Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'appaltatore, in caso di rallentamento nell'esecuzione dei lavori e conseguente impossibilità di ultimazione nel termine fissato nel contratto, può, prima della scadenza del termine contrattuale, inoltrare domanda motivata di proroga al direttore dei lavori.
(2) L'amministrazione committente concede le proroghe su parere del direttore dei lavori.
(3) All'appaltatore, per il rallentamento dei lavori dovuto a cause a lui non imputabili che dà luogo ad una proroga di durata superiore a metà del tempo contrattuale o comunque superiore a 90 giorni, spetta, dopo la scadenza dei detti termini, la rifusione dei maggiori oneri.
(4) Per ottenere il compenso di cui al comma 3, l'appaltatore deve formulare riserva sul registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 102.