...omissis...
1. L’ammontare del compenso una tantum omnicomprensivo, previsto dall’articolo 4/sexies della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 7, e s.m.i, ammonta a € 10,00 (dieci) per ogni ulteriore paziente, con effetto dal 01.01.2017, a favore di quei medici, che assistono un numero di scelte superiore al massimale per garantire l’assistenza medica fino all’insediamento di un nuovo medico in quell’ambito territoriale.
2. L’applicazione della presente deliberazione non comporta oneri maggiori a carico del bilancio gestionale provinciale.
3. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale Trentino-Alto Adige.