(1) Nessuna variazione o integrazione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente autorizzata dall'amministrazione committente ai sensi degli articoli 11 e 63 della legge e disposta dal direttore dei lavori.
(2) Il mancato rispetto del comma 1 non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dell'opera nella situazione originaria.
(3) Qualora, per uno dei casi previsti dall'articolo 63 della legge, nel corso dell'esecuzione sia necessario introdurre variazioni o integrazioni non previste nel contratto, l'amministrazione committente fa redigere una perizia di variante ai sensi dell'articolo 11 della legge.
(4) Fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'amministrazione committente e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purchè non muti sostanzialmente la natura dell'appalto.
(5) Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione, quando questa sia prevista.
(6) Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o si devono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 72.
(7) L'accertamento delle cause e dei presupposti che, a norma dell'articolo 63 della legge, consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del progetto, che vi provvede con apposita relazione, sentito il direttore dei lavori. Nella relazione devono essere indicati i motivi che giustificano la variante, i più rilevanti effetti sul contratto e l'eventuale maggiore o minore spesa presunta. Qualora la variante sia disposta ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere b) e c) della legge, il responsabile di progetto descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità all'amministrazione committente, motiva la sua non prevedibilità al momento della realizzazione del progetto o della consegna dei lavori.
(8) Al fine di evitare interruzioni o ritardi nell'esecuzione dei lavori, nelle more della redazione ed approvazione della perizia di variante, l'amministrazione committente può autorizzare, sulla base della relazione di cui al comma 7 e previo eventuale impegno della maggiore spesa, l'esecuzione di interventi ritenuti immediatamente eseguibili dal punto di vista tecnico ed economico dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
(9) Dal punto di visto tecnico sono immediatamente eseguibili gli interventi per i quali non sono prescritti una concessione edilizia o altre autorizzazioni o nulla osta.
(10) Fino all'approvazione della perizia di variante non può essere superato l'importo contrattuale.44)