Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 8 aprile 2008, n. 15.
(1)2)
(2)3)
(3)4)
(4)5)
(5)6)
(6)7)
(7)8)
(8)9)
(9)10)
(10)11)
Modifica il titolo della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Sostituisce la lettera m) dell'art. 3, comma 2, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Sostituisce le lettere n) e o) dell'art. 3, comma 2, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Sostituisce l'art. 3, comma 3, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Sostituisce l'art. 4, comma 1, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Sostituisce l'art. 4, comma 2, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Sostituisce l'art. 6, comma 11, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Inserisce il comma 8 nell'art. 11 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24. L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera j), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
Sostituisce l'art. 12 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Aggiunge gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies nella L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
(1)12)
(2)13)
Sostituisce l'art. 3, comma 2, della L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.
Sostituisce l'art. 20, comma 3, della L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.
(1)14)
(2)15)
Inserisce l'art. 15/bis nella L.P. 29 giugno 2000, n. 12.
Inserisce l'art. 20/bis nella L.P. 29 giugno 2000, n. 12.
(1)16)
(2)17)
(3)18)
Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.
Sostituisce l'art. 6, comma 8, della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.
Modifica l'art. 12, comma 4, della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.
(1)19)
Aggiunge i commi 2, 3 e 4 all'art. 4 della L.P. 4 maggio 1988, n. 15.
(1)20)
(2)21)
(3)22)
(4)23)
(5)24)
(6)25)
(7)26)
(8)27)
Sostituisce l'art. 2 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
Sostituisce l'art. 3 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
Sostituisce l'art. 6 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
Sostituisce l'art. 12 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
Sostituisce l'art. 13 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
Sostituisce l'art. 16/bis, commi 1, 2 e 4, della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
Aggiunge i commi 5, 6, 7 e 8 all'art. 16/bis della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
(1)28)
(2)29)
Inserisce il comma 2/bis nell'art. 7 della L.P. 30 novembre 2004, n. 9.
Inserisce l'art. 19/bis nella L.P. 30 novembre 2004, n. 9.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con università italiane o straniere, organizza corsi annuali a favore di persone in possesso di un diploma professionale conseguito nell'ambito dei percorsi della formazione professionale. Tali corsi tendono ad incrementare le competenze professionali, personali e sociali e ad approfondire le conoscenze di cultura generale, al fine di migliorare la mobilità professionale e le possibilità di avanzamento professionale e di creare i presupposti per poter sostenere l'esame di Stato [ai sensi dell'articolo 12]30), utile anche ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
(2) I corsi annuali di cui al comma 1 si innestano sui corsi triennali di qualifica professionale e sui successivi corsi annuali di specializzazione della formazione professionale, che si concludono con qualifiche rispettivamente diplomi professionali riconosciuti a livello nazionale. I corsi triennali e i corsi annuali di specializzazione citati comprendono, nella loro articolazione curricolare, oltre ad una parte tecnica professionale, anche una parte adeguata di contenuti di cultura generale e di teoria professionale, in modo da consentire il passaggio ai corsi di cui al comma 1.
(3) I corsi annuali di cui al comma 1 sono organizzati e attuati dalle scuole provinciali di formazione professionale, individuate a tal fine dalla Giunta provinciale nel piano per la formazione.
La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza dell'8 luglio 2009, n. 213, l'illegittimità costituzionale delle parole „ai sensi dell'articolo 12“.
(1) I corsi sono ad indirizzo:
(2) I corsi hanno un monte ore non inferiore a 1200 ore, strutturate secondo modalità di insegnamento flessibili e modulari, da attuarsi anche con il sostegno delle moderne tecnologie.
(1) Gli insegnamenti si suddividono in discipline fondamentali comuni a tutti gli indirizzi e in discipline specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1. Il relativo orario è articolato in attività e insegnamenti obbligatori nonché in insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e della studentessa, secondo le previsioni opzionali previste nei piani di studio.
(2) Le discipline fondamentali sono:
(3) Gli insegnamenti relativi alle discipline fondamentali comprendono un minimo di 650 ore di lezione.
(4) Gli insegnamenti specifici caratterizzanti i singoli indirizzi comprendono la parte teorica della disciplina del corrispondente indirizzo, il progetto specifico di indirizzo e il relativo project management, che include anche le esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti specifici caratterizzanti i singoli indirizzi hanno una durata complessiva non inferiore a 400 ore annue.
(1) Al quinto anno integrativo di cui all'articolo 8 sono ammessi:
(2) L'ammissione al quinto anno integrativo è subordinata ad una verifica dei titoli o delle competenze possedute, sulla base degli standard minimi richiesti per l'accesso ai corsi dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
(1) Le prove d'esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali di cui all'articolo 10, comma 2, nonché in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo di cui all'articolo 10, comma 4.
(2) Il presidente della commissione d'esame o, comunque, un membro della stessa deve appartenere ai ruoli del personale insegnante, ispettivo, direttivo e docente delle scuole a carattere statale della Provincia; la nomina avviene su proposta dell'Intendente scolastico competente.]31)
L'art. 12 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza dell'8 luglio 2009, n. 213.
(1) I corsi di cui all'articolo 9 sono tenuti da personale docente in possesso del prescritto titolo di studio e della corrispondente abilitazione all'insegnamento, ovvero da docenti o da esperti di comprovata competenza didattica e specifica nel settore professionale di riferimento, riconosciuta dalla Provincia.
(1)32)
(2)33)
(3)34)
(4)35)
(5)36)
(6)37)
(7)38)
(8)39)
Sostituisce la lettera n) dell'art. 2, comma 1, della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.
Modifica il testo italiano dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.
Aggiunge il comma 4 all'art. 2 della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.
Sostituisce l'art. 5, comma 2, della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.
Sostituisce l'art. 5, comma 3, della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.
Aggiunge il comma 4 all'art. 9 della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.
Sostituisce l'art. 12/bis della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.
(1)40)
(2)41)
Sostituisce il secondo periodo dell'art. 5 comma 7 della L.P. 20 marzo 2006, n. 2.
Sostituisce il secondo periodo dell'art. 15 comma 1 della L.P. 20 marzo 2006, n. 2.
(1) Per l'anno 2008 la presente legge non comporta ulteriori spese.
(2) Le spese per gli anni successivi sono determinate con legge finanziaria annuale.
(3) Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi dell'articolo 7 si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 04130 (04130.00), autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, abrogato con il successivo articolo 17, lettera a).
(1) Sono abrogati:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.