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I valori di VSE fissati dall’articolo 58, comma 1, della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n.13 sono adeguati come segue:
a) VSE fino a 3,24 (prima fascia di reddito);
b) VSE da 3,25 a 4,46 (seconda fascia di reddito);
c) VSE da 4,47 a 5,07 (terza fascia di reddito);
d) VSE da 5,08 a 5,48 (quarta fascia di reddito);
e) VSE da 5,49 a 5,68 (quinta fascia di reddito).
Ai richiedenti agevolazioni edilizie per la costruzione, l’acquisto, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario nonché ai richiedenti l’assegnazione di aree destinate all’edilizia agevolata, è attribuito, in base al VSE del nucleo familiare, il seguente punteggio ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42:
a) prima fascia di reddito: 10 punti per un VSE da 0 a 3,24;
b) seconda fascia di reddito:
1) 9 punti per un VSE da 3,25 a 3,65;
2) 8 punti per un VSE da 3,66 a 4,06;
3) 7 punti per un VSE da 4,07 a 4,46;
c) terza fascia di reddito:
1) 6 punti per un VSE da 4,47 a 4,77;
2) 5 punti per un VSE da 4,78 a 5,07;
d) quarta fascia di reddito:
1) 4 punti per un VSE da 5,08 a 5,27;
2) 3 punti per un VSE da 5,28 a 5,48;
e) quinta fascia di reddito: 1 punto per un VSE da 5,49 a 5,68.
Il valore di VSE fissato dall’articolo 97, comma 1, lettera d) della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n.13 è aumentato a 2,36.
I valori di cui sopra si applicano alle domande presentate dall’1.7.2018.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.