(1) Per i medici iscritti negli elenchi della pediatria di base viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 12,50 % su tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l' 8,125 % a carico dell'Azienda e il 4,375 % a carico del medico.
(2) I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
(3) Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi alle lettere A) e C) dell'articolo 43 del precedente accordo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Dal 1° del mese successivo all'approvazione del presente accordo l'onere posto a carico del servizio pubblico è pari allo 0,50 % del 60 % (zero virgola cinquanta per cento del sessanta per cento) dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1) del presente accordo.
(4) Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all' E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinchè provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale è stato stipulato un apposito contratto di assicurazione in campo nazionale.