L’articolo 1, comma 2 della legge provinciale n. 6/2017, definisce musei e collezioni come istituzioni permanenti di pubblica utilità, aperte al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo in Alto Adige a fini di studio, educazione e diletto;
Ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 6/2017, la Giunta provinciale può sostenere musei e collezioni di enti pubblici, di associazioni e di privati tramite la concessione di contributi e altri incentivi per la loro costituzione, per l’attività ordinaria, per investimenti, per l’acquisto e il restauro di oggetti da collezione;
L’articolo 2, comma 1 della legge provinciale n. 17/1993 e successive modifiche, prevede quanto segue: “Per gli enti e i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del sostegno della famiglia, del lavoro, della sanità, della protezione civile, dell'istruzione, della cultura, dello sport, dell'edilizia abitativa agevolata, nonché della tutela del paesaggio e dell'ambiente, la documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi”;
La delibera della Giunta provinciale n. 122 del 6 febbraio 2018, nella quale si fissano i criteri per l’incentivazione di musei e collezioni, in particolare l’articolo 10, comma 6, stabilisce come spese ammissibili le attività rese a titolo di volontariato e prevede quanto segue: “È possibile giustificare una quota massima pari al 25% della spesa ammessa attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato dai propri soci o aderenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. A tal fine si applica l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. I beneficiari possono avvalersi della suddetta facoltà solo ai fini del raggiungimento della spesa ammessa e per rendicontare la parte della spesa stessa che eccede la misura del contributo concesso. Non possono in ogni caso essere computate le ore prestate a titolo di volontariato per partecipare alle sedute dei propri organi collegiali.”
Considerato che il verbale di Giunta dell’11 marzo 2002 per prestazioni rese a titolo volontario nell’ambito dell’incentivazione di musei e collezioni fissa da ultimo, sotto il termine generico di “settore culturale”, un importo orario di 16,00 euro;
Constatato che la delibera della Giunta provinciale n. 1109 del 30 ottobre 2018 ha aggiornato l’importo orario per le prestazioni rese a titolo volontario ricadenti negli ambiti di competenza delle ripartizioni culturali tedesca, italiana e ladina della Provincia aumentandolo da 16,00 euro a 20,00 euro;
Considerato che fino ad oggi nel campo dell’incentivazione per musei e collezioni non vi è stato nessun adeguamento dell’importo orario, si ritiene necessario e congruo aggiornare le prestazioni rese a titolo volontario conformemente all’indice ISTAT e parificarle all’importo orario fissato con delibera della Giunta provinciale n. 1109 del 30 ottobre 2018 per il settore culturale pari a 20,00 euro.
Ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. di aumentare a 20,00 euro l’importo orario per le ore rese a titolo volontario;
2. Di applicare l’importo di 20,00 euro ai sensi della legge provinciale n. 6/2017 all’incentivazione di musei e collezioni relativamente alle prestazioni rese a titolo volontario;
3. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.