Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dal suo personale operante in cantiere le leggi, i regolamenti e le prescrizioni dell'amministrazione committente.
(2) L'appaltatore assume per suoi agenti e direttore di cantiere unicamente persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo nella conduzione e nella misurazione dei lavori.
(3) Il direttore dei lavori ha diritto di esigere, previa motivata comunicazione all'appaltatore, la sostituzione del personale dell'appaltatore operante in cantiere per indisciplina, insubordinazione, incapacità o grave negligenza.
(4) L'appaltatore è responsabile per i danni arrecati per imperizia o negligenza dei suoi agenti od operai, nonché per malafede, o per frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.