1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Agenzia per la famiglia effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande di contributo liquidate.
2. Tramite i controlli vengono verificate la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario e la regolarità dei documenti di spesa, prendendo visione, senza estrazione di copia, della seguente documentazione:
a) elenco analitico delle spese sostenute e documentazione di spesa in originale. I richiedenti che affidano progetti ad altri enti gestori tramite convenzione devono fornire la documentazione dettagliata relativa a tutti i costi previsti dalla convenzione stessa e sostenuti dall’ente gestore del progetto;
b) estratti conto dei conti correnti intestati al beneficiario, da cui risulti l’avvenuto pagamento a saldo dei documenti di spesa riferiti all’iniziativa oggetto del contributo;
c) curriculum vitae del personale impiegato per il progetto, con gli eventuali aggiornamenti, con oscuramento preventivo dei nominativi e di tutti gli altri dati non relativi alle qualifiche del personale stesso;
d) registri o liste delle presenze giornaliere, con oscuramento preventivo dei nominativi dei partecipanti;
e) documentazione attestante l’avvenuta prestazione di ore di volontariato, che in sede di liquidazione sono state considerate per la copertura di una parte della spesa ammessa;
f) eventuale ulteriore documentazione necessaria a verificare quanto dichiarato dal beneficiario.
3. I controlli possono essere effettuati anche avvalendosi della collaborazione di funzionari di altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale.
4. L’Agenzia per la famiglia può eseguire inoltre dei sopralluoghi per verificare il corretto svolgimento dei progetti e la qualità dell’offerta, possibilmente insieme all’ente pubblico competente, specialmente in presenza di indizi concreti o sospetti di irregolarità o non conformità.