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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

1)

Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la realizzazione di insediamenti d'interesse pubblico, l'esercizio di attività di prestazione di servizi e commerciali, la realizzazione di alloggi di servizio, le assegnazioni di immobili e la revoca delle stesse, l'utilizzazione temporanea di aree, la costituzione di comunioni e le divisioni materiali, nonché la determinazione del prezzo di assegnazione, gli obblighi degli assegnatari nonché le sanzioni per la violazione degli stessi ed il riparto dei costi per l'urbanizzazione primaria relativamente alle zone per insediamenti produttivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata legge urbanistica provinciale.

Art. 2 (Insediamenti di interesse pubblico - attività di prestazione di servizi)

(1) Nelle zone per insediamenti produttivi di cui all’articolo 44 della legge urbanistica provinciale non è ammessa la realizzazione di esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Da questo divieto sono escluse le zone per insediamenti produttivi site in comuni con più di 50.000 abitanti, qualora i singoli esercizi ricettivi siano previsti espressamente nel piano di attuazione. Il competente organo comunale può inserire le relative previsioni nel piano di attuazione previo nulla osta della Giunta provinciale. Tale nulla osta è richiesto dal medesimo organo alla Ripartizione urbanistica provinciale. Gli esercizi ricettivi realizzati in zone per insediamenti produttivi devono ottenere la classificazione minima di tre stelle.2)

(2) Le attività economiche riconducibili al settore terziario devono di norma essere localizzate dal secondo piano fuori terra in su, salvo che si tratti di:

  1. attività che implicano la gestione di un magazzino di merci pesanti;
  2. attività che necessitano di accessi ed uscite a fronte di frequenti operazioni di carico e scarico merci;
  3. attività che non possono essere svolte ai piani superiori per disposizioni di legge o per obiettive necessità tecniche;
  4. esercizi ricettivi, servizi di somministrazione di pasti e bevande;
  5. istituti bancari, uffici postali, asili aziendali ed altre strutture di interesse pubblico.
2)

L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 marzo 2010, n. 16.

Art. 3 (Attività commerciale - voci merceologiche)

(1) L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero a ricevere la comunicazione, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, valuta l'omogeneità della voce merceologica e degli articoli richiesti, rispetto all'attività prevalente artigianale o industriale. Sono comunque esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare ad eccezione, nel caso di attività prevalente artigianale o industriale di macelleria, delle carni congiuntamente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti, sottaceti e cibo confezionato per cani e gatti. L'autorizzazione può essere rilasciata ovvero la comunicazione inviata solo per una voce merceologica e purchè l'attività prevalente artigianale o industriale venga già svolta nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita più tipi di attività artigianali o industriali, ai fini dell'esame della domanda si considera quella a cui è destinata la superficie maggiore nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. Gli esercizi di commercio al dettaglio di cui all'art. 44/ter, comma 5 della legge urbanistica provinciale possono continuare la loro attività solo con le voci merceologiche già autorizzate, purchè l'attività di commercio al dettaglio, dal rilascio dell'autorizzazione, sia stata effettivamente svolta senza interruzioni, ad eccezione di quelle previste dalle disposizioni provinciali in materia di commercio. Nel caso di esercizi commerciali la cui attività non risulti effettivamente svolta alla data del 31 dicembre 2007, senza che ne sia stata autorizzata la sospensione, la relativa autorizzazione deve essere revocata ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. L'autorità competente chiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso di dubbi relativi all'effettivo esercizio dell'attività.

(2) Nelle zone per insediamenti produttivi possono essere rilasciate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche. Possono altresì essere inviate comunicazioni per le forme speciali di vendita al dettaglio di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

(3) I locali destinati all'esercizio del commercio al dettaglio devono possedere le caratteristiche di cui all'articolo 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

(4) In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano il procedimento e le sanzioni previsti dall'articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

Art. 4 (Alloggi di servizio)

(1) Il piano di attuazione stabilisce il numero massimo degli alloggi realizzabili nella zona per insediamenti produttivi. L'ente competente per le zone produttive decide, anche nell'ambito delle procedure per l'insediamento, chi può costruire alloggi di servizio, qualora ciò non sia già stato sufficientemente definito dal piano d'attuazione.

(2) La superficie destinata allo svolgimento dell'attività aziendale deve essere perlomeno 1,5 volte la superficie abitabile eventualmente autorizzata.

(3) I liberi professionisti e le imprese, la cui attività sia prevalentemente quella di un libero professionista, non possono realizzare alloggi di servizio in zone per insediamenti produttivi.

(4) Sono consentite la cessione separata dell'alloggio di servizio o dell'immobile aziendale ad una società di locazione finanziaria ovvero operazioni di finanziamento separate. Resta fermo il vincolo funzionale tra l'immobile aziendale e l'alloggio di servizio.

(5) Le disposizioni di cui all'articolo 44quater, comma 1 della legge urbanistica provinciale e quelle del presente articolo si applicano alle zone per insediamenti produttivi per le quali al 1 agosto 2007 non fosse stata ancora approvata la proposta del piano di attuazione.

(6) Per le altre zone nonché per le zone per insediamenti produttivi edificate in assenza di piano di attuazione, è ammessa la realizzazione di alloggi di servizio presso gli insediamenti produttivi. La necessità dell'alloggio deve essere accertata dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, in base a esigenze oggettive. In caso di modifica, adeguamento o adozione il piano di attuazione deve essere integrato con le indicazioni in merito alla previsione degli alloggi consentiti, recependo quelli già autorizzati e quantificando, se opportuno, gli alloggi ancora realizzabili. Per i piani così modificati, integrati rispettivamente adottati trovano applicazione le disposizioni previste per le nuove zone produttive.

Art. 5 (Assegnazioni senza espropriazione - utilizzo temporaneo delle aree)

(1) Presupposto per l'assegnazione senza passaggio di proprietà di cui all'articolo 46, comma 3, della legge urbanistica provinciale è la selezione dell'impresa secondo i criteri di applicazione delle norme che disciplinano l'assegnazione di aree produttive. Il fatto che l'impresa sia già proprietaria dell'immobile da assegnare o del complesso aziendale ammesso nella zona per insediamenti produttivi, non costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione.

(2) L'utilizzo degli immobili di proprietà dell'ente competente, situati nella zona per insediamenti produttivi, può, fino alla loro assegnazione e previa prestazione di una fidejussione bancaria a garanzia delle restituzione e della corretta gestione dell'area, essere temporaneamente concesso ad imprese nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni:

  1. consegna anticipata ad imprese a favore delle quali è in corso una procedura di assegnazione;
  2. messa a disposizione temporanea a favore di imprese che hanno ottenuto un'assegnazione e che necessitano di un'area di cantiere per edificare il lotto loro assegnato;
  3. messa a disposizione temporanea, per un massimo di tre anni, per superare esigenze transitorie delle imprese.

(3) Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'utilizzo dell'area deve essere concordato con l'ente competente. Alla consegna anticipata dell'area si provvede con verbale di consegna. Per il periodo di tempo tra la consegna del terreno e la sua assegnazione definitiva è dovuto all'ente competente il pagamento degli interessi legali sul prezzo di assegnazione.

(4) Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), si provvede alla messa a disposizione per il tempo strettamente necessario all'edificazione, sulla base di un verbale di consegna, nel quale sono definiti anche il periodo e le modalità di utilizzo, nonché i termini per lo sgombero. Per l'utilizzo dell'area è dovuto il pagamento di un corrispettivo pari agli interessi legali sul prezzo di assegnazione.

(5) Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), la cessione è disposta dall'ente competente per la zona per insediamenti produttivi. Per l'utilizzo dell'area è dovuto un importo corrispondente al quattro per cento del prezzo di assegnazione, rivalutato annualmente nella misura dello 0,75 per cento dell'indice ISTAT. Eventuali riduzioni di prezzo possono essere applicate sulla base di un'apposita stima dell'Ufficio estimo provinciale.

Art. 6 (Comunioni e divisioni materiali)

(1) La costituzione di comunioni e le divisioni ai sensi dell'articolo 46, comma 4, della legge urbanistica provinciale sono possibili anche in funzione dell'insediamento di imprese, sulla base della procedura contrattuale di cui all'articolo 51 della stessa legge.

(2) La divisione materiale degli immobili avviene su proposta dell'ente competente per la zona produttiva, tenuto conto delle necessità nella programmazione urbanistica e dell'uso razionale delle aree.

Art. 7 (Costi per l'urbanizzazione primaria)

(1) Se non diversamente previsto nel contratto di cui all'articolo 51 della legge urbanistica provinciale, il riparto degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 48, comma 3, della stessa legge e di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, avviene sulla base del preventivo dei costi, salvo conguaglio, qualora dopo il collaudo delle opere si riscontrino maggiori o minori spese.

(2) Ai fini del riparto degli oneri di urbanizzazione a carico delle imprese e dei proprietari vengono presi in considerazione i costi per la realizzazione delle opere necessarie all'infrastrutturazione. Le opere e gli interventi che eventualmente superino lo standard necessario ad una funzionale urbanizzazione delle aree vengono determinate nel piano di attuazione e rimangono a carico dell'ente competente. L'ente competente può inoltre assumersi parte degli oneri di urbanizzazione qualora gli stessi, tenuto conto delle caratteristiche dell'area, risultino particolarmente onerosi.

(3)Il riparto dei costi tra gli assegnatari ed i proprietari avviene sulla base della superficie delle singole aree. Qualora il piano di attuazione preveda differenti intensità di utilizzo dei lotti, può essere applicato un corrispondente fattore di correzione. Non è dovuto il pagamento di ulteriori oneri per l’urbanizzazione in caso di rilascio di concessioni edilizie successive alla prima qualora la cubatura che si intende realizzare nonché la destinazione urbanistica rimangano nei limiti di quanto originariamente previsto.3)

(4) Il riparto degli oneri eventualmente necessari ad allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della stessa avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti nonché del parametro di cui al comma 3. Qualora non siano necessari interventi per l'allacciamento della zona alle opere esistenti al di fuori della stessa gli oneri di allacciamento non sono dovuti.

3)

L'art. 7, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 35.

Art. 8 (Assegnazione degli immobili)

(1) Se non è possibile assegnare il diritto di proprietà o se l'ente assegnante non lo ritiene opportuno in considerazione dell'attività che l'assegnatario intende svolgere e delle previsioni in merito all'utilizzo dell'immobile, gli immobili sono assegnati con diritto di superficie, in affitto o in concessione.

(2) La durata del diritto di superficie, del contratto di affitto o della concessione è stabilita nella delibera di assegnazione sulla base di quanto concordato con l'assegnatario.

(3) Gli obblighi di cui all'articolo 49ter decorrono dalla data di adozione della delibera di assegnazione anche nel caso in cui, dopo l'assegnazione e prima della scadenza dei vincoli, sia assegnata la piena proprietà.

(4) Il corrispettivo annuo per l'assegnazione dell'immobile in affitto o in concessione è stabilito sulla base della stima dell'Ufficio estimo provinciale. Il corrispettivo per l'assegnazione in diritto di superficie può essere determinato in un importo in unica soluzione o in un canone annuo. L'ammontare di tali importi è determinato dall'Ufficio estimo provinciale in considerazione della durata del diritto e delle caratteristiche dell'area. I canoni annui per l'assegnazione in affitto, in concessione o con diritto di superficie sono annualmente rivalutati nella misura dello 0,75 per cento dell'indice ISTAT.

(5) In caso di assegnazione con diritto di superficie le sanzioni sono calcolate sulla base del valore di tali diritti in rapporto al diritto di proprietà. Il relativo parametro è determinato nella delibera di assegnazione.

(6) Su richiesta dell'interessato e previo nullaosta della struttura amministrativa competente per la gestione della zona per insediamenti produttivi, alla scadenza del termine ventennale di cui all'articolo 49ter, comma 1, della legge urbanistica provinciale viene richiesta la cancellazione dell'annotazione del vincolo.

(7) Prima della scadenza del termine ventennale di cui all'articolo 49ter, comma 1, della legge urbanistica provinciale, il vincolo può essere cancellato con deliberazione dell'ente competente per la zona per insediamenti produttivi, qualora l'immobile sia stato alienato e siano state interamente pagate le sanzioni previste in caso di vendita.

(8) In caso di assegnazione senza esproprio di cui all'articolo 46, comma 3, della legge urbanistica provinciale, le eventuali sanzioni sono calcolate sulla base del prezzo di assegnazione previsto per le assegnazioni in proprietà.

(9)Qualora al fine di un utilizzo più razionale delle aree produttive il piano di attuazione preveda all’interno dell’area disciplinata dallo stesso lo spostamento di una strada esistente che sia di proprietà del Comune o della Provincia su un’area di proprietà di una impresa a favore della quale è stata disposta l’assegnazione o l’insedia-mento, le due aree vengono permutate sulla base di valori omogenei.4)

4)

L'art. 8, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 35.

Art. 9 (Prezzo di assegnazione)

(1) Il prezzo di assegnazione corrisponde al valore di mercato fissato dall'Ufficio estimo provinciale, tenuto conto degli obblighi di legge gravanti sull'immobile. Per i terreni all'interno di zone per insediamenti produttivi di nuova realizzazione e non ancora edificati il valore di mercato stimato si riferisce al terreno non urbanizzato.

(2) Base di calcolo per le sanzioni di cui all'articolo 50 della legge urbanistica provinciale è il prezzo di assegnazione:

  1. dedotte le eventuali agevolazioni concesse direttamente dall'ente assegnante o dalla Provincia per l'acquisto del terreno;
  2. aumentato dei costi di urbanizzazione sostenuti dall'assegnatario.

Art. 10 (Obblighi per l'assegnatario)

(1) Gli obblighi di cui all'articolo 49ter della legge urbanistica provinciale vincolano l'impresa assegnataria. In considerazione della responsabilità solidale di cui all'articolo 50, comma 2, della stessa legge, gli obblighi di cui all'articolo 49/ter gravano anche su chi subentra nella proprietà dell'immobile o nella titolarità di un qualsiasi altro diritto di godimento sullo stesso, ad eccezione dei casi in cui le sanzioni previste sono state pagate.

(2) Nel rispetto delle norme che disciplinano le attività ammissibili in zone produttive, è possibile modificare in modo non sostanziale l'attività svolta che è stata indicata nella deliberazione di assegnazione.

L'ente assegnante deve, invece, autorizzare i cambiamenti sostanziali dell'attività svolta che è stata indicata nella deliberazione di assegnazione.

(3) Le deroghe totali o parziali agli obblighi di legge richieste ai sensi dell'articolo 49ter, comma 3, della legge urbanistica provinciale sono deliberate dall'ente competente per la zona per insediamenti produttivi.

Art. 11 (Sanzioni)

(1) Per alienazione ai sensi dell'articolo 49ter della legge urbanistica provinciale si intende qualsiasi atto o negozio giuridico con il quale venga di fatto trasferita la titolarità dell'immobile o dell'azienda.

(2) Ai fini del calcolo delle sanzioni di cui all'articolo 50 della legge urbanistica provinciale si tiene conto del valore di mercato del terreno urbanizzato al momento della vendita.

(3) In caso di cessione di più del 49 per cento di quote, partecipazioni o azioni dell'impresa assegnataria, la sanzione è applicata in modo proporzionale alle quote, partecipazioni o azioni cedute. In caso di cessione del 100 per cento delle quote, partecipazioni o azioni, si applica la sanzione piena.

(4) La sanzione prevista per l'alienazione dell'intero immobile assegnato, degli edifici ivi realizzati, del 100 per cento di quote, partecipazioni o azioni dell'impresa assegnataria, si applica una sola volta. Nel caso in cui siano state già applicate sanzioni inferiori per altre fattispecie, i relativi importi già pagati sono dedotti dalla sanzione più alta prevista.

Art. 12 (Revoca)

(1) Sulla base della delibera dell'ente competente per le zone produttive l'avvio della procedura di revoca è annotato nel libro fondiario.

Art. 13 (Abrogazione)

(1) Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.