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In vigore al: 11/09/2012

e) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 631)
Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano

1)

Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2008, n. 50.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione dell'aeroporto civile di Bolzano, in esecuzione dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche; disciplina inoltre i rapporti tra la società di gestione, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze. In particolare esso disciplina:

  1. lo sfruttamento dell’area destinata all’aeroporto di Bolzano per lo svolgimento di compiti e servizi necessari per consentire l’operatività dell’aeroporto di Bolzano nei confronti dell’aviazione;
  2. l’utilizzo dell'infrastruttura aeroportuale;
  3. la gestione dei servizi di assistenza a terra;
  4. gli standard qualitativi dei servizi.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «Provincia»: la Provincia autonoma di Bolzano;
  2. «aeroporto»: l’area sita nei Comuni di Bolzano e Laives, destinata all’atterraggio, al decollo e alle manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari alle esigenze del traffico aereo e quelli per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari a fornire assistenza ai servizi aerei;
  3. «gestore»: soggetto incaricato dalla Provincia della gestione totale dell’aeroporto, del coordinamento delle attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto, nonché della gestione dei servizi di assistenza a terra;
  4. «concessione»: il provvedimento della Provincia per l’affidamento della gestione;
  5. «Assessore alla Mobilità»: l'Assessore o Assessora competente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;
  6. «servizi di linea»: i servizi di trasporto aereo regolari con tratta ed orario definiti, destinati a soddisfare le esigenze di mobilità da o verso la provincia di Bolzano;
  7. «vettore aereo»: qualsiasi impresa di trasporti aerei munita di valida licenza di esercizio.

Art. 3 (Rapporti con organismi statali)

(1) I rapporti con gli organi statali, ai quali sono riservate tutte le attività di competenza esclusiva dello Stato, tra cui in particolare l’ordine e la sicurezza pubblica e la difesa civile, ed il relativo coordinamento, sono disciplinati con apposito atto.

Art. 4 (Compiti del gestore)

(1) Al gestore compete la gestione funzionale e lo sfruttamento economico dell’aeroporto. Questi:

  1. deve garantire la piena funzionalità dell’aeroporto;
  2. è responsabile della manutenzione e di ogni intervento relativo ad opere edili o di genio civile;
  3. è responsabile della sicurezza, che assicura mediante l’attivazione di tutte le misure e cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri o l’intrusione di terzi;
  4. svolge i servizi di cui all’articolo 5;
  5. è competente per l’attività di marketing nei confronti dei clienti, di operatori turistici e vettori aerei.

(2) Nello svolgimento dei compiti affidati, il gestore deve attenersi alle direttive impartite dalla Provincia.

Art. 5 (Servizi affidati al gestore)

(1) Il gestore deve garantire la fornitura dei servizi di assistenza a terra, e cioè i servizi di handling e quanto necessario alla piena funzionalità dell’aeroporto, così come definito nel contratto di servizio di cui all’articolo 9.

Art. 6 (Concessione)

(1) La Provincia affida al gestore i compiti ed i servizi di cui agli articoli 4 e 5, previo accertamento dei requisiti di idoneità giuridica, economica, finanziaria e tecnica di cui all’articolo 7.

(2) La concessione deve contenere:

  1. le generalità del concessionario;
  2. la durata della concessione.

(3) Alla concessione sono allegati:

  1. il contratto di servizio di cui all’articolo 9;
  2. l’atto di definizione degli standard di cui all’articolo 15.

(4) La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20.

Art. 7 (Requisiti)

(1) La concessione di cui all’articolo 6 può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. onorabilità;
  2. capacità finanziaria;
  3. competenza professionale.

Art. 8 (Afidamento in house)

(1) È consentito l’affidamento in house, a condizione che la Provincia eserciti il controllo analogo in ragione dei principi fissati in materia.

Art. 9 (Rapporti con la Provincia)

(1) Il rapporto tra il gestore e la Provincia è disciplinato dal contratto di servizio contenente la disciplina dei relativi diritti ed obblighi ed in particolare:

  1. lo svolgimento in dettaglio dei servizi e dei compiti;
  2. l’erogazione dei servizi;
  3. i livelli qualitativi e di sicurezza;
  4. gli standard qualitativi di cui all’articolo 15.

(2) Allo scopo di garantire l’utilizzo ottimale ed una gestione efficiente dell'infrastruttura, dei servizi, dei compiti e delle risorse finanziarie disponibili, il gestore deve presentare all’approvazione della Provincia un piano d’impresa, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento nonché di svolgimento dei servizi e compiti affidati.

(3) Nel contratto di servizio è definito il corrispettivo che la Provincia riconosce per lo svolgimento dei servizi e dei compiti affidati al gestore, tenuto conto degli introiti e delle royalty dovuti per l’erogazione dei servizi di cui all’articolo 5. Tale corrispettivo corrisponde a quello riconosciuto ad aeroporti di pari categoria e traffico e deve comunque consentire il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Art. 10 (Validità)

(1) La Provincia, in qualsiasi momento, può verificare o richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto del conferimento della concessione.

(2) Se nel corso dell’istruttoria viene accertata una carenza nell’organizzazione dell’impresa, la Provincia può confermare la concessione per un periodo corrispondente al tempo necessario alla riorganizzazione dell'impresa e comunque non superiore al periodo di dodici mesi, purché non sia compromessa la sicurezza del servizio.

(3) Il gestore deve richiedere alla Provincia l’autorizzazione prima di procedere a modifiche della configurazione giuridica dell'impresa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto.

(4) Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, la Provincia provvede periodicamente al riesame della posizione del gestore, ferma restando comunque la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.

Art. 11 (Revoca)

(1) La concessione è revocata qualora:

  1. non sussistano i requisiti richiesti per il conferimento;
  2. siano state commesse gravi irregolarità nell’esercizio dei servizi previsti nel contratto di servizio di cui all’articolo 9;
  3. non siano stati attuati i provvedimenti adottati dalla Provincia ai sensi del presente regolamento;
  4. non siano stati ottemperati gli obblighi previsti dal contratto di servizio di cui all’articolo 9;
  5. nei confronti del gestore risulti attivata una procedura concorsuale;
  6. venga accertata l’impossibilità di realizzare, entro un ragionevole lasso di tempo, una soddisfacente ristrutturazione, così come richiesto dalla Provincia in sede di verifica ai sensi dell’articolo 10.

Art. 12 (Utilizzo)

(1) Il gestore deve mettere l’aeroporto a disposizione dell’aviazione.

(2) Il gestore, sulla base di quanto disposto dalla Provincia, determina il corrispettivo dovuto dall’aviazione per l'utilizzo dei servizi erogati e procede alla riscossione dello stesso.

Art. 13 (Contabilità)

(1) Il gestore deve utilizzare una contabilità che evidenzia l’imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attività.

(2) I dati contabili sono comunicati annualmente alla Provincia, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto del tendenziale equilibrio tra costi e ricavi.

(3) Il gestore deve trasmettere tutti i dati necessari per determinare le effettive entrate, percepite a qualsiasi titolo. Tali dati devono essere certificati dai revisori e dalle revisore dei conti o dal collegio sindacale. In ogni caso il gestore deve consentire ogni verifica ed esibire ogni documentazione, con facoltà di estrazione dei dati da parte della Provincia o di soggetti all’uopo incaricati.

Art. 14 (Prospetto informativo)

(1) Il gestore, sulla base delle indicazioni e prescrizioni della Provincia, elabora un prospetto informativo, secondo le modalità definite nel contratto di servizio di cui all’articolo 9.

Art. 15 (Sistema di qualità)

(1) Con il contratto di servizio di cui all’articolo 9 sono imposti al gestore:

  1. standard qualitativi dei servizi;
  2. standard di volume di traffico, nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente.

(2) Gli standard sono definiti dalla Provincia in coerenza con il piano d’impresa di cui all’articolo 9.

Art. 16 (Sanzioni)

(1) La Provincia verifica il rispetto degli obblighi assunti dal gestore ed il raggiungimento degli standard di cui all’articolo 15, secondo le modalità definite nel contratto di servizio di cui all’articolo 9.

(2) A tal fine sono parametri di riferimento:

  1. lo sviluppo del volume di traffico;
  2. la soddisfazione dell’utenza attraverso sondaggi sulla clientela, con l’uso di apposite schede di intervista;
  3. il funzionamento dell’infrastruttura.

(3) Il mancato raggiungimento degli standard definiti dalla Provincia non comporta nessuna decurtazione del corrispettivo se ciò non è prevedibile né influenzabile da parte del gestore. Il gestore sarà in ogni caso tenuto a raggiungere, entro un ragionevole tempo, gli standard richiesti.

(4) Il contratto di servizio di cui all’articolo 9 prevede apposite sanzioni pecuniarie nell’ipotesi di inadempimento agli obblighi assunti dal gestore.

Art. 17 (Comitato tecnico di gestione)

(1) È costituito il “Comitato tecnico di gestione”, di cui fanno parte due rappresentanti della Provincia e un o una rappresentante del gestore.

Art. 18 (Infrastruttura aeroportuale)

(1) Il gestore può prevedere, per mezzo del piano d’impresa di cui all’articolo 7, i lavori necessari alla manutenzione, all’adeguamento e al potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale, incluse le pertinenze ad essa funzionali e necessarie per lo svolgimento dei compiti e dei servizi assegnati. La Provincia può approvare anche solo parte delle opere previste nel piano d’impresa oppure integrare le stesse.

(2) La Provincia può incaricare dell’esecuzione delle opere necessarie direttamente il gestore, purché sussistano i necessari presupposti, eseguire direttamente i lavori o affidarli ad altra società da essa controllata.

(3) La ripartizione della spesa necessaria all’esecuzione dei lavori viene stabilita mediante protocollo d’intesa tra il gestore e la Provincia.

(4) Tutti gli interventi gravanti sull’infrastruttura aeroportuale devono essere preventivamente concordati con il Ministero dei trasporti e con l’ENAC.

Art. 19 (Attuazione)

(1) Tutti gli atti necessari all’attuazione del presente regolamento sono adottati dall’Assessore alla Mobilità.

Art. 20 (Norma transitoria)

(1) All’attuale gestore dell’aeroporto, che svolge i compiti e i servizi previsti dal presente regolamento dal 28 marzo 1999, la concessione di cui all’articolo 6 è rilasciata per una durata non superiore a 20 anni, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e a condizione che alla Provincia siano riconosciuti i poteri di cui all’articolo 8, comma 2.

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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