Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il direttore dei lavori predispone i certificati di pagamento in acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità e l'importo dei lavori eseguiti.
(2) Per determinati manufatti, il cui valore è prevalente rispetto alla spesa per la messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
(3) Se previsto dal capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali forniti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
(4) I materiali e i manufatti riportati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.