(1) I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, previa acquisizione del parere non vincolante del collaudatore, ove nominato, sulla congruità dei prezzi, e sono approvati dall'amministrazione committente. Qualora il direttore dei lavori richieda nuove prestazioni, l'appaltatore deve fornire allo stesso, nei successivi 15 giorni, una proposta per i nuovi prezzi. Qualora l'appaltatore non presenti tale proposta nel termine predetto, il direttore dei lavori determina i nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 72, dopo avere acquisito il parere del collaudatore. Qualora il direttore dei lavori non accetti la proposta dell'appaltatore, determina il nuovo prezzo in conformità a quanto previsto nell'articolo 72 nei successivi 15 giorni dal ricevimento della proposta, dopo aver sentito l'appaltatore ed aver ricevuto il parere del collaudatore.51)
(2) Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi determinati ai sensi dell'articolo 72 e approvati dall'amministrazione committente, questa può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, che saranno comunque adottati nella contabilità.
(3) I nuovi prezzi s'intendono definitivamente accettati dall'appaltatore, ove questi non iscriva riserva nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 102.
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