Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, che decorre dal giorno successivo al verbale di consegna.
(2) L'appaltatore comunica immediatamente per iscritto l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
(3) Nel caso di risoluzione in danno del contratto d'appalto per ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'amministrazione committente, in alternativa alla richiesta del risarcimento danni, può procedere all'applicazione della penale. Il periodo al quale applicare la penale è computato fino alla scadenza del termine fissato dal direttore dei lavori all'appaltatore ai sensi dell'articolo 55, comma 3, e dell'articolo 56, comma 1.