Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Nel prezzo dei lavori a carico dell'appaltatore, salve le eccezioni previste dai capitolati speciali, sono compresi oneri e spese:
(2) L'appaltatore mette a disposizione, su richiesta ed indicazione del direttore dei lavori, i materiali ed i mezzi d'opera da impiegare nei lavori da eseguirsi in economia.
(3) Nei prezzi indicati nelle tariffe contrattuali per lavori in economia sono compresi gli oneri di cui al comma 1.
(4) L'amministrazione committente può sorvegliare i cantieri.