…omissis…
1. di incaricare l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige a eseguire ai sensi dell’articolo 50, comma 5/bis, della Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le procedure di selezione per l’assunzione a tempo determinato e al di fuori dalla dotazione organica di dirigenti sanitari come medici in formazione per lo svolgimento della formazione medica specialistica nelle specialità di Medicina interna, Chirurgia generale e Ortopedia e traumatologia nei reparti e servizi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione medico-specialistica, in base alla determinazione del fabbisogno di medici specialisti di cui all’articolo 2 della Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14,
2. che Valgono come requisiti generali per l’assunzione dei dirigenti sanitari come medici in formazione il possesso dell’attestato di lingua riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, nonché l’iscrizione all’Ordine dei medici degli odontoiatri della Provincia di Bolzano;
3. che le ulteriori procedure di selezione per l’assunzione di ulteriori dirigenti sanitari per lo svolgimento della formazione medica specialistica in ulteriori specialità saranno eseguite in base alla determinazione del fabbisogno di medici specialisti di cui alla Legge provinciale n. 14(2002;
4 che i dirigenti sanitari medici già assunti a tutt’oggi nella fascia economica B saranno assunti senza procedura di selezione: coloro che non sono in possesso dell’attestato di lingua riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1987, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, sono tenuti a conseguire l’attestato su livello B2 entro il 31 dicembre 2021, e quello su livello “C1” entro il 31 dicembre 2022 C1;
5. che i dirigenti sanitari vengono assunti per la durata legale della formazione medico specialistica, prorogabile di un anno, e che agli stessi spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti sanitari medici di fascia B ai sensi del Contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico-veterinario nel Servizio Sanitario Provinciale del 13 marzo 2003, e successive modifiche e integrazioni;
6. che la relativa rispettiva spesa è a carico del bilancio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
7. di incaricare l’Assessora o l’Assessore pro tempore per la Salute a nominare con proprio decreto un gruppo di lavoro, per una durata di tre anni e rinnovabile, costituito da rappresentanti della Ripartizione Salute, dell‘Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano e da esperte ed esperti esterni, che accompagna il processo di implementazione e valutazione del modello di formazione medico specialistica, che non comporta spese.