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1. La persona, la quale abbia prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale e che non puó o non intenda presentarsi alla data e all’ora fissati, è obbligata a disdire la prestazione nei tempi e nei modi che saranno definti dall’Azienda Sanitaria con proprio atto.
2. La sanzione amministrativa ammonta a 35,00 Euro, per prestazione prenotata e non disdetta entro i termini stabiliti dal comma 1. La sanzione si applica in ogni caso, anche a persone esenti per qualsiasi motivo dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
3. Tale sanzione amministrativa non si applica, oltre che nel caso in cui la persona abbia disdetto la prenotazione entro i termini stabiliti dal comma 1, nei casi previsti dalla presente delibera e negli ulteriori che verranno definiti dall’Azienda Sanitaria in apposito provvedimento, a condizione che sia stata fornita la prevista documentazione comprovante il motivo.
4. I motivi che costituiscono idonea giustificazione alla mancata disdetta sono i seguenti:
• ricovero presso una struttura sanitaria, accesso in Pronto Soccorso o fruizione di altra prestazione sanitaria urgente da parte dell’interessato o di un parente fino al secondo grado, avvenuta nelle 24 ore precedenti all’appuntamento che sia documentata da relativo certificato medico;
• malattia e altri motivi di salute dell’interessato o di parente fino al secondo grado, sopravvenuti nelle 24 ore che precedono l’appuntamento e tali da impedire la fruizione della prestazione sanitaria prenotata, documentata da relativo certificato medico o, nel solo caso di mestruazione, da autodichiarazione, limitatamente alle prestazioni individuate dall’Azienda Sanitaria;
• nascita del figlio/figlia, nei quattro giorni che precedono l’appuntamento documentato da relativo certificato di nascita;
• lutto familiare fino al quarto grado di parentela, decesso del coniuge o del convivente di fatto nei quattro giorni che precedono l’appuntamento, documentato da relativo certificato di nascita o di morte;
• incidente stradale/sul lavoro avvenuto nelle 24 ore che precedono l'appuntamento, documentato rispettivamente dal modulo di “Constatazione amichevole dell’incidente stradale”, dal verbale dell’autorità di pubblica sicurezza intervenuta o dal “Certificato INAIL”;
• altre cause documentabili che siano caratterizzate da assoluta imprevedibilità e vengano ritenute idonee dall’Azienda Sanitaria ad impedire la disdetta nei termini e nei modi dalla stessa previsti in apposito provvedimento (ritardo di mezzi pubblici, calamità naturali).
1. L’Azienda Sanitaria definisce con apposito provvedimento:
- un termine di preavviso, uguale per tutte le prestazioni sanitarie, ricompreso tra un minimo di due e un massimo di cinque giorni lavorativi antecedenti il giorno dell’appuntamento (escluso dal computo), entro il quale possa essere comunicata la disdetta senza che venga addebitata la sanzione amministrativa;
- eventuali ulteriori motivi, connotati da serietà e imprevedibilità, al ricorrere dei quali non sia dovuto il pagamento della sanzione amministrativa per mancata tempestiva disdetta;
- indicazione precisa dei documenti necessari a comprovare i motivi di cui sopra, che siano nella disponibilità o comunque di facile acquisizione da parte dell’utente e non consistano in mere autodichiarazioni a meno che non si tratti di informazioni in possesso dell’Azienda Sanitaria (ad esempio ricoveri presso una delle sue strutture). In tal caso l’Azienda dovrà predisporre adeguati controlli al fine di verificare l’attendibilità delle autodichiarazioni;
- l’ufficio preposto alla ricezione, alla valutazione dei documenti giustificativi e alla imposizione della sanzione amministrativa;
- le modalità, i termini e l’organo competete a ricevere gli eventuali ricorsi avverso l’imposizione delle sanzioni amministrative.
2. Il suddetto provvedimento viene deliberato dall’Azienda Sanitaria previo parere vincolante della Ripartizione salute della Provincia Autonoma di Bolzano entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera e comunque prima della sua entrata in vigore.
3. L’Azienda Sanitaria è tenuta ad informare il cittadino in merito ai tempi e alle modalità di disdetta degli appuntamenti, nonché a predisporre le misure idonee a ricordare al cittadino l’avvicinarsi di un appuntamento.
4. L’Azienda Sanitaria fornisce una notifica al cittadino attestante l’avvenuta disdetta, qualunque strumento sia stato utilizzato per effettuarla.
5. La presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2019.
6. Le disposizioni previste dalla presente delibera e dal provvedimento che sarà emanato dall’Azienda Sanitaria sono valide anche se applicate dalle strutture sanitarie private (“convenzionate”) che erogano le prestazioni specialistiche ambulatoriali per conto e a carico del Servizio Sanitario Provinciale.
7. La gestione delle prenotazioni e delle disdette, della riscossione delle sanzioni e degli eventuali ricorsi - anche con riguardo alle strutture private convenzionate - è deferita all’Azienda Sanitaria, la quale potrà trattenere i proventi derivanti dall’imposizione delle sanzioni al fine di far fronte alle spese di organizzazione del servizio.
8. L’Azienda Sanitaria implementa il presente provvedimento, dandone la massima diffusione ai cittadini e a tutti i servizi interni ed esterni interessati.
9. La presente deliberazione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
10. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.