(1) L'autorizzazione di volo deve essere richiesta alla Ripartizione provinciale Mobilità almeno 48 ore lavorative prima dell'effettuazione del volo.
(2) Se, per motivate ragioni, non è possibile richiedere l'autorizzazione entro il termine di cui al comma 1, l'impresa che effettua il volo ne dà comunque tempestiva comunicazione prima dell'effettuazione del volo all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione nonché all'ispettorato forestale territorialmente competente. Quando le attività di volo vengono effettuate all'interno di parchi naturali individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la comunicazione è trasmessa anche alla Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio.
(3) Nel caso in cui l'attività di volo non fosse programmabile in maniera precisa, l'impresa che intende effettuare il volo comunica all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione un calendario delle possibili attività nel termine di cui al comma 1 e l'effettiva attività di volo prima del volo stesso.
(4) Nella domanda sono indicati:
- a) tipo di aeromobile;
- b) generalità del proprietario dell' aeromobile e del titolare della licenza di volo;
- c) generalità dei piloti o delle pilote;
- d) scopo del volo;
- e) area di decollo ed atterraggio;
- f) ora di decollo ed atterraggio;
- g) rotta prevista.
(5) Nei casi di attività di volo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), alla domanda va allegata copia dell'incarico.
(6) La Ripartizione provinciale Mobilità può richiedere in ogni momento ulteriore documentazione.