In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 13 ottobre 2008, n. 91)
Modifiche dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

1)

Pubblicata nel B.U. del 21 ottobre 2008, n. 43.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata")

(1) - (27)2)

(28) Gli immigrati di cui all'articolo 5, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge percepiscono il sussidio casa o hanno presentato regolare domanda per la concessione dello stesso, possono continuare a percepire il sussidio casa anche se non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come modificato dalla presente legge.

(29) I limiti di reddito per la prima e seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come rideterminati dal comma 15 del presente articolo, si riferiscono ai redditi dell'anno 2008. Per gli anni successivi essi saranno adeguati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

2)

I commi 1 fino a 27 dell'art. 1 recano modifiche alla L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 2 (Norma transitoria all'articolo 1, comma 25)

(1) Fino all'entrata in vigore dei nuovi criteri per la valutazione della capacità economica di cui all'articolo 91, comma 7, e fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 91, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come modificato dall'articolo 1, comma 25, della presente legge, il sussidio casa continua a corrispondere alla differenza tra il canone risultante dal contratto di locazione, che comunque viene riconosciuto solo fino all'importo del canone provinciale di cui all'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e il canone dovuto da un assegnatario dell'IPES per un'abitazione equivalente in applicazione dell'articolo 112, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

(2) Per i contratti di locazione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata la domanda per la concessione del sussidio casa, si continua ad applicare la disciplina finora vigente. Per tali contratti la nuova disciplina trova applicazione solamente a partire dalla scadenza del contratto di locazione, che si verificherà decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(3) Con deliberazione della Giunta provinciale è fissato il termine a partire dal quale le domande di concessione del sussidio casa devono essere presentate ai distretti sociali delle comunità comprensoriali.

Art. 3 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche:

  1. il comma 3 dell'articolo 8;
  2. l'articolo 10;
  3. il comma 2 dell'articolo 66;
  4. l'articolo 115/bis.

Art. 4 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta spese per l'anno finanziario in corso. La spesa a carico degli esercizi successivi viene stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.