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1. Ai fini della determinazione dei comuni e frazioni in cui il 100% delle abitazioni nuove o trasformate devono essere convenzionate ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, si considerano le seconde case a cui si applica l’imposta di soggiorno, in attuazione dei titoli II e III del Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con D.P.G.R. 20 ottobre 1988, n. 29/L. A tal fine si considerano solo le frazioni in cui sono presenti complessivamente più di 50 abitazioni.
2. Data di riferimento per la rilevazione è il 13.07.2018.
3. La presente disciplina non si applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 % basati su convenzioni urbanistiche che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, comma 4 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, nonché su altre convenzioni legittime tra privati e comuni, laddove queste ultime siano state approvate con deliberazione del Consiglio comunale prima del 5 ottobre 2018.
4. Il convenzionamento di cui all’articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per le quali non è stata ancora rilasciata alcuna concessione edilizia alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, salvo quelle abitazioni, per le quali alla data di riferimento del 13.07.2018 è già stato presentato al Comune competente un progetto completo.
4/bis. Al di fuori delle aree per l’edilizia abitativa agevolata, la presente disciplina non si applica al volume abitativo esistente non soggetto a vincolo di convenzionamento quando nell’ambito dello stesso volume, anche in occasione di interventi di recupero incluse la demolizione e ricostruzione, venga aumentato il numero delle abitazioni.
5. I comuni e le frazioni interessati saranno determinati con separata deliberazione della Giunta provinciale.
6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.