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In vigore al: 11/09/2012

g) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 21)
Regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche

1)

Pubblicato nel Supplemento n. 3 al B.U. 22 aprile 2008, n. 17.

Art. 1 (Ambito di applicazione)  delibera sentenza

(1) Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli edifici, delle attrezzature e degli impianti delle scuole elementari, medie, superiori e professionali per iniziative extrascolastiche, in esecuzione delle seguenti disposizioni:

  1. articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, e successive modifiche, recante norme per l'utilizzo di edifici scolastici, attrezzature ed impianti per attività culturali e sportive extrascolastiche;
  2. articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, recante norme in materia di patrimonio scolastico;
  3. articolo 13, comma 8, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante disposizioni sull'autonomia delle scuole.

(2) L'utilizzo di edifici, di attrezzature e di impianti scolastici è distinto a seconda che la struttura scolastica sia destinata o meno all'attività sportiva.

massimeDelibera N. 3393 del 22.09.2008 - Regolamento per l’utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole di competenza della Provincia per attività extrascolastiche: Fissazione delle tariffe di utilizzo per gli immobili di proprietà della Provincia (modificata con delibera n. 4489 del 01.12.2008)

Art. 2 (Criteri generali di utilizzo)

(1) Nell'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1 hanno la precedenza gli abitanti del comune ove si trovano i beni medesimi.

(2) In caso di svolgimento di più manifestazioni concomitanti, trovano applicazione i seguenti criteri di priorità:

  1. rilevanza a carattere internazionale e statale delle manifestazioni;
  2. rilevanza a carattere provinciale delle manifestazioni;
  3. rilevanza a carattere comprensoriale delle manifestazioni;
  4. rilevanza a carattere comunale delle manifestazioni.

Art. 3 (Orario)

(1) All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente o la dirigente scolastica ovvero il consegnatario o la consegnataria dell'immobile verifica la compatibilità dell'utilizzo extrascolastico della struttura con tutte le attività scolastiche, comprese quelle integrative, e ne predispone l'orario di utilizzo per attività extrascolastiche, contemplando altresì i periodi di vacanza durante i quali gli impianti sono disponibili.

(2) L'orario è inviato al comune ed è esposto all'albo delle singole scuole.

(3) Fino al momento della predisposizione dell'orario, gli edifici, le attrezzature e gli impianti scolastici sono disponibili per le attività extrascolastiche a partire dalle ore 18.00 ed anche durante i periodi di interruzione dell'attività scolastica.

Art. 4 (Domande)

(1) Le domande per l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1 sono presentate al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica competente.

(2) Le domande per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi interscolastici di proprietà della Provincia sono presentate ai rispettivi consegnatari. Le domande per l'utilizzo degli edifici, delle attrezzature e degli impianti delle scuole professionali e di quelli delle scuole della Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica sono inoltrate al direttore o alla direttrice della rispettiva scuola.

(3) Le domande di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate entro:

  1. il 30 aprile, qualora l'utilizzo riguardi il periodo delle vacanze estive;
  2. il 15 luglio, qualora l'utilizzo riguardi tutto l'anno scolastico o periodi superiori ad un mese;
  3. almeno 14 giorni prima dell'utilizzo, qualora il medesimo sia saltuario.

(4) Le richieste inoltrate successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 3 possono essere accolte, fermo restando il soddisfacimento delle istanze presentate nei termini previsti.

Art. 5 (Autorizzazione)

(1) L'autorizzazione all'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1 è rilasciata dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica ad avvenuto pagamento della cauzione di cui all'articolo 12 ed a seguito della sottoscrizione delle condizioni di utilizzo.

(2) L'autorizzazione all'utilizzo di edifici delle scuole professionali e di quelli delle scuole della Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica è rilasciata dal direttore o dalla direttrice della rispettiva scuola.

(3) L'autorizzazione all'utilizzo di impianti e di attrezzature sportive interscolastiche è rilasciata dal consegnatario o dalla consegnataria della struttura.

(4) L'autorizzazione è rilasciata:

  1. entro il 15 ottobre, qualora l'utilizzo riguardi tutto l'anno scolastico o periodi superiori ad un mese;
  2. entro il 20 maggio, qualora l'utilizzo riguardi i mesi estivi;
  3. entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, qualora l'utilizzo sia saltuario.

(5) L'autorizzazione ha validità massima di un anno ed obbliga l'utilizzatore a:

  1. attenersi al regolamento scolastico interno della scuola;
  2. utilizzare soltanto le strutture o le zone oggetto dell'autorizzazione;
  3. utilizzare le attrezzature e le dotazioni a disposizione con la massima cura e solo per gli scopi cui le stesse sono destinate;
  4. segnalare immediatamente eventuali mancanze o danni alla direzione scolastica;
  5. non trattenersi senza permesso all'interno degli edifici;
  6. rispettare gli orari fissati.

(6) La non effettuazione dell'attività deve essere comunicata con almeno un giorno di anticipo.

Art. 6 (Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione)

(1) L'efficacia dell'autorizzazione può venire sospesa nei seguenti casi:

  1. mancato pagamento del rimborso spese;
  2. mancato rispetto delle condizioni di utilizzo;
  3. omesso risarcimento degli eventuali danni entro i termini previsti;
  4. riscontro di comportamenti illeciti.

(2) In caso di necessità imprevista ed urgente della scuola, le attività extrascolastiche possono essere temporaneamente sospese.

(3) L'attività extrascolastica riprende una volta rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione.

Art. 7 (Utilizzo delle aule speciali)

(1) L'autorizzazione all'utilizzo delle aule speciali è rilasciata, oltre che alle condizioni previste all'articolo 5, solo qualora sia garantita la presenza di personale specializzato.

Art. 8 (Utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi)

(1) Oltre a quanto previsto all'articolo 5, per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi è obbligatorio far uso di abbigliamento sportivo e di calzature sportive.

Art. 9 (Criteri di priorità per l'utilizzo delle strutture non destinate ad attività sportive)

(1) L'autorizzazione all'utilizzo degli edifici, delle attrezzature e degli impianti scolastici non destinati ad attività sportive è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

  1. attività di prevenzione e terapeutiche in favore di persone in situazione di handicap nonché provvedimenti per l'integrazione sociale delle stesse;
  2. attività e programmi per i giovani gestiti da associazioni senza fini di lucro, di cui alla legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13, e successive modifiche;
  3. corsi per la promozione del bilinguismo di cui alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche;
  4. iniziative di educazione permanente di cui alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;
  5. attività gestite da enti pubblici o da organizzazioni diverse, quali manifestazioni artistiche, culturali, sociali, linguistiche e formative;
  6. attività gestite da enti pubblici o università;
  7. attività e manifestazioni a fini di lucro.

Art. 10 (Criteri di priorità per l'utilizzo di palestre e impianti sportivi)

(1)L'autorizzazione all'utilizzo di palestre, piscine ed impianti sportivi è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

  1. attività di prevenzione e terapeutiche in favore di persone in situazione di handicap nonché provvedimenti per l'integrazione sociale delle stesse;
  2. attività di società dilettantistiche affiliate ad una federazione sportiva o ad un'organizzazione di categoria:
    1. attività sportivedove l’attività destinata ai giovani risulti prioritaria;
    2. altre attività;
  3. attività di formazione e di aggiornamento in ambito sportivo nonché manifestazioni sportive gestite da organizzazioni di categoria o dal comitato provinciale delle federazioni sportive;
  4. attività gestite da enti pubblici ed università;
  5. attività sportive ricreative;
  6. attività associazionistiche al di fuori dell'ambito sportivo;
  7. attività a carattere commerciale.

(2) Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature, l'assegnazione è effettuata in base al tipo di utilizzo, al numero di utilizzatori ed al tempo di utilizzo. Nei fine settimana e durante le vacanze estive sono considerate prioritarie le attività di cui alla lettera c) rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1.2)

2)

L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 14.

Art. 11 (Piano di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi)

(1) Il piano di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per l'attività extrascolastica, vincolante al fine del rilascio dell'autorizzazione, è predisposto di comune accordo da una commissione formata da due persone in rappresentanza del comune interessato, una delle quali con funzioni di presidente, e due in rappresentanza delle scuole. Nei comuni che dispongono di una sola palestra o di un solo impianto sportivo il piano di utilizzo è predisposto da due persone rappresentanti rispettivamente il comune e la scuola.

(2) La commissione elabora le procedure di esame delle domande.

(3) L'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per attività saltuarie e per attività di breve durata non è inserito nel piano di utilizzo ed è autorizzato direttamente dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica.

Art. 12 (Rimborso spese e cauzione)

(1) Il rimborso spese è fissato dal proprietario in base all'utilizzo, nei limiti minimi e massimi di cui agli allegati A e B, e può essere corrisposto anche ratealmente in caso di utilizzo per periodi superiori ad un mese.

(2) Il rimborso spese, da versarsi direttamente all’istituzione scolastica, copre i costi per l'illuminazione, per il riscaldamento, per la pulizia, per la vigilanza e per la manutenzione degli oggetti.

(3) La cauzione per l'utilizzo degli spazi, aule escluse, ammonta ad euro 500,00. Nel caso in cui l’utilizzatore fosse coperto da assicurazione per responsabilità civile con una copertura adeguata all’attività esercitata, il pagamento della cauzione non deve essere effettuato.

(4) La cauzione serve a risarcire eventuali danni o pulizie straordinarie. Le ulteriori spese sono calcolate in base ai costi effettivi e sono disciplinate dalle condizioni di utilizzo.

(5) Per l'utilizzo di edifici, attrezzature e impianti delle scuole professionali o provinciali, il rimborso spese e la cauzione sono versate alla Provincia autonoma di Bolzano.

(6) Per l'utilizzo di edifici scolastici, attrezzature ed impianti di proprietà comunale, la scuola trattiene il 50 per cento del rimborso e versa la parte rimanente al comune interessato.3)

3)

L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 14.

Art. 13 (Esonero dal rimborso spese)

(1)Le attività svolte da associazioni sportive senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 9, comma 1 dalla lettera a) alla lettera e) nonché dell’articolo 10, comma 1 dalla lettera a) alla lettera d) non sono soggette al pagamento del rimborso spese.

(2) L’ente proprietario può decidere di apportare altri esoneri oltre a quelli sopra indicati rinunciando completamente o in parte al pagamento del rimborso spese o della cauzione, determinando i criteri di esonero.

(3) Il rimborso spese e la cauzione non sono richiesti in caso di:

  1. attività e manifestazioni organizzate dagli organi scolastici per finalità istituzionali delle scuole;
  2. attività e manifestazioni organizzate dagli Istituti pedagogici e dagli enti proprietari;
  3. attività di aggiornamento del personale provinciale;
  4. attività degli istituti musicali;
  5. attività istituzionali delle amministrazioni provinciali e comunali;
  6. attività organizzate direttamente dall’ente proprietario.

(4) Nei casi in cui il bilancio è gravato dall'utilizzo extrascolastico, è effettuata la relativa compensazione.4)

4)

L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 14.

Art. 14 (Convenzione con gli enti proprietari)

(1) Le disposizioni relative alla domanda, all'autorizzazione, al pagamento e alla rateazione del rimborso spese, nonché alla cauzione e alla pulizia, sono suscettibili di eventuali deroghe, previo accordo tra la direzione scolastica ed il comune e tenuto conto dell'effettivo costo di utilizzo. Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 13 non possono essere modificate con detta convenzione.

Art. 15 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2001, n. 72, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

  1. Aule normali
    da 2,00 a 10,00 Euro;
  2. Aule tecniche
    da 10,00 a 80,00 Euro;
  3. Aule laboratorio delle scuole tecniche e professionali dotate di attrezzature di valore:
    da 10,00 a 80,00 Euro;
  4. Aule magne e auditori*:
    da 20,00 a 100,00 Euro
    *) gli importi sono corrisposti solo in presenza di una capienza superiore agli 80 posti a sedere;
  5. Mense e cucine annesse
    da 20,00 a 100,00 Euro;
  6. Mense senza cucina annessa
    da 10,00 a 80,00 Euro
  7. Cucina didattica:
    da 10,00 a 80,00 Euro;
  8. Cucina di produzione:
    da 10,00 a 80,00 Euro.

ALLEGATO B

  1. Palazzetti dello sport (oltre i 400 mq):
    da 5,00 a 25,00 Euro per ogni singola sezione;
    In caso di palestre doppie o triple il pagamento avviene in base alla parte utilizzata.
  2. Palestre normali tra i 200 ed i 400 mq (33/27x18/15m):
    da 5,00 a 20,00 Euro;
  3. palestre piccole fino a 200 mq (24/20x12/10m):
    da 2,00 a 15,00 Euro;
  4. altre tipologie di palestre - palestrina pesi e similari:
    da 2,00 a 15,00 Euro;
  5. impianti sportivi all'aperto:
    da 5,00 a 25,00 Euro.
    Gli importi variano in base alla grandezza dell'impianto. Per l'utilizzo serale è previsto un aumento del 30% a titolo di spese di illuminazione.
  6. Piscine:
    da 30,00 a 100,00 Euro.
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