Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e a suo rischio, i lavori che il direttore dei lavori accerta eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti.
(2) Se l'appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori di cui al comma 1.
(3) Il direttore dei lavori, se presume che esistano difetti di costruzione, ordina le necessarie verificazioni.
(4) Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.