Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Quando sia necessario eseguire un tipo di lavorazione non previsto dal contratto, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
(2) Le nuove analisi vanno effettuate con le modalità di cui all'articolo 47, comma 3.
(3) Qualora i nuovi prezzi vengano determinati secondo le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c), essi sono soggetti al ribasso d'asta, salvo che i nuovi prezzi si riferiscano a prestazioni extracontrattuali. In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta che è stato offerto per le prestazioni corrispondenti.50)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 28 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.