La deliberazione della Giunta provinciale 9 ottobre 2018, n. 1027, contiene, tra l’altro, disposizioni sulla regolamentazione degli esami di qualifica e diploma degli alunni e delle alunne delle scuole professionali. L’articolo 15, comma 2, della citata deliberazione stabilisce che nei percorsi formativi che prevedono stage di durata superiore al 20% dell’orario annuale complessivo, l’ammissione all’esame finalizzato al conseguimento della qualifica o del diploma è possibile solo con valutazione positiva anche dello stage. Per l’ammissione di privatiste o privatisti all’esame finalizzato al conseguimento del diploma l’art. 20, comma 2, dispone quanto segue: “Nel caso in cui tra i requisiti per l’ammissione all’esame ci sia lo svolgimento di un tirocinio la privatista o il privatista deve documentare anche una adeguata esperienza di lavoro.”
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1027/2018 la commissione d’esame nominata per lo svolgimento degli esami finalizzati al conseguimento della qualifica o del diploma è composta, tra l’altro, da un’esperta o un esperto ovvero un rappresentante di un’organizzazione professionale individuato e nominato dalla o dal dirigente della scuola professionale.
Atteso che, a causa dell’emergenza epidemiologica, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, non possono essere svolti neanche gli stage, la Giunta provinciale ha ritenuto necessario sospendere, nell’anno scolastico 2019/2020, le disposizioni di cui agli art. 15, comma 2, e 20, comma 2, della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1027/2018 e di non provvedere, per tutte le alunne e tutti gli alunni delle scuole professionali, alla valutazione degli stage.
Con delibera n. 343/2020 la Giunta provinciale ha approvato tale sospensione.
Inoltre, la Giunta provinciale ha deliberato che nel caso in cui, a causa dello stato di emergenza, nello svolgimento dell’esame finalizzato al conseguimento del diploma non venga svolto uno stage non sia necessaria la nomina quale membro della commissione d’esame di un’esperta o un esperto ovvero di un rappresentante di un’organizzazione professionale.
Tenendo conto del fatto che l’emergenza epidemiologica persiste e che molte aziende hanno dovuto cessare o ridurre le loro attività, soprattutto nel settore commerciale e nel settore alberghiero, anche nell’anno scolastico 2020/2021 non sarà sempre possibile svolgere gli stage previsti per gli alunni e le alunne delle scuole professionali.
Ciò premesso,
la Giunta Provinciale
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2, e 20, comma 2, della deliberazione della Giunta provinciale 9 ottobre 2018, n. 1027, sono sospese nei casi in cui lo stage per gli alunni e le alunne delle scuole professionali non può essere svolto per i motivi sopra esposti; la valutazione dello stage in questi casi non viene effettuata.
2. Nei casi in cui, a causa dello stato di emergenza, nello svolgimento dell’esame finalizzato al conseguimento del diploma non viene svolto uno stage è possibile derogare dalla nomina a membro della commissione d’esame, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d), della deliberazione della Giunta provinciale 9 ottobre 2018, n. 1027, di un’esperta o un esperto ovvero di un rappresentante di un’organizzazione professionale.