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1. Di applicare per i prodotti emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale, medicinali ed emoderivati le tariffe previste dalla normativa vigente.
2. Di prevedere per ogni unità di sangue o emocomponente fornito dal Servizio aziendale di Immunoematologia e Trasfusionale alla struttura richiedente in aggiunta una quota forfettaria pari a €. 30,00, nella quale vengono ricomprese tutte le attività di medicina trasfusionale, che necessitano per un’appropriata gestione di tali prodotti quali, a titolo puramente esemplificativo, la gestione della richiesta, dell’assegnazione e consegna, dell’avvenuta trasfusione, delle unità di sangue non utilizzate, della sicurezza trasfusionale nonché della gestione degli eventi avversi, del servizio di guardia attiva e delle urgenze, come da allegato 1, parte integrante della predetta deliberazione.
3. Di applicare per le prestazioni specialistiche oggetto della convenzione fra le parti le tariffe previste dalla normativa vigente come da nomenclatore provinciale.
4. Di prevedere a carico della struttura richiedente per l’attività di controllo e vigilanza relativamente all’uso di emocomponenti per uso trasfusionale e di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale utilizzati esclusivamente secondo indicazioni terapeutiche appropriate elaborate dal Centro Nazionale Sangue, una tariffa pari a € 800,00 per ogni visita ispettiva, comprensiva di eventuale consulenza.
5. Di stabilire che le spese di trasporto rimangono a carico della Struttura sanitaria ricevente.
6. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nello stipulare le convenzioni come previsto da Accordo Stato regioni n.85/CST del 25.05.2017, recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 824 del 01.10.2019, si dovrà attenere alle suddette disposizioni.
7. Di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.