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1. Il ruolo per il personale docente con compiti di allenatore sportivo delle scuole secondarie di primo e di secondo grado in lingua tedesca è suddiviso in categorie ai sensi dell’allegato 1. L’allegato 1 è parte integrante della presente deliberazione ed integra l’allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale dell’8 novembre 2016, n. 1198.
2. Il concorso per soli titoli per il personale docente con compiti di allenatore sportivo delle scuole in lingua tedesca è bandito con decreto del direttore della Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione.
3. Può partecipare al concorso per soli titoli il personale che, alla scadenza della data per la presentazione delle domande, ha prestato almeno tre anni di servizio come allenatore sportivo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine. L’anzianità di servizio è calcolata secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b).
4. Nella graduatoria del concorso per soli titoli il personale con età maggiore di servizio (in anni interi) ha la precedenza. In caso di parità dà precedenza l’età anagrafica maggiore. La graduatoria è suddivisa in categorie ai sensi del comma 1. L’anzianità di servizio è calcolata secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b).
5. Con i vincitori del concorso per soli titoli viene stipulato, a decorrenza dal 1° settembre 2018, un contratto a tempo indeterminato. Il personale viene assunto secondo la graduatoria di cui al comma 4 sul posto della sede attuale di servizio. Con l’assunzione a tempo indeterminato viene assegnata la sede di servizio definitiva.
6. Fino all’entrata in vigore di una nuova normativa contrattuale l’orario di lavoro complessivo del personale docente con compiti di allenatore sportivo è di 38 ore settimanali. Questo orario comprende tutte le funzioni e obblighi di servizio.
7. Secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, della Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, il personale docente con compiti di allenatore sportivo è inquadrato come il personale docente diplomato nelle scuole secondarie di secondo grado con decorrenza dal 1° settembre 2018 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) Il servizio svolto come allenatore sportivo presso scuole secondarie di primo e secondo grado e il servizio militare vengono riconosciuti per intero come servizio preruolo su richiesta dell’interessato.
b) Un anno di servizio deve comprendere almeno 180 giorni di servizio svolti, anche con interruzioni, nell’arco di un anno scolastico.
c) Le assenze dal servizio vengono valutate in base alle disposizioni statali sul calcolo dell’anzianità di servizio per il riconoscimento del servizio preruolo e per lo sviluppo di carriera.
d) L'indennità provinciale per 3 o 9 anni di servizio di cui all’articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003, modificato dall’articolo 3 del contratto collettivo del 13 giugno 2013, viene riconosciuta, su richiesta dell’interessato, non prima del 1° settembre 2018, tenendo conto del servizio svolto come allenatore sportivo presso le scuole secondarie di primo e secondo grado con l’opzione provinciale sport.
e) L’aumento dell’indennità provinciale per 15 anni di servizio di cui all’articolo 18 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 viene concesso, su richiesta dell’interessato, non prima del 1° settembre 2018, tenendo conto del servizio svolto come allenatore sportivo presso le scuole secondarie di primo e secondo grado con l’opzione provinciale sport.
8. Durante il primo anno di servizio con contratto a tempo interminato il personale docente con compiti di allenatore sportivo svolge l‘anno di formazione e di prova, che serve a verificare la qualità dell’allenamento e a sviluppare le competenze professionali.
9. Per la validità e il superamento dell’anno di formazione e di prova e, pertanto, per la conferma del rapporto di lavoro indeterminato, sono previsti i seguenti requisiti:
a) La validità dell’anno di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 giorni di attività di allenamento.
b) Per il superamento dell’anno di formazione e di prova:
1. devono essere soddisfatti i requisiti di servizio di cui alla lettera a);
2. il docente gestisce un portfolio dello sviluppo professionale;
3. il periodo di formazione e di prova del docente deve essere valutato positivamente dal dirigente scolastico.
10. Per il calcolo del servizio, per la valutazione dell’anno di formazione e di prova e per la proroga dell’anno di formazione e prova trovano applicazione le norme di cui alla delibera della Giunta provinciale 10 gennaio 2017, n. 10, in quanto compatibili con la presente delibera.
11. Altre modalità e termini riguardanti l’anno di formazione e di prova verranno fissati all’inizio dell’anno scolastico con circolare della direttrice della Direzione provinciale Scuole.
Il visto della Ripartizione Personale, in considerazione delle relative competenze, è limitato esclusivamente al impegno di spesa.