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In vigore al: 11/09/2012

h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 29121)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.

Art. 32 (Visite ambulatoriali e domiciliari)

(1) L'attività medica viene prestata nello studio del pediatra o al domicilio.

La copertura assistenziale del pediatra nei confronti dei propri iscritti, opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del prefestivo infrasettimanale.

Per richieste telefoniche l'assistito deve contattare il proprio pediatra nello studio professionale durante le ore di apertura dello stesso e, durante le altre fascie orarie, al recapito telefonico, dotato di servizio di segreteria telefonica o di persona idonea, comunicato alla Azienda dal sanitario e/o cellulare.

Per le richieste mediche lasciate in segreteria telefonica, il pediatra, valutata la situazione clinica in base alle informazioni in possesso ed a quelle fornite telefonicamente dal paziente, identificata l'urgenza, compatibilmente con gli impegni derivanti dallo svolgimento della propria attività di pediatra, dovrà ricontattare l'assistito nel più breve tempo possibile (massimo tre ore), fermo restando, negli altri casi di interesse medico, l'obbligo di richiamare l'assistito entro le ore 21.00.

Nelle rimanenti fascie orarie, di sabato e nei festivi, è in funzione il servizio di continuità assistenziale.

(2) L'attività ambulatoriale, salvo i casi d'urgenza viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione.

(3) La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria, secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilità dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.

(4) La chiamata urgente recepita ed identificata come tale dal sanitario, deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

(5) Nelle giornate di sabato il medico è obbligato ad eseguire le visite domiciliari eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.

(6) Nei giorni prefestivi infrasettimanali il medico deve effettuare la normale attività ambulatoriale e le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno nonché quelle eventualmente non ancora effettuate richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.

I medici che svolgono attività ambulatoriale nella fascia oraria pomeridiana, possono anticiparla al mattino.

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