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In vigore al: 11/09/2012

b) Accordo 14 aprile 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali - parte economica (valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010)
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Pubblicato nel B. U. 29 aprile 2008, n. 29.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) Il presente accordo regola, ai sensi dell'articolo 48 della legge 833/78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale, tra l'Azienda Sanitaria ed i medici specialisti ambulatoriali, per l'erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nella dichiarazione preliminare dell'accordo approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 5 dell'11 gennaio 1999.

(2) Il rapporto è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se il medico specialista ambulatoriale svolge la propria attività in più posti di lavoro o in più Aziende sanitarie, Comprensori sanitari o enti che applicano il presente accordo o i corrispondenti accordi nazionali.

(3) Ai medici specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; i medici comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici della Azienda sanitaria, anche secondo criteri dipartimentali.

(4) Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione provinciale e locale.

(5) I Comprensori sanitari garantiscono la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza dei medici specialisti ambulatoriali.

(6) Le parti convengono che la dizione "medico specialista ambulatoriale" contenuta nel presente accordo si riferisce anche ai laureati in odontoiatria ed agli iscritti all'albo degli odontoiatri titolari di incarico.

Art. 2 (Durata dell'accordo)

(1) Il presente accordo riguarda il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 ed entra in vigore con il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Provinciale, salvo le specifiche decorrenze espressamente indicate.

(2) Alla scadenza, il presente accordo si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo accordo. Le relative trattative devono essere iniziate entro tre mesi dalla data di scadenza dell'accordo disdetto.

(3) Se una delle parti negoziali riconosce la necessità di modificare o integrare il presente accordo chiede l'apertura della contrattazione in merito. A tale fine le parti si incontrano entro un mese dalla richiesta.

(4) A decorrere dal 1° gennaio 2008 e dopo la scadenza dell'accordo, fino al suo rinnovo, tutte le voci relative al trattamento economico sono aumentate con le decorrenze e secondo le misure previste nell'accordo collettivo di comparto per gli aumenti della retribuzione base per il personale sanitario medico-veterinario nel servizio sanitario provinciale inserito nella fascia funzionale A.

(5) Il presente accordo copre i periodi di vacanza contrattuale prima del 1° gennaio 2008.

(6) Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente accordo rimangono in vigore le norme contrattuali vigenti.

(7) Le parti s'impegnano a rivedere e definire consensualmente la parte normativa del rapporto convenzionale entro il 31 dicembre 2008.

(8) Le integrazioni al presente accordo, derivanti dal precedente comma 7, nonché da ogni altra intesa prevista nell'accordo medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, nè altri oneri.

Art. 3 (Compenso orario - incrementi orari di anzianità)

(1) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente un compenso forfettario orario di Euro 36,00.

(2) Gli incrementi orari di anzianità di cui all'art. 28 comma 2 dell'accordo approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 5 dell'11 gennaio 1999 vengono mantenuti.

(3) Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite per attività sindacale, per comprovata malattia o infortunio, per gravidanza o puerperio, per il permesso annuale retribuito nonché per il congedo matrimoniale, al medico specialista ambulatoriale non va corrisposto nessun compenso attesa la natura professionale del rapporto con il Comprensorio sanitario.

(4) Il compenso mensile deve essere pagato al medico specialista ambulatoriale entro la fine del mese di competenza.

(5) Per l'attività svolta dal medico specialista ambulatoriale nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30 per cento.

(6) Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi definiti tali dalla legge la maggiorazione è del 50 per cento.

Art. 4 (Indennità di bilinguismo)

(1) Ai medici specialisti ambulatoriali che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, viene riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni, in rapporto alle ore di incarico, calcolata sulla base di 38 ore settimanali.

Art. 5 (Indennità di rischio)

(1) L'indennità di rischio è corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, ai medici specialisti ambulatoriali esposti al rischio di radiazioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed alla legge n. 460/1988 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e semprechè il rischio abbia carattere professionale.

(2) Per i medici specialisti ambulatoriali che non operino in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennità è demandata ad un'apposita Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dalla Azienda sanitaria, da tre rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all'articolo 10 dell'accordo, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 5 dell'11 gennaio 1999, e da due esperti qualificati nominati dal Direttore generaIe.

Art. 6 (Rimborso spese di accesso)

(1) Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro nella misura di cui alle disposizioni vigenti per i dipendenti provinciali in missione di servizio.

(2) Il rimborso non compete nell'ipotesi che il medico specialista ambulatoriale abbia un recapito professionale nel Comune sede del presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione al Direttore del Comprensorio.

(3) La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora il medico specialista ambulatoriale trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Art. 7 (Premio di collaborazione)

(1) Ai medici specialisti ambulatoriali incaricati è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario e degli incrementi di anzianità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo.

(2) Detto premio sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

(3) Al medico specialista ambulatoriale che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio sarà calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.

Art. 8 (Premio di fine servizio)

(1) A tutti i medici specialisti ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto dei Comprensori sanitari, alla cessazione del rapporto professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di fine servizio nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata ai sensi dell'articolo 29, comma 3, dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2834 del 23 giugno 1997, esclusi i periodi per i quali sia già intervenuta liquidazione.

(2) Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.

(3) Ciascuna mensilità, calcolata in base agli importi in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.

(4) Nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il "premio" per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.

(5) Per i medici specialisti ambulatoriali con incarico a tempo indeterminato il premio di fine servizio è calcolato sul compenso orario di cui all'articolo 3, comma 1, sugli incrementi di anzianità di cui all'articolo 3, comma 2, del presente accordo e sul premio di collaborazione.

(6) Per i medici con incarico a tempo determinato il premio di fine servizio è calcolato sul 70 % del compenso orario di cui all'articolo 3, comma 1, sugli incrementi di anzianità di cui all'articolo 3, comma 2, del presente accordo e sul premio di collaborazione.

(7) Il premio è corrisposto entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.

(8) La corresponsione del premio di fine servizio è dovuta dai Comprensori sanitari in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al D.P.R. n. 884/1984, che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 9 (Progetti obiettivo)

(1) Annualmente la Provincia Autonoma di Bolzano stanzia una somma da destinare a progetti obiettivo nell'ambito della Medicina Specialistica. Tale somma viene determinata dalla Giunta Provinciale sentite le OO.SS. firmatarie del presente accordo e messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, che stabilisce d'accordo con le OO.SS. i criteri e le modalità per l'attuazione dei singoli progetti.

(2) Per l'anno 2008 per i progetti obiettivo è stanziata una somma di Euro 100.000,00

Art. 10 (Contributo ENPAM)

(1) Per adeguarsi retroattivamente alle percentuali contributive previste a livello nazionale, con decorrenza 1° gennaio 2004, il Comprensorio sanitario versa a favore dei medici specialisti ambulatoriali che prestano la loro attività ai sensi del presente accordo, un contributo previdenziale nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con le analoghe cadenze e modalità, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, calcolato sulla base di tutti i compensi corrisposti ad esclusione dei rimborsi spese, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico specialista ambulatoriale cui si riferiscono. Il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale Enpam, sarà versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'Enpam, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni.

(2) In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.

(3) Il Comprensorio sanitario rilascia annualmente al medico specialista ambulatoriale un attestato con indicazione delle ore di attività svolta, delle ore di prolungamento d'orario e delle ore di di attività "extra-moenia".

Art. 11 (Norma finale)

(1) Gli incarichi libero-professionali provvisori, attualmente in atto, sono prorogati per la durata del presente accordo.

(2) Ai medici specialisti ambulatoriali incaricati di cui al comma 1, spetta il trattamento economico di cui al presente accordo ed il trattamento giuridico previsto dall'accordo approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 5 dell'11 gennaio 1999.

Art. 12 (Abrogazione di norme)

(1) Dalla data di entrata in vigore del presente accordo cessa l'applicazione delle norme incompatibili con lo stesso ed in particolare le seguenti norme dell'accordo approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 5 dell'11 gennaio 1999:

articolo 1, articolo 15, articolo 28, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, articolo 29, articolo 30, articolo 31, articolo 32, articolo 33, articolo 34, articolo 35, articolo 36, articolo 41, norma finale n. 5, norma finale n. 9.

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