La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) disciplina la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 (Direttiva Uccelli) concerne la conservazione degli uccelli selvatici;
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
La legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (“Tutela della natura e altre disposizioni”) prevede all’articolo 22, comma 1 che: “la valutazione d’incidenza, di seguito denominata “VIncA”, è richiesta per tutti i piani o progetti che possano avere un’incidenza significativa sul sito Natura 2000, ed è effettuata nell’ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti”;
La Commissione Europea ha aperto un EU Pilot 6730/14/ENVI nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva, in particolare la non corretta applicazione dell’articolo 6, comma 3 della direttiva Habitat;
Nell’Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4, è stato stabilito che vengano adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza.
Le Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza forniscono una risposta a livello nazionale al EU Pilot 6730/14/ENVI. Tali Linee guida prevedono tra l’altro che qualsiasi piano, programma, progetto, attività e/o intervento che possono avere incidenze significative su un sito Natura 2000 vanno sottoposti alla VIncA;
L’Intesa sopraccitata stabilisce, al punto 3, che «Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l’applicabilità e l’efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.»;
Non necessitano di VIncA gli interventi di somma urgenza e di protezione civile, nonché gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione Natura 2000 e/o dalle Misure di conservazione;
Non necessitano altresì di VIncA quelle attività e interventi di modesta entità, per le quali è stato verificato tramite una prevalutazione, che la loro attuazione non determini un'incidenza negativa significativa su specie e habitat nei siti Natura 2000.
Tutto ciò premesso
la Giunta Provinciale
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. di approvare l’allegato 1 “Allegato F - Format di supporto screening di V.Inc.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività (P/P/P/I/A)– proponente” e l’allegato 2 “Format screening di VIncA per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività (P/P/P/I/A) Istruttoria screening specifico - valutatore” come previsti dalle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. Questi allegati potranno essere adeguati, se necessario, tramite decreto della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio;
2. di dare atto che dovrà essere elaborata e approvata una lista di attività e interventi, la cui attuazione non determini un'incidenza negativa significativa su specie e habitat nei siti Natura 2000, per i quali non sia necessario effettuare la VIncA;
3. di dare atto che non verranno sottoposti alla VIncA gli interventi di somma urgenza e di protezione civile, nonché gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione Natura 2000 e/o dalle Misure di conservazione;
4. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2.