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1. È approvata una misura straordinaria, dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e limitata all’anno 2021, per sostenere le artiste e gli artisti professionisti di tutti e tre i gruppi linguistici. La misura consiste nella concessione di un sussidio una tantum di 5.000,00 euro a persona, al fine di consentire la realizzazione di manifestazioni culturali e artistiche in vari luoghi del territorio provinciale nonché di progetti di carattere artistico-creativo.
2. Il sussidio straordinario di cui al punto 1 può essere utilizzato per la realizzazione di manifestazioni culturali e artistiche o di progetti culturali e creativi, quali ad esempio progetti di produzione letteraria di autrici e autori, progetti di composizione di musiciste e musicisti o progetti di ricerca culturale.
3. Il sussidio straordinario è concesso, a causa dell’emergenza epidemiologica, in base ai “Criteri per l’incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 886 del 9 agosto 2016, di seguito denominati criteri di incentivazione, nonché secondo i seguenti criteri aggiuntivi, in deroga ai criteri di incentivazione:
a) possono richiedere il sussidio, nell’ammontare di 5.000,00 euro, le artiste e gli artisti professionisti, originari della provincia di Bolzano o che svolgono la propria attività sul territorio provinciale, privi di un contratto di lavoro dipendente o con un contratto di lavoro dipendente part-time non superiore al 50 %. L’attività artistica deve essere svolta nei generi spettacolo, musica, arte figurativa, letteratura o cinema e documentata tramite la presentazione di un curriculum vitae;
b) le persone richiedenti devono inoltre comprovare di aver realizzato e presentato al pubblico, negli anni 2018 e 2019, almeno due progetti (rappresentazioni, esposizioni, incontri d’autore, pubblicazioni di ogni genere) all’anno. Le artiste e gli artisti originari della provincia di Bolzano che non vivono in Alto Adige devono dimostrare che i suddetti progetti sono stati presentati pubblicamente nel territorio provinciale.
4. Non hanno diritto al sussidio straordinario pensionate e pensionati, studentesse e studenti nel primo percorso accademico di formazione artistica, artiste e artisti con un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno o part-time superiore al 50% o che percepiscono nel 2021 un sussidio Covid da parte della Ripartizione provinciale Economia. Artiste e artisti aventi i requisiti per ottenere un sussidio da parte della Ripartizione provinciale Economia devono presentare domanda presso tale Ripartizione.
5. Le domande di concessione di un sussidio straordinario possono essere presentate dopo l’approvazione della presente deliberazione e per un periodo di due mesi dall’approvazione stessa. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 8, dei criteri di incentivazione, alla domanda di sussidio deve essere allegata la seguente documentazione:
a) descrizione dettagliata dell’iniziativa pianificata;
b) curriculum vitae che evidenzi la formazione e la carriera artistica, da cui risulti anche il possesso del requisito di cui al punto 3, lettera b), della presente deliberazione. In alternativa, il possesso di tale requisito può essere comprovato presentando apposita, separata documentazione.
6. La ripartizione provinciale rispettivamente competente in materia di cultura verifica la sussistenza dei requisiti previsti, eventualmente con l’ausilio di esperti o esperte.
7. Il direttore della ripartizione provinciale rispettivamente competente in materia di cultura dispone, con apposito decreto, l’impegno di spesa del sussidio straordinario sul capitolo di spesa COVID U05021.0845. La liquidazione del sussidio avviene previa presentazione della relazione sull’attività svolta, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera b) dei criteri di incentivazione.
8. Non è necessario presentare un’apposita domanda di liquidazione del sussidio ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), dei criteri di incentivazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.