La legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, disciplina le attività culturali. In particolare, l’articolo 2, comma 2, disciplina le tipologie di vantaggi economici, introducendo alla lettera c) la cosiddetta “assegnazione” quale forma di semplificazione per le organizzazioni che dispongono di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all’albo dei revisori.
La legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, disciplina l’educazione permanente.
La legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, disciplina l’incentivazione della conoscenza delle lingue.
Le legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, reca “Provvedimenti in materia di bilinguismo”.
L’articolo 9 della legge provinciale n. 41/1983, l’articolo 1, comma 7, della legge provinciale n. 5/1987, e l’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n. 18/1988, prevedono, fra le possibili forme di vantaggi economici, le assegnazioni di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 9/2015.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1008 del 20 settembre 2016 sono stati approvati i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per le attività e gli investimenti culturali e le attività di carattere educativo per il gruppo linguistico italiano.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 1415 del 19 dicembre 2017, e successive modifiche, disciplina i criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente del gruppo linguistico italiano.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1086 del 23 ottobre 2018 sono stati approvati i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza del tedesco seconda lingua e per l’incentivazione delle lingue straniere.
La legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, reca “Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”. In particolare, gli articoli 31 e 32 di detta legge modificano rispettivamente l’articolo 1, comma 7, della legge provinciale n. 5/1987 e l’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n. 18/1988, estendendo la platea dei beneficiari alle organizzazioni impegnate per statuto in “attività culturali o giovanili”.
L’attuale situazione economica colpisce gravemente le attività culturali e rende ancor più necessari finanziamenti portatori di stabilità per le realtà caratterizzate da buoni controlli interni e affidabilità dimostrata negli anni.
In analogia con quanto già previsto per il settore giovani, è opportuno facilitare l’accesso ai vantaggi economici in forma di assegnazione senza pregiudicare l’accesso ai contributi straordinari o per progetti, a volte necessari per fronteggiare emergenze o avversità oggettive ovvero per sostenere progetti di particolare valore per lo sviluppo culturale locale.
Per le ragioni sopra esposte appare opportuno modificare quanto previsto dall’articolo 12, comma 7, dei criteri di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1008/2016, dall’articolo 12, comma 7, dei criteri di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1415/2017, e dall’articolo 11, comma 7, dei criteri di cui all’allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 1086/2018.
È inoltre necessario adeguare i criteri di cui all’allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 1086/2018 alle suddette modifiche di legge e apportare ai criteri stessi ulteriori adeguamenti che tengano conto delle esigenze tecnico-amministrative emerse di recente. Per ragioni di chiarezza si ritiene opportuno approvare nuovi criteri, revocando la citata deliberazione n. 1086/2018.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 32 del 17 gennaio 2017 sono stati approvati i criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione del Servizio giovani per il gruppo linguistico italiano, ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, e della legge provinciale n. 9/2015, e successive modifiche. In particolare, l’articolo 16, comma 1, dei criteri fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo per
progetti al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno.
In considerazione della positiva esperienza del 2020, quando, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 348 del 19 maggio 2020, il termine del 30 settembre è stato anticipato in via sperimentale al 31 luglio, e al fine di una migliore programmazione dei progetti, si ritiene opportuno fissare definitivamente a tale data il termine ultimo di presentazione delle suddette domande.
In occasione delle modifiche sopra descritte, si ritiene infine opportuno correggere un riferimento normativo errato nel testo tedesco dell’articolo 45 dei criteri di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1008/2016.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dai criteri di cui all’allegato, stimati in 1.600.000,00 euro nell’esercizio 2021, è garantita dai fondi stanziati sui capitoli 05021.4860, 05021.4920 e 05021.0260 del bilancio finanziario gestionale 2021.
L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo svolgimento dei controlli per la parte contabile e con riferimento al diritto dell’Unione europea (nota prot. n. 45642 del 15.1.2021).
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
a voti unanimi legalmente espressi
quanto segue:
1. Sono approvati i criteri di cui all’allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
2. È revocata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1086 del 23 ottobre 2018.
3. Sono approvate le seguenti modifiche dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1008 del 20 settembre 2016:
3.1. Il comma 7 dell’articolo 12 è così sostituito:
“7. I beneficiari di un’assegnazione non possono ottenere nello stesso anno contributi ordinari dallo stesso ufficio.”.
3.2. Il testo tedesco del comma 1 dell’articolo 45 è così sostituito:
„1. Zur Förderung zugelassen sind auch in zeitweiligen Zweckgemeinschaften (ZZG) zusammengeschlossene Antragsstellende, sofern die Mitglieder bei der Gründung der ZZG dem federführenden Mitglied einen gemeinsamen Sonderauftrag mit Vertretungsmacht gemäß Artikel 1704 des Zivilgesetzbuches erteilt haben.“.
4. È approvata la seguente modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1415 del 19 dicembre 2017, e successive modifiche:
4.1. Il comma 7 dell’articolo 12 è così sostituito:
“7. I beneficiari di un’assegnazione non possono ottenere nello stesso anno contributi ordinari dallo stesso ufficio.”.
5. È approvata la seguente modifica dell’allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 32 del 17 gennaio 2017:
5.1. Il comma 1 dell’articolo 16 è così sostituito:
“1. Le domande di contributo per progetti devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese, entro il 31 marzo o il 31 luglio di ogni anno.”.
6. I criteri di cui al punto 1 e le modifiche di cui ai punti 3, 4 e 5 trovano applicazione per le domande relative all’anno 2021 e seguenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione.