Si premette quanto segue:
La legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14, (di seguito legge provinciale 14/2006) disciplina gli interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno della ricerca e dell’innovazione.
Con deliberazione della Giunta provinciale del 08.05.2018, n. 397 e successive modifiche sono approvati i criteri di attuazione della suddetta legge provinciale.
L’articolo 9, comma 7 dei criteri di attuazione sopracitati prevede, che “Le imprese che intendono insediarsi in provincia di Bolzano o che vi si sono insediate da non più di due anni per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo hanno l’obbligo di stipulare, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della domanda, una convenzione con l’Amministrazione provinciale per l’insediamento di imprese innovative.”
Le imprese che sono insediate presso il NOI Techpark Südtirol/Alto Adige sono esonerate dall’obbligo previsto dal articolo 2, comma 5 dello schema di convenzione allegato, il quale forma parte integrate della presente delibera, poiché trattasi di imprese costantemente seguite e monitorate dall’incubatore di imprese situato presso il NOI Techpark Südtirol/Alto Adige; Il suddetto incubatore di imprese si farà direttamente carico di presentare all’Ufficio competente una dichiarazione, che ne attesti i necessari requisiti nonché il regolare monitoraggio in merito all’andamento dell’attività imprenditoriale.
Si ritiene opportuno che la Giunta Provinciale approvi una convenzione- tipo della convenzione di insediamento che regoli gli impegni dell’impresa contraente e dell’amministrazione provinciale.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
1) di approvare l’allegata convenzione-tipo che costituisce parte integrante della presente delibera;
2) di revocare la delibera della Giunta Provinciale del 08.08.2017, n. 846.