1. Per essere ammesse a contributo, le iniziative di cui all’articolo 6, comma 1, devono soddisfare i seguenti requisiti di base:
a) i progetti devono prevedere un accompagnamento pedagogico qualificato per i bambini e i ragazzi partecipanti;
b) i progetti devono promuovere l’apprendimento delle lingue ufficiali della Provincia mediante iniziative ludico-pedagogiche;
c) i progetti devono essere orientati alle concrete esigenze delle famiglie del territorio di riferimento;
d) i progetti devono essere gestiti da personale pedagogico qualificato;
e) i progetti devono essere accessibili al maggior numero possibile di bambini e ragazzi ed essere egualmente accessibili a tutti gli interessati;
f) nel caso di bambini e ragazzi in età scolare fino ai 15 anni (fino ai 18 anni, se disabili), i progetti devono garantire l’assistenza continuativa da parte di almeno un operatore/un’operatrice ogni otto bambini/ragazzi (numero minimo di partecipanti). Nel caso di progetti specifici la cui buona riuscita presupponga un numero inferiore di partecipanti, nonché in casi eccezionali motivati e documentati, il numero minimo di partecipanti può essere inferiore a otto, previa apposita domanda all’Agenzia per la famiglia e approvazione da parte della stessa;
g) nel caso di bambini dai 3 anni alla fine dell'età prescolare, che necessitano di un'assistenza pedagogica particolare, i progetti devono garantire l’assistenza continuativa da parte di almeno un operatore/un’operatrice ogni sei bambini; il numero minimo di partecipanti è di quattro bambini. Si raccomanda l’impiego di tirocinanti e volontari a supporto del personale di assistenza;
h) il numero minimo di partecipanti va inteso come numero di bambini e ragazzi presenti contemporaneamente. Se il numero di partecipanti per gruppo è superiore al numero minimo previsto, il personale di assistenza deve essere aumentato di conseguenza;
i) i progetti dovrebbero prevedere di norma l’accoglienza di non più di un bambino/una bambina o un ragazzo/una ragazza con disabilità per gruppo;
j) deve essere nominato/nominata un responsabile pedagogico/una responsabile pedagogica per i progetti, le cui qualifiche devono essere chiaramente indicate nel curriculum vitae;
k) per ogni singolo progetto deve essere nominato/nominata un/una responsabile di riferimento e deve essere impiegato personale di assistenza adeguatamente formato in relazione alla fascia di età dei partecipanti. Il personale di assistenza può essere addestrato anche attraverso corsi interni di formazione documentati. La formazione di base deve includere moduli nei seguenti ambiti: pedagogia, uso di materiali didattici, primo soccorso, comunicazione/relazione con i genitori;
l) nel caso di bambini con disabilità o esigenze particolari, dev’essere garantita la presenza di personale di assistenza adeguatamente qualificato;
m) per ogni singolo progetto, dev’essere garantita per quanto possibile la presenza continuativa di almeno una persona con competenze certificate in materia di primo soccorso;
n) dev’essere prevista l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; l’assicurazione contro gli infortuni dei partecipanti è invece facoltativa;
o) per ogni singolo progetto, dev’essere rilevato in modo standardizzato il grado di soddisfazione dei genitori. Per i progetti di più lunga durata, si raccomandano incontri con le famiglie dei partecipanti per uno scambio educativo e interpersonale avente l'obiettivo di promuovere il potenziale di sviluppo dei bambini e dei ragazzi;
p) i progetti devono prevedere la trasmissione di particolari abilità, tecniche e conoscenze in campo culturale, musicale, linguistico e sportivo, sotto la guida di personale appositamente formato.
2. I progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), devono rispondere ai seguenti ulteriori requisiti:
a) essere programmati d’intesa con il Comune o la Comunità comprensoriale competente;
b) avere una durata minima di una settimana e comprendere almeno cinque giorni lavorativi, di norma con mezze giornate di almeno quattro ore e giornate intere di otto ore;
c) in caso di progetti di durata settimanale, prevedere l’obbligo di frequenza integrale;
d) in caso di progetti della durata di almeno due settimane consecutive, prevedere un obbligo di frequenza di almeno tre giorni a settimana.
3. I progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), devono rispondere ai seguenti ulteriori requisiti:
a) svolgersi al di fuori dell'orario scolastico ed essere programmati in accordo con il Comune o la Comunità comprensoriale del territorio di riferimento e con la scuola interessata;
b) offrire un progetto pedagogico qualificato orientato ai bisogni concreti delle famiglie a livello locale;
c) garantire di norma una continuità per almeno tre mesi consecutivi, almeno una volta alla settimana, per una durata minima di due ore, ad esclusione dell’assistenza durante la sola pausa pranzo (dalla fine delle lezioni del mattino alla ripresa delle attività pomeridiane);
d) prevedere incontri regolari con le famiglie dei partecipanti, per creare una rete di rapporti educativi ed interpersonali funzionale fra l’altro a individuare le potenzialità dei bambini e dei ragazzi, a promuovere il loro interesse per l’apprendimento nonché a rafforzare l’inclusione e potenziare le capacità comunicative.
4. I progetti devono recare il visto del Comune o della Comunità comprensoriale nel cui territorio vengono realizzati. I progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), devono inoltre recare il visto dell’amministrazione scolastica interessata.
5. Si può derogare alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, e all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), in caso di progetti per bambini e ragazzi ricoverati stabilmente presso strutture sanitarie.
6. Per progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) può essere assunto personale aggiuntivo di assistenza per bambini e ragazzi con documentazione clinica. È responsabilità dell’ente gestore del progetto determinare il numero di bambini e ragazzi aventi documentazione clinica per gruppo, in misura ragionevole e coerente con la qualità dei progetti.