In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 711)
Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica

1)

Pubblicato nel B.U. 10 febbraio 2009, n. 7

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento determina le modalità e le procedure per la promozione della ricerca scientifica e per altre forme di sostegno in esecuzione degli articoli 9 e 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, di seguito denominata legge.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. organismo di ricerca scientifica: un’università o un ente di ricerca pubblico o privato, con personalità giuridica, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale e di ricerca applicata e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; l’organismo di ricerca scientifica reinveste tutti i suoi proventi in attività di ricerca scientifica, nella diffusione dei relativi risultati o nell’insegnamento, a condizione che le imprese in grado di esercitare un’influenza su di esso, in qualità di azionisti, membri o soci, non godano di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca scientifica dell’organismo medesimo né ai risultati conseguiti;
  2. ricerca fondamentale: studi sperimentali o teorici volti essenzialmente ad acquisire nuove conoscenze fondamentali senza evidenti applicazioni pratiche;
  3. ricerca applicata: attività di ricerca fondamentale svolte con lo scopo principale di generare nuove conoscenze o di ricombinare conoscenze esistenti; il loro oggetto di indagine presenta delle implicazioni pratiche, le nuove conoscenze acquisite trovano applicazione nella pratica attraverso il trasferimento delle conoscenze scientifiche. Tutti i proventi vanno reinvestiti nell’attività di ricerca.
  4. intensità dell’agevolazione: l’ammontare lordo dell’agevolazione espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto.

Art. 3 (Beneficiari)

(1) Beneficiari sono:

  1. gli organismi di ricerca scientifica;
  2. i soggetti del sistema dell’istruzione e dell’educazione permanente;
  3. le istituzioni, gli enti strumentali e le aziende della Provincia;
  4. gli enti locali e gli altri enti pubblici;
  5. le persone fisiche che esplicano attività scientifiche nel campo della ricerca fondamentale;
  6. le forme associative e consortili fra i soggetti sopra indicati.

(2) I beneficiari devono svolgere attività di ricerca scientifica a livello provinciale. In applicazione dell’articolo 19bis, comma 3, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, l’università beneficiaria può avere sede anche in altre regioni o province della Repubblica italiana o in paesi dell’area culturale tedesca; essa è ammessa alle agevolazioni in materia di ricerca scientifica se forma un numero elevato di studenti altoatesini, è classificata dalla Giunta provinciale come organismo di formazione e di ricerca scientifica di rilevanza per la provincia di Bolzano e se esplica attività di ricerca scientifica specifiche per l’Alto Adige. Per i progetti nazionali e internazionali di collaborazione è indispensabile che le attività di ricerca scientifica agevolate ai sensi della legge si svolgano prevalentemente in Alto Adige.

Art. 4 (Iniziative ammissibili ad agevolazione)

(1) Sono oggetto di agevolazione le seguenti iniziative:

  1. progetti singoli: progetti annuali o pluriennali nel campo della ricerca scientifica;
  2. progetti mirati: progetti più ampi e di lunga durata che prevedono la creazione di organismi di ricerca scientifica altamente efficienti e strettamente collegati o di network di ricerca finalizzati a condurre indagini interdisciplinari e a lungo termine su impegnative questioni scientifiche;
  3. progetti di collaborazione: progetti che prevedono una collaborazione di almeno tre partner a livello interregionale o interdisciplinare su una tematica centrale della ricerca scientifica;
  4. network di ricerca scientifica per il collegamento in rete delle capacità di ricerca scientifica e sviluppo presenti in provincia di Bolzano, network di ricerca scientifica per l’armonizzazione e il collegamento in rete a livello tematico nei settori della ricerca scientifica con il coinvolgimento delle imprese, network di ricerca scientifica le cui finalità spaziano dall’istituzione di organismi di ricerca scientifica fino allo sviluppo dell’economia;
  5. premi e borse di studio per la ricerca scientifica;
  6. iniziative per promuovere la mobilità e lo scambio di ricercatori e ricercatrici che esplicano attività di ricerca sul territorio provinciale e intendono svolgere ricerche a tempo determinato presso riconosciuti organismi di ricerca scientifica fuori dal territorio provinciale, ovvero di ricercatori e ricercatrici operanti fuori provincia che intendono svolgere ricerche a tempo determinato presso organismi di ricerca scientifica altoatesini;
  7. iniziative per la promozione del genere sottorappresentato;
  8. istituzione di docenze esterne;
  9. istituzione di docenze con finanziamenti esterni;
  10. corsi di dottorato e di post-dottorato presso organismi di ricerca scientifica;
  11. iniziative per promuovere la formazione delle nuove leve di ricercatori e ricercatrici;
  12. organizzazione di convegni, fiere, congressi, oppure di viaggi per ricercatori e ricercatrici internazionalmente riconosciuti e nuove leve dal o verso l’Alto Adige per assistere a congressi e conferenze;
  13. iniziative in materia di comunicazione scientifica e pubblicazioni sull’attività scientifica;
  14. iniziative volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito all’importanza della ricerca scientifica e della sua promozione;
  15. partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca scientifica;
  16. altre iniziative per la promozione della ricerca scientifica e la scoperta di nuove priorità future, concordemente con il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica.

(2) L’amministrazione provinciale può realizzare le iniziative indirizzate alla promozione della ricerca scientifica anche direttamente o tramite affidamento a terzi.

(3) Nel programma annuale sono stabilite le iniziative per la promozione della ricerca scientifica programmate per quell’anno nonché i relativi mezzi finanziari.

Art. 5 (Spese ammissibili ad agevolazione)

(1) Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese per progetti di ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c):

  1. spese di personale per ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche nonché altro personale ausiliario se impiegati nel progetto di ricerca scientifica;
  2. costi degli strumenti e delle attrezzature e spese materiali derivanti dal progetto di ricerca scientifica. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca in tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile ad agevolazione solo il costo dell’ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;
  3. spese di viaggio e costi per la partecipazione a convegni, fiere e congressi;
  4. spese per l’affitto di locali e spese di gestione per il solo periodo in cui i locali sono utilizzati per il progetto di ricerca;
  5. spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, per un massimo del 10 per cento del totale dei costi del progetto ammissibili ad agevolazione;
  6. spese per collaborazioni esterne, per servizi di consulenza, elaborazioni di studi e altre prestazioni se direttamente connessi con il progetto di ricerca.

(2) Non sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese:

  1. spese per l’acquisto di beni immobili;
  2. spese per investimenti edilizi e attrezzature di base.

(3) Per ogni altra iniziativa di promozione della ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) e seguenti sono ammissibili ad agevolazione tutte le spese connesse direttamente con la realizzazione dell’iniziativa. La determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione avviene nell’ambito delle procedure di cui al capo II.

Art. 6 (Intensità ed entità dell’agevolazione)

(1) L’intensità dell’agevolazione per iniziative di promozione della ricerca scientifica è calcolata sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione di cui all’articolo 5 e ammonta al massimo al:

  1. 100 per cento per progetti nel campo della ricerca fondamentale;
  2. 100 per cento per progetti nel campo della ricerca applicata;
  3. 100 per cento per ogni altra iniziativa di promozione della ricerca scientifica che non rientra tra quelle di cui alle lettere a) o b).

(2) L’intensità dell’agevolazione viene calcolata per ogni singolo beneficiario, anche se si tratta di un’iniziativa di cooperazione per la promozione della ricerca scientifica.

(3) Per le iniziative di promozione della ricerca scientifica svolte in cooperazione con le imprese si applicano le norme in materia di cui al decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15.

Art. 7 (Divieto di cumolo)

(1) Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da normative statali, regionali, provinciali o comunitarie, o comunque concesse da enti pubblici o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi, quando tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

CAPO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 8 (Procedure per il sostegno finanziario)

(1) Il sostegno finanziario per la promozione della ricerca scientifica avviene tramite le seguenti procedure:

  1. la concessione di contributi;
  2. bandi di gara.

Art. 9 (Concessione di contributi)

(1) Per le iniziative volte alla promozione della ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), d), f), g), h), j), k), l), m), n), o) e p) possono essere concessi contributi.

(2) Le domande di concessione di contributi possono essere presentate tutto l'anno.

(3) La Giunta provinciale determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi.

(4) I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale.

Art. 10 (Bandi di gara)

(1) La Giunta provinciale può indire annualmente uno o più bandi di gara per il finanziamento di iniziative per la promozione della ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k) e n).

(2) Nel bando di gara deve essere stabilito quanto segue:

  1. l’iniziativa ammissibile ad agevolazione;
  2. le spese ammissibili ad agevolazione;
  3. le risorse finanziarie messe a disposizione per il bando di gara;
  4. i beneficiari e i requisiti per la partecipazione al bando di gara;
  5. il termine di presentazione delle domande di finanziamento;
  6. la forma della domanda;
  7. tutti i contenuti principali che le domande devono indicare;
  8. la documentazione da allegare alla domanda;
  9. i criteri e la procedura di valutazione e i criteri per la stesura di una graduatoria;
  10. l’intensità o l’entità dell’agevolazione;
  11. le modalità e i requisiti per la liquidazione delle agevolazioni, così come le modalità per la rendicontazione.

Art. 11 (Istruttoria delle domande)

(1) L’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, l’università e la ricerca scientifica verifica la regolarità e la completezza delle domande. In caso di domande incomplete l’amministrazione provinciale invita il richiedente ad integrare, nel termine di 15 giorni, la documentazione mancante.

(2) In caso di progetti di ricerca scientifica la valutazione, che si orienta agli standard della ricerca scientifica, è espletata ai sensi dell’articolo 7 della legge dal Comitato tecnico. Per garantire una valutazione obiettiva e altamente qualificata, la Giunta provinciale può affidare la valutazione dei progetti di ricerca scientifica anche a un’istituzione riconosciuta a livello nazionale o internazionale.

Art. 12 (Obblighi dei beneficiari)

(1) I beneficiari sono tenuti ad attuare l’iniziativa conformemente alla domanda ammessa ad agevolazione. Eventuali modifiche del progetto, eventuali variazioni  degli investimenti nonché la sostituzione della persona responsabile del progetto devono essere comunicate all’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, l’università e la ricerca scientifica con motivazione e documentazione adeguata e devono essere autorizzate dallo stesso.

(2) A progetto ultimato, i beneficiari sono tenuti a documentare l’attuazione dello stesso e i risultati raggiunti.

(3) I beneficiari delle agevolazioni devono rispettare i contratti collettivi di lavoro nazionali e locali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro e in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

(4) I beneficiari si obbligano altresì a non alienare, affittare, cedere in comodato i beni agevolati nel periodo della durata del progetto e a utilizzarli per gli scopi previsti dal progetto.

(5) I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 14 della legge.

(6) L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo o della parte di esso che non è conforme alla domanda ammessa ad agevolazione. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 4 comporta la revoca della parte del contributo che corrisponde alle spese del bene ammesse ad agevolazione. Sono dovuti gli interessi legali sull’importo revocato.

Art. 13 (Controlli)

(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, l’università e la ricerca scientifica effettua controlli a campione.

(2) Le domande da sottoporre a controllo a campione sono individuate mediante sorteggio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il contributo o a quello in cui il progetto di ricerca è stato terminato.

Art. 14 (Procedure speciali)

(1) Per la promozione della ricerca scientifica la Giunta provinciale può stipulare le seguenti forme di convenzioni:

  1. convenzioni di finanziamento della ricerca scientifica;
  2. accordi di programma o convenzioni programmatico-finanziarie.

Art. 15 (Convenzioni di finanziamento della ricerca scientifica)

(1) I progetti di ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), che corrispondano agli standard della ricerca scientifica internazionalmente riconosciuti, possono essere finanziati attraverso la stipula di una convenzione di finanziamento della ricerca scientifica.

(2) Altre iniziative per la promozione della ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), h), i), j), l), m) e n), vengono finanziate in genere tramite una convenzione di finanziamento della ricerca scientifica, se la spesa complessiva dell’iniziativa supera l’importo di 200.000,00 euro o se, per la sua natura, l’iniziativa necessita di una convenzione.

(3) La presentazione delle domande può avvenire tutto l’anno o entro termini prestabiliti. Criteri e modalità sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

(4) La valutazione dei progetti di ricerca scientifica avviene ai sensi dell’articolo 11, comma 2.

(5) La Giunta provinciale rilascia una preventiva autorizzazione alla stipula della convenzione.

Art. 16 (Accordi di programma o convenzioni programmatico-finanziarie)

(1) La Giunta provinciale può stipulare con gli organismi di ricerca scientifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), convenzioni in genere pluriennali, con le quali l’organismo si impegna a fornire determinate prestazioni nel settore della ricerca scientifica e a raggiungere determinati obiettivi, mentre la Giunta provinciale si impegna a concedere le prestazioni finanziarie per un periodo prestabilito.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 (Pubblicazione e notifica)

(1) Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a seguito della comunicazione della decisione favorevole della Commissione europea ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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