Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'articolo 68 non si applica:
(2) Gli interventi di finitura e completamento di cui al comma 1, lettera b) sono autorizzati dall'amministrazione committente, anche ai fini dell'articolo 11 della legge, previo eventuale impegno della maggiore spesa e successivamente ordinati dal direttore dei lavori all'appaltatore.45)
L'art. 69 è stato sostituito dall'art. 25 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29, e dall'art. 3 del D.P.P. 16 novembre 2006, n. 65.