Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce le disposizioni all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e inviato all'appaltatore, che lo restituisce, entro un termine non superiore a dieci giorni, firmato per avvenuta conoscenza. Se l'appaltatore non firma l'ordine di servizio nel termine fissato, le disposizioni s'intendono come definitivamente accettate.42)
(2) L'ordine di servizio, anche se sottoscritto dall'appaltatore con riserva, non costituisce sede per l'esplicazione delle domande dell'appaltatore, che sono iscritte nel registro di contabilità secondo le disposizioni dell'articolo 102.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16.