(1) Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. L'accettazione comporta la cancellazione dalla graduatoria provinciale dell'anno in corso o, in caso di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera a) del precedente articolo 19, la decadenza dell'incarico nell'ambito di provenienza.
(2) Entro i successivi novanta giorni, il medico, sempre a pena di decadenza deve:
- - aprire nella località carente assegnatagli idoneo studio medico secondo le prescrizioni di cui all' articolo 21 e darne comunicazione all'Azienda;
- - trasferire l' abitazione nell'ambito territoriale se si tratta di distretto suddiviso in ambiti, o distretto assegnatogli, fatto salvo eventuali deroghe concesse dall'Azienda;
- - iscriversi all' albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli se è iscritto in altra provincia. In tal caso può documentare la presentazione della domanda di trasferimento all'Ordine di provenienza.
(3) Le Aziende, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire temporanee proroghe al termine di cui al comma 2.
(4) Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'articolo 21. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
(5) L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4 qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità.
(6) È fatta comunque salva la facoltà della Azienda di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneità dello studio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21.
(7) Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la zona carente.
(8) L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui all'articolo 4 comporta la cancellazione dell'elenco.
(9) Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi è adottato dalla competente Azienda su parere del comitato di cui all'articolo 11.
(10) Nel corso del rapporto convenzionale il pediatra può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per documentati ed obiettivi motivi la residenza in altro Comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità anche se appartenente ad Azienda diversa, previo parere favorevole del Comitato consultivo provinciale ex articolo 11 e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.
(11) Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalità di cui al precedente comma 4.