenitore per i rifiuti, munito di coperchio azionabile a pedale e di capacità adeguata.
(10) Il personale che manipola i prodotti alimentari destinati alla vendita o alla trasformazione deve essere in possesso, se richiesto dalla normativa vigente, della certificazione concernente l’idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti
(11) Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, è vietata l’attività di vendita in forma itinerante e sul mercato contadino di carni fresche o congelate e di preparazioni di carni, se non come prodotto preconfezionato.
(12) Sul mercato contadino è vietata la vendita del latte crudo o trattato termicamente.