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In vigore al: 11/09/2012

m) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 21)
Disposizioni in materia di istruzione e formazione

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 8 aprile 2008, n. 15.

Capo I
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 , recante "Consiglio scolastico provinciale")

(1)2)

(2)3)

(3)4)

(4)5)

(5)6)

(6)7)

(7)8)

(8)9)

(9)10)

(10)11)

2)

Modifica il titolo della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

3)

Sostituisce la lettera m) dell'art. 3, comma 2, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

4)

Sostituisce le lettere n) e o) dell'art. 3, comma 2, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

5)

Sostituisce l'art. 3, comma 3, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

6)

Sostituisce l'art. 4, comma 1, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

7)

Sostituisce l'art. 4, comma 2, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

8)

Sostituisce l'art. 6, comma 11, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

9)

Inserisce il comma 8 nell'art. 11 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24. L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera j), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

10)

Sostituisce l'art. 12 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

11)

Aggiunge gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies nella L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12 , recante "Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante")

(1)12)

(2)13)

12)

Sostituisce l'art. 3, comma 2, della L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.

13)

Sostituisce l'art. 20, comma 3, della L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 , recante "Autonomia delle scuole")

(1)14)

(2)15)

14)

Inserisce l'art. 15/bis nella L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

15)

Inserisce l'art. 20/bis nella L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 4 (Modifiche della legge provinciale18 ottobre 1995, n 20, recante"Organi collegiali della scuola ")

(1)16)

(2)17)

(3)18)

16)

Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.

17)

Sostituisce l'art. 6, comma 8, della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.

18)

Modifica l'art. 12, comma 4, della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.

Capo II
DIRITTO ALLO STUDIO E UNIVERSITÀ

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15 , recante "Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale")

(1)19)

19)

Aggiunge i commi 2, 3 e 4 all'art. 4 della L.P. 4 maggio 1988, n. 15.

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 , recante "Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio")

(1)20)

(2)21)

(3)22)

(4)23)

(5)24)

(6)25)

(7)26)

(8)27)

20)

Sostituisce l'art. 2 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

21)

Sostituisce l'art. 3 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

22)

Sostituisce l'art. 5 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

23)

Sostituisce l'art. 6 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

24)

Sostituisce l'art. 12 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

25)

Sostituisce l'art. 13 della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

26)

Sostituisce l'art. 16/bis, commi 1, 2 e 4, della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

27)

Aggiunge i commi 5, 6, 7 e 8 all'art. 16/bis della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 , recante "Diritto allo studio universitario"

(1)28)

(2)29)

28)

Inserisce il comma 2/bis nell'art. 7 della L.P. 30 novembre 2004, n. 9.

29)

Inserisce l'art. 19/bis nella L.P. 30 novembre 2004, n. 9.

Capo III
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo I
Esame di Stato nell'ambito della formazione professionale

Art. 8 (Corsi annuali)  delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con università italiane o straniere, organizza corsi annuali a favore di persone in possesso di un diploma professionale conseguito nell'ambito dei percorsi della formazione professionale. Tali corsi tendono ad incrementare le competenze professionali, personali e sociali e ad approfondire le conoscenze di cultura generale, al fine di migliorare la mobilità professionale e le possibilità di avanzamento professionale e di creare i presupposti per poter sostenere l'esame di Stato [ai sensi dell'articolo 12]30), utile anche ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

(2) I corsi annuali di cui al comma 1 si innestano sui corsi triennali di qualifica professionale e sui successivi corsi annuali di specializzazione della formazione professionale, che si concludono con qualifiche rispettivamente diplomi professionali riconosciuti a livello nazionale. I corsi triennali e i corsi annuali di specializzazione citati comprendono, nella loro articolazione curricolare, oltre ad una parte tecnica professionale, anche una parte adeguata di contenuti di cultura generale e di teoria professionale, in modo da consentire il passaggio ai corsi di cui al comma 1.

(3) I corsi annuali di cui al comma 1 sono organizzati e attuati dalle scuole provinciali di formazione professionale, individuate a tal fine dalla Giunta provinciale nel piano per la formazione.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009 - Disposizioni provinciali in materia degli esami di Stato e del passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore - illegittimità - materia del'istruzione e non della formazione professionale
30)

La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza dell'8 luglio 2009, n. 213, l'illegittimità costituzionale delle parole „ai sensi dell'articolo 12“.

Art. 9 (Tipologia dei corsi ed indirizzi)

(1) I corsi sono ad indirizzo:

  1. tecnico, che comprende anche l'artigianato artistico;
  2. sociale;
  3. amministrativo, a carattere commerciale, turistico o generale;
  4. agricoltura.

(2) I corsi hanno un monte ore non inferiore a 1200 ore, strutturate secondo modalità di insegnamento flessibili e modulari, da attuarsi anche con il sostegno delle moderne tecnologie.

Art. 10 (Materie d'insegnamento e piani di studio)

(1) Gli insegnamenti si suddividono in discipline fondamentali comuni a tutti gli indirizzi e in discipline specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1. Il relativo orario è articolato in attività e insegnamenti obbligatori nonché in insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e della studentessa, secondo le previsioni opzionali previste nei piani di studio.

(2) Le discipline fondamentali sono:

  1. prima lingua provinciale: italiano o tedesco;
  2. seconda lingua provinciale: tedesco o italiano;
  3. lingua inglese;
  4. matematica;
  5. diritto ed economia;
  6. storia ed educazione sociale.

(3) Gli insegnamenti relativi alle discipline fondamentali comprendono un minimo di 650 ore di lezione.

(4) Gli insegnamenti specifici caratterizzanti i singoli indirizzi comprendono la parte teorica della disciplina del corrispondente indirizzo, il progetto specifico di indirizzo e il relativo project management, che include anche le esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti specifici caratterizzanti i singoli indirizzi hanno una durata complessiva non inferiore a 400 ore annue.

Art. 11 (Ammissione ai corsi)

(1) Al quinto anno integrativo di cui all'articolo 8 sono ammessi:

  1. coloro che hanno concluso una scuola di formazione professionale di durata quadriennale nell'indirizzo corrispondente ai corsi attivati a norma dell'articolo 9, comma 1;
  2. coloro che sono in possesso di una qualifica conseguita al termine della formazione di apprendistato almeno triennale di indirizzo corrispondente e che hanno frequentato con profitto un anno di specializzazione della formazione professionale o una formazione equivalente.

(2) L'ammissione al quinto anno integrativo è subordinata ad una verifica dei titoli o delle competenze possedute, sulla base degli standard minimi richiesti per l'accesso ai corsi dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

[Art. 12 (Preparazione e svolgimento dell'esame, commissione d'esame)  delibera sentenza

(1) Le prove d'esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali di cui all'articolo 10, comma 2, nonché in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo di cui all'articolo 10, comma 4.

(2) Il presidente della commissione d'esame o, comunque, un membro della stessa deve appartenere ai ruoli del personale insegnante, ispettivo, direttivo e docente delle scuole a carattere statale della Provincia; la nomina avviene su proposta dell'Intendente scolastico competente.]31)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009 - Disposizioni provinciali in materia degli esami di Stato e del passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore - illegittimità - materia del'istruzione e non della formazione professionale
31)

L'art. 12 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza dell'8 luglio 2009, n. 213.

Art. 13 (Requisiti del personale insegnante)

(1) I corsi di cui all'articolo 9 sono tenuti da personale docente in possesso del prescritto titolo di studio e della corrispondente abilitazione all'insegnamento, ovvero da docenti o da esperti di comprovata competenza didattica e specifica nel settore professionale di riferimento, riconosciuta dalla Provincia.

Titolo II
Modifiche di disposizioni in materia della formazione professionale

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 , recante "Ordinamento della formazione professionale")

(1)32)

(2)33)

(3)34)

(4)35)

(5)36)

(6)37)

(7)38)

(8)39)

32)

Sostituisce la lettera n) dell'art. 2, comma 1, della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

33)

Modifica il testo italiano dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

34)

Aggiunge il comma 4 all'art. 2 della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

35)

Sostituisce l'art. 5, comma 2, della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

36)

Sostituisce l'art. 5, comma 3, della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

37)

Aggiunge il comma 4 all'art. 2 della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

38)

Aggiunge il comma 4 all'art. 9 della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

39)

Sostituisce l'art. 12/bis della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2 , recante"Ordinamento dell'apprendistato")

(1)40)

(2)41)

40)

Sostituisce il secondo periodo dell'art. 5 comma 7 della L.P. 20 marzo 2006, n. 2.

41)

Sostituisce il secondo periodo dell'art. 15 comma 1 della L.P. 20 marzo 2006, n. 2.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI

Art. 16 (Disposizione finanziaria)

(1) Per l'anno 2008 la presente legge non comporta ulteriori spese.

(2) Le spese per gli anni successivi sono determinate con legge finanziaria annuale.

(3) Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi dell'articolo 7 si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 04130 (04130.00), autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, abrogato con il successivo articolo 17, lettera a).

Art. 17 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. l'articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11;
  2. gli articoli 3/bis, 4, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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