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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 1677 del 19.05.2008
Approvazione delle direttive per la concessione di contributi per iniziative singole nell'ambito della natura e del paesaggio - art. 1 della legge provinciale del 19.01.1973, n . 6

Allegato

Direttive per la concessione di contributi per singole iniziative nell'ambito della natura e del paesaggio

(art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6))

Indice
Premesse
1) Principi fondamentali
2) Oggetto di finanziamento
3) Presentazione delle domande
4) Esame e valutazione delle domande
5) Misura del finanziamento
6) Liquidazione del contributo
7) Kontrollo a campione 6%
 
Premesse:
Le presenti direttive disciplinano la concessione di contributi per singole iniziative nell'ambito della natura e del paesaggio.
Esse si basano sull'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.
 
1) Principi fondamentali:

1.1 Possono essere beneficiari gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni. I/Le richiedenti possono presentare al massimo tre domande nell'arco del anno. Nel calcolo bisogna tener conto anche delle domande eventualmente presentate in base alle direttive per la concessione di contributi per programmi annuali o contributi concessi tramite il fondo del paesaggio.

1.2 Agevolazioni  possono essere concesse solo qualora con l'iniziativa non siano perseguiti scopi di lucro.

1.3 Il/la richiedente deve dichiarare presso quali uffici o enti pubblici sono state o saranno presentate domande di contributo per la stessa iniziativa. Non è escluso il finanziamento qualora esistano altre autorità che concedano contributi. E' però inammissibile qualsiasi forma di finanziamento plurimo di singole attività nell'ambito dell'iniziativa.

1.4 Possono essere concesse agevolazioni solo per misure non previste nell'ambito delle attività di restauro ambientale ( D.G.P. del 09.07.2007, n. 2346), non previste nel Programma di Sviluppo Rurale (Reg. CE n. 1698/2005) e nelle direttive per la concessione di agevolazioni dal fondo del paesaggio.. Questo vale anche per le misure di cui alla delibera della Giunta provinciale 25.06.2007, n. 2181, concernente il biotopo Ontaneto di Sluderno.

1.5 Le opere/gli interventi ed iniziative oggetti della domanda di contributo devono essere realizzati entro 3 anni dalla presentazione della domanda, altrimenti la domanda di contributo è archiviata.

 

2) Oggetto di finanziamento

Ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6,  possono essere concessi contribuiti per singole iniziative nell'ambito della natura e del paesaggio.
 
3) Presentazione della domanda:
3.1 La domanda di contributo deve essere presentata per iscritto sul modulo appositamente predisposto e dotato di marca da bollo prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio amministrativo tutela del paesaggio, via Renon n. 4, 39100 Bolzano.
3.2 Devono essere presentati:

- relazione dettagliata sulle attività od iniziative programmate;

- preventivo di spesa per le attività programmate;

- piano di finanziamento per le attività programmate con indicazione completa di tutte le fonti di finanziamento.

- indicazione del responsabile per l'esecuzione dei lavori o delle iniziative;

- dichiarazione relativa alla posizione dell'IVA;

- dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto;
- tutte le autorizzazioni richieste per la realizzazione degli interventi nonché, qualora necessario, il consenso da parte del proprietario del terreno. In caso di lavori per i quali è previsto il rilascio di una concessione edilizia, alla domanda di contributo devono essere allegate in copia la concessione edilizia nonché la documentazione tecnica rilevante ai fini della valutazione della domanda.
3.3Qualora la domanda fosse incompleta, la Ripartizione provinciale natura e paesaggio invita il/la richiedente di fornire entro il termine di decadenza di 30 giorni la documentazione integrativa. Decorso tale termine la domanda è archiviata.
3.4 La Ripartizione provinciale Natura e paesaggio è abilitata a richiedere qualsivoglia ulteriore documentazione necessaria per l'esame della iniziativa progettata.
 

4) Esame e valutazione delle domande

4.1 Dopo aver ricevuto la domanda il direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio decide se essa in base all'oggetto di finanziamento è trattato in base alle direttive relative al fondo del paesaggio oppure in base alle direttive per la concessione di contributi per singole iniziative. In seguito egli assegna la domanda al direttore dell'Ufficio competente della ripartizione al fine dell'esame della stessa.

4.2 La domanda viene esaminata in base ai seguenti criteri:

- idoneità della misura in ordine alle finalità di cui alla cifra 2 delle presenti direttive;

- qualità ed eventuali effetti di sinergia;

- esigenze particolari in ambito provinciale;

- visibilità nel territorio: Il risultato diretto dell'iniziativa deve manifestarsi attraverso interventi concreti nel paesaggio. Questo criterio non si applica nel caso di studi e ricerche o seminari di informazioni.

- ecosostenibilità: misure con effetti ambientali persistenti vengono preferiti rispettivamente a misure con effetti brevi;

- contributo a livello intellettuale o manuale da parte del richiedente;

- coinvolgimento della popolazione locale.

4.3 La Giunta provinciale approva il finanziamento delle singole iniziative previo parere del direttore della Ripartizione Natura e paesaggio Su richiesta motivata del beneficiario la Giunta provinciale può autorizzare la variazione della destinazione del contributo a patto che la richiesta venga presentata prima dell'effettuazione della variazione.
 
5) Misura del finanziamento
5.1 L'esecuzione delle iniziative ritenute degne di agevolazione possono essere finanziate nella misura fino al 70 % della spesa riconosciuta ammissibile.
5.2 Non sono concessi contributi per le spese amministrative (personale, affitti, telefono, spese postali, acquisto di arredamenti e macchinari per l'ufficio, materiale per l'ufficio, libri, riviste, fotografie).
5.3 Gli onorari per relatori e moderatori di corsi formativi (corsi, seminari, convegni e congressi) nonché le spese di viaggio, di vitto e alloggio possono essere sovvenzionate solo in base ai criteri validi per l'Amministrazione Provinciale nel settore dell'educazione permanente.

5.4 Le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi possono essere quantificati fino all'ammontare massimo di 16.000 Euro. La quantificazione delle prestazioni proprie nell'ambito del succitato limite è ammissibile solo nei casi e nella misura fissata dalla Commissione per il fondo del paesaggio. Per la quantificazione delle prestazioni proprie, va presentato un piano dettagliato dei costi, che può essere redatto dal beneficiario dell'agevolazione stesso.

 

6) Liquidazione del contributo

6.1 La liquidazione del contributo avviene in seguito alla presentazione dell'apposita richiesta di liquidazione e della conferma del regolare svolgimento dell'iniziativa da parte dell'ufficio incaricato dal direttore della ripartizione alla trattazione della domanda nel merito, nonché dei seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva del beneficiario o del/la legale rappresentante dell'ente o dell'associazione/organizzazione, che le attività di cui alla domanda di contributo sono state eseguite interamente o solo parzialmente e che le spese preventivate corrispondono a quelle effettive,
- dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante degli enti, i quali soggiacciono alle norme in materia di appalti ed esecuzione di lavori pubblici, che le relative norme sono state rispettate,
- idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata con indicazione della data dell'avvenuto pagamento, corredata del relativo elenco analitico.

6.2. I documenti di spesa:

- devono essere emessi a nome dei/delle richiedenti,
- devono riferirsi strettamente alle spese previste dal preventivo presentato all'atto della domanda di contributo rispettivamente riferirsi a modifiche di cui alla cifra 4.3,
- devono coprire l'importo del contributo concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa al contributo.

6.3 Se le somme effettivamente spese dovrebbero essere inferiori all'ammontare delle spese riconosciute, l'importo del contributo viene nuovamente calcolato sulle spese effettive in base alla percentuale concessa.

6.4 Può essere richiesto il pagamento parziale una sola volta previa presentazione di idoneo documento di spesa.

 

7) Controlli a campione 6 %

7.1 La Ripartizione natura e paesaggio effettua controlli a campione su almeno il 6 % delle domande accolte.
7.2 Il sorteggio viene effettuato da una commissione composta dal direttore di ripartizione, dal direttore e da un impiegato dell'Ufficio amministrativo tutela del paesaggio. Il sorteggio è condotto in maniera casuale da una lista comprensiva tutti i contributi erogati nell'anno in oggetto. Sull'estrazione effettuata va redatto un apposito verbale. Possono essere sottoposti al controllo inoltre altri casi dubbi.
7.3 I controlli possono aver luogo tramite appositi sopralluoghi o tramite richiesta di specifica documentazione. Nell'ambito dei controlli si verificano l'effettiva realizzazione di quanto finanziato nonché la corrispondenza dei costi e della regolare contabilità con i lavori effettivamente eseguiti.
7.4 Il controllo – qualora non già avvenuto prima della liquidazione del contributo - è eseguito dal personale tecnico della Ripartizione natura e paesaggio. La verifica contabile è effettuata dal personale dell'Ufficio amministrativo tutela del paesaggio.
7.5 Nel caso d'indebita percezione del contributo il direttore di ripartizione adotta le misure di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
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