Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Nel subappalto il pagamento della rata d'acconto è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore della dichiarazione liberatoria di cui all'articolo 57 della legge.
(2) Se l'appaltatore non presenta la dichiarazione di cui al comma 1, l'amministrazione committente trattiene gli importi spettanti ai subappaltatori, su cui non maturano interessi legali e di mora.
(3) In mancanza della dichiarazione liberatoria prevista al comma 1 l'appaltatore può altresì ottenere il pagamento della rata d'acconto maturata, qualora dimostri di aver soddisfatto i crediti dei subappaltatori da essi maturati per lavori eseguiti negli stati d'avanzamento precedenti.
(4) L'appaltatore può autorizzare l'amministrazione committente a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi ad essi dovuti.
(5) In caso di contestazioni il direttore dei lavori indica negli stati d'avanzamento dei lavori l'ammontare dei crediti maturati dai subappaltatori.56)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 32 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.